Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:280
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑137/10
[OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles-Capitale
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]
«Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE — Rappresentanza delle [OSCURATO:PERSONA] europee dinanzi ai giudici nazionali — Competenze attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] — Delega del potere di rappresentanza ad altre istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] — Presupposti»
Massime della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] europee — Rappresentanza dinanzi ai giudici nazionali — Delega da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo potere di rappresentanza
a un’altra istituzione comunitaria — Presupposti
(Art. 282 CE)
Il mandato con il quale la [OSCURATO:PERSONA] europea delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE,
di rappresentanza in giudizio delle [OSCURATO:PERSONA] europee dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione
medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente
la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la
persona fisica, se designata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le [OSCURATO:PERSONA] europee.
(v. punto 25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
5 maggio 2011 (
*
)
«Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE – Rappresentanza delle [OSCURATO:PERSONA] europee dinanzi ai giudici nazionali – Competenze attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] – Delega del potere di rappresentanza ad altre istituzioni delle [OSCURATO:PERSONA] – Presupposti»
Nel procedimento C‑137/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État
(Belgio), con decisione 4 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles-Capitale,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz,
giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti J.‑P. Lagasse e F. Van de Gejuchte,
avocats,
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. A. Vitro e dalla sig.ra M. Balta, in qualità di agenti,
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. J.‑P. Keppenne, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 207, n. 2, CE e dell’art. 282 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra le [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentate dal Consiglio dell’Unione
europea, e la [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale (Belgio) relativa alla regolarità, alla luce delle norme dell’Unione, degli oneri
di urbanizzazione imposti da detta [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, e riguarda le condizioni e le modalità con cui un’istituzione delle
[OSCURATO:PERSONA] europee diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dovesse essere rappresentata in giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato
membro.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Atteso che i fatti di cui alla controversia principale si sono svolti precedentemente al 1°dicembre 2009, data in cui è entrato
in vigore il Trattato di Lisbona, le pertinenti disposizioni di diritto primario dell’Unione sono quelle vigenti precedentemente
a tale data.
4
L’art. 207, nn. 2 e 3, CE, disponeva quanto segue:
«2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]
per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento
del Segretariato generale. [OSCURATO:PERSONA] generale ed il Vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio che delibera a
maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
(...)».
5
A termini dell’art. 281 CE:
«[OSCURATO:PERSONA] ha personalità giuridica».
6
L’art. 282 CE era così redatto:
«In ciascuno degli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine,
essa è rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]».
7
L’art. 185 CEEA aveva un contenuto identico a quello dell’art. 282 CE.
8
L’art. 47 [TUE] dispone quanto segue:
«L’Unione ha personalità giuridica».
9
L’art. 335 TFUE, che corrisponde all’art. 282 CE, prevede ora quanto segue:
«In ciascuno degli Stati membri, l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni
nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia rappresentativa,
per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione».
La normativa nazionale
10
Con decreti 12 giugno e 18 dicembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale ha previsto, ai fini del rilascio
di qualsivoglia autorizzazione urbanistica, il versamento di oneri di urbanizzazione, destinati dalla [OSCURATO:PERSONA] medesima a servizi
pubblici e, più in particolare, alla realizzazione, alla trasformazione e alla ristrutturazione di alloggi popolari.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11
Al fine di poter accogliere le delegazioni dei nuovi Stati membri, il 20 novembre 2002 il Consiglio presentava al [OSCURATO:PERSONA]
della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale una domanda di autorizzazione urbanistica ai fini della realizzazione di trasformazioni
nel proprio edificio principale, denominato «[OSCURATO:PERSONA]». L’autorizzazione richiesta veniva rilasciata con decisioni del
12 e del 22 dicembre 2003. Negli stessi atti, si indicava, tuttavia, che il Consiglio avrebbe dovuto versare, nei dodici mesi
dal rilascio dell’autorizzazione urbanistica, la somma di EUR 1 109 750 a titolo di oneri di urbanizzazione.
