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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33477/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5195/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ; –intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5351/2023 depositata in data 18dicembre 202 3 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile generale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne, con sentenza n. 708 del 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Aversa, la condanna in solido della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento del danno non patrimoniale di euro 8.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Tale decisione fu impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. non propose impugnazione; pertanto, nei suoi confronti, la sentenza passò in giudicato.

In pendenza del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pagò al Montone, in data 22 aprile 2013, in esecuzione della sentenza gravata, l'importo di euro 5.580,69 per sorte capitale e di euro 2.568 ,95 per spese legali.

Successivamente, con sentenza n. 3462/2016, la Corte d’appello accolse l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di DavideVignali.

2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione della somma di euro 5.580,69, versata in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.

L’ingiunto vi si oppose , eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso monitorio, per essere pendente un diverso procedimento di opposizione a precetto da lui proposto avverso l’intimazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la restituzione delle somme medesime; chiese, inoltre , e ottenne di chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. per essere manlevato e tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale rigetto dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi, eccepì l’infondatezza dell’opposizione e dichiarò di voler rinunciare al precetto opposto dal Montone, chiedendo in quel giudizio la cessazione della materia del contendere.

Inoltre, estese la domanda proposta col ricorso monitorio nei confronti della chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]. anche in relazione al pagamento delle spese processuali pagate, in forza della sentenza di primo grado, al procuratore distrattario per euro 2.568,95. [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasia sua volta, eccepì l’inammissibilità della chiamata in causa per violazione del ne bis in idem, in quanto era già stata condannata in via definitiva al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, eccepì la mancanza delle condizioni di ammissibilità della chiamata in causa, sostenendo che non vi fosse né un litisconsorzio