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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 28259/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/uUlaria le conclusioni del PG CAbet.AÙ Col/à* [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza in data 10 dicembre 2019, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.314 cod. pen., e poi assolto con sentenza pronunciata all'esito di giudizio di revisione.

2. La Corte nissena, dopo aver esposto la vicenda processuale del Pumo, riqualificava la domanda come "riparazione di errore giudiziario" e riteneva che l'interessato aveva tenuto dei comportamenti ed atteggiamenti "perlomeno equivoci", rendendo dichiarazioni menzognere allo scopo di coprire una condotta non rituale o scarsamente professionale.

Considerava quindi sussistenti le condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.

"avendo comunque l'istante concorso per sua colpa all'instaurazione e al conseguente mantenimento della privazione della sua libertà personale".

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pumo, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con un unico ampio motivo, l'errore in cui era incorsa la Corte nel fare applicazione dei principi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, anziché quelli indicati dell'art.643 cod. proc. pen., secondo cui la colpa grave dell'istante doveva aver dato luogo all'errore giudiziario e non semplicemente concorso a darvi causa.

La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, dunque, doveva essere esaminata non soltanto in relazione al grado di mancanza di giustificazione della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario.

3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Ha ripetutamente affermato questa Corte Suprema che la colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv.246803; Sez.3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494).

Ciò in base al tenore letterale delle due norme a confronto: l'art.643 cod. proc. pen., che riconosce il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario a chi è stato prosciolto in sede di revisione "se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore"; l'art.314 cod. proc. pen., che riconosce il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

Ed allora appare evidente il vizio dell'ordinanza impugnata nella quale la Corte di Appello, dopo aver correttamente qualificato la domanda come riparazione per errore giudiziario, ha poi applicato i principi propri del procedimento per riparazione da ingiusta detenzione cautelare.

3. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio alla medesima Corte di merito per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta.

Roma, 8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] c..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/uUlaria le conclusioni del PG CAbet.AÙ Col/à* [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza in data 10 dicembre 2019, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.314 cod. pen., e poi assolto con sentenza pronunciata all'esito di giudizio di revisione. 2. La Corte nissena, dopo aver esposto la vicenda processuale del Pumo, riqualificava la domanda come "riparazione di errore giudiziario" e riteneva che l'interessato aveva tenuto dei comportamenti ed atteggiamenti "perlomeno equivoci", rendendo dichiarazioni menzognere allo scopo di coprire una condotta non rituale o scarsamente professionale. Considerava quindi sussistenti le condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. "avendo comunque l'istante concorso per sua colpa all'instaurazione e al conseguente mantenimento della privazione della sua libertà personale". 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pumo, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con un unico ampio motivo, l'errore in cui era incorsa la Corte nel fare applicazione dei principi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, anziché quelli indicati dell'art.643 cod. proc. pen., secondo cui la colpa grave dell'istante doveva aver dato luogo all'errore giudiziario e non semplicemente concorso a darvi causa. La colpa ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, dunque, doveva essere esaminata non soltanto in relazione al grado di mancanza di giustificazione della negligenza o imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario. 3. Il Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Ha ripetutamente affermato questa Corte Suprema che la colpa grave è ostativa al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una delle cause concorrenti, come, al contrario, è sufficiente ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv.246803; Sez.3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494). Ciò in base al tenore letterale delle due norme a confronto: l'art.643 cod. proc. pen., che riconosce il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario a chi è stato prosciolto in sede di revisione "se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore"; l'art.314 cod. proc. pen., che riconosce il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". Ed allora appare evidente il vizio dell'ordinanza impugnata nella quale la Corte di Appello, dopo aver correttamente qualificato la domanda come riparazione per errore giudiziario, ha poi applicato i principi propri del procedimento per riparazione da ingiusta detenzione cautelare. 3. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio alla medesima Corte di merito per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta. Roma, 8 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] c..
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