12
Atteso che tali oneri costituivano una tassa dalla quale le [OSCURATO:PERSONA] europee erano esenti ai sensi dell’art. 3 del Protocollo
sui suoi privilegi e immunità, allegato inizialmente al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica
delle [OSCURATO:PERSONA] europee, firmato l’8 aprile 1965, poi, ai sensi del Trattato di Amsterdam, al Trattato CE, il 23 gennaio 2004
il Consiglio proponeva ricorso avverso l’imposizione del pagamento degli oneri de quibus dinanzi al Comitato urbanistico (Collège
d’urbanisme) della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale. In mancanza di risposta di tale Comitato entro i termini di legge, il Consiglio
proponeva ricorso, in data 10 novembre 2004, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale per ottenere la riforma,
riguardo a tali oneri, dell’autorizzazione urbanistica.
13
Con decisione 14 luglio 2005, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale dichiarava irricevibile il ricorso del Consiglio
sulla base del rilievo dell’asserita scadenza dei termini di ricorso. Avverso detta decisione il Consiglio, in rappresentanza
delle [OSCURATO:PERSONA] europee, proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d’État. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles‑Capitale,
convenuto, eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sulla base del rilievo che il Consiglio non sarebbe stato debitamente rappresentato.
14
Il giudice del rinvio rileva che, in forza degli artt. 282 CE e 185 CEEA, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente conferito mandato
al Consiglio, con atto del 23 settembre 2005, per presentare tale ricorso di annullamento. Tuttavia, il giudice del rinvio
osserva che, nel suo mandato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato una persona determinata per agire in giudizio, vale a dire «il sig. [OSCURATO:PERSONA] [direttore generale del servizio giuridico del Consiglio], o qualsiasi altra persona da questi designata, per
proporre dinanzi al Conseil d’État belga un ricorso di annullamento contro il decreto del governo della [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles-Capitale
del 14 luglio 2005». Per contro, il giudice del rinvio rileva che il ricorso era stato proposto «dalle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentate
dal Consiglio dell’Unione europea in persona del suo segretario generale aggiunto, sig. [OSCURATO:PERSONA] de Boissieu.». Orbene, ne deriverebbe
che tale ricorso è stato proposto da persona diversa da quella alla quale è stato nominalmente conferito mandato dalla [OSCURATO:PERSONA],
mentre non risulterebbe che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia a sua volta indicato il sig. de Boissieu per proporre il ricorso.
15
Ciò premesso, il Conseil d’État, ritenendo che la portata degli artt. 207 e 282 del Trattato CE potesse effettivamente prestare
il fianco a discussione, «in particolare per quanto riguarda la sua competenza ad assicurarsi che l’organo competente della
persona giuridica ricorrente abbia deciso di agire in giudizio nel rispetto delle regole di rappresentanza ad essa applicabili»,
decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 282 [CE], in particolare l’espressione «[a] tale fine, essa è rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA]», figurante nel
secondo periodo di detto articolo, debba essere interpretato nel senso che un’istituzione è validamente incaricata di rappresentare
la [OSCURATO:PERSONA] per il semplice fatto dell’esistenza di un mandato con cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia delegato a tale istituzione i
propri poteri di rappresentanza in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla circostanza che tale mandato abbia o meno
designato nominalmente una persona fisica autorizzata a rappresentare l’istituzione delegata.
2) In caso di soluzione negativa, se un giudice nazionale quale il Conseil d’État possa verificare la ricevibilità di un ricorso
proposto da un’istituzione europea debitamente incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] di agire in giudizio, ai sensi dell’art. 282,
secondo periodo, CE, esaminando se tale istituzione sia rappresentata dalla persona fisica adeguatamente autorizzata a proporre
un ricorso dinanzi al giudice nazionale.
3) In subordine, e in caso di soluzione affermativa alla questione precedente, se l’art. 207, n. 2, primo comma, primo periodo,
CE, in particolare l’espressione «coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato
generale», debba essere interpretato nel senso che il segretario generale aggiunto del Consiglio può validamente rappresentare
il Consiglio ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il mandato con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha delegato ad un’altra
istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a
un giudice nazionale in una controversia riguardante tale istituzione, fosse validamente attribuito a prescindere dalla circostanza
che tale mandato avesse o meno designato nominalmente una persona fisica autorizzata a rappresentare l’istituzione delegataria.
17
Occorre sottolineare, anzitutto, che fatti della controversia in oggetto si riferiscono a disposizioni del Trattato CE che
non sono più in vigore. Inoltre, la sola questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda la ricevibilità del ricorso proposto
dalle [OSCURATO:PERSONA] europee. In tal senso, nonostante la formulazione ampia e astratta dei quesiti pregiudiziali, l’esame dei quesiti
medesimi e la soluzione della Corte possono limitarsi a quanto necessario perché il giudice del rinvio possa decidere tale
questione.
18
Occorre quindi rilevare che, conformemente al sistema previsto dai Trattati, quale emerge dagli artt. 281 CE e 184 CEEA, solo
le [OSCURATO:PERSONA], e non le loro istituzioni, erano dotate di personalità giuridica quali persone giuridiche di diritto pubblico.
Il che vale del pari attualmente, ai sensi dell’art. 47 TUE, con riguardo all’Unione. A termini degli artt. 282 CE e 185 CEEA,
le [OSCURATO:PERSONA] avevano la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esse
potevano, in particolare, acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio e, a tale fine, erano rappresentate
dalla [OSCURATO:PERSONA].
19
[OSCURATO:PERSONA] poteva delegare tale potere con un mandato attribuito alle altre istituzioni per le ipotesi concernenti il
loro rispettivo funzionamento.
20
Nell’ordinamento giuridico comunitario, era d’altronde nell’interesse di una buona amministrazione che le [OSCURATO:PERSONA] fossero
concretamente rappresentate, per gli atti di acquisto o di alienazione di beni nonché per le azioni in giudizio proposte dinanzi
ai giudici nazionali, da parte dell’istituzione interessata dall’atto o dall’azione de qua. Tale istituzione, infatti, nel
contesto della sua autonomia amministrativa e funzionale, poteva valutare e difendere nel modo migliore gli interessi delle
[OSCURATO:PERSONA] in tali questioni.
21
Quanto alla portata di tale mandato, dalla natura del suo potere di rappresentanza e del suo potere di delega emerge che la
[OSCURATO:PERSONA] poteva conferire mandato a un’altra istituzione, con o senza designazione di una persona fisica ai fini di tale
rappresentanza. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se indicata, potevano conferire mandato
a un avvocato per rappresentare le [OSCURATO:PERSONA].
22
Occorre sottolineare che la prassi di tale delega è stata accolta e codificata dall’art. 335 TFUE. In tal senso, ormai, ai
termini di tale articolo, ciascuna delle istituzioni, in base alla propria autonomia rappresentativa, può rappresentare l’Unione
per le questioni connesse al suo funzionamento.
23
Nella causa principale, risulta che la persona fisica nominalmente designata nel mandato era il giureconsulto, vale a dire
il direttore del servizio giuridico del Consiglio che, a sua volta, ha conferito mandato a un avvocato per rappresentare l’istituzione
nel giudizio dinanzi al giudice nazionale adito, in quanto la presenza di un avvocato era richiesta secondo le norme dello
Stato membro interessato.
24
Conseguentemente, nell’ipotesi in cui si verificasse una serie successiva di deleghe, una prima conferita dalla [OSCURATO:PERSONA]
al Consiglio con la designazione di una persona fisica dell’istituzione mandataria e una seconda conferita da tale persona
a un avvocato ai fini della rappresentanza dell’istituzione medesima dinanzi a un giudice nazionale, la delega era validamente
conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’istituzione mandataria era regolarmente rappresentata.
25
Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione può essere risolta nel senso che il mandato con il quale la [OSCURATO:PERSONA]
delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle
[OSCURATO:PERSONA] dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione medesima, era validamente attribuito
indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente la persona fisica abilitata a
rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se designata,
potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le [OSCURATO:PERSONA].
Sulla seconda e sulla terza questione
26
Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda e della terza questione
sollevate.
Sulle spese
27
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il mandato con il quale la [OSCURATO:PERSONA] europea delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE,
di rappresentanza in giudizio delle [OSCURATO:PERSONA] europee dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione
medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente
la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la
persona fisica, se designata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le [OSCURATO:PERSONA] europee.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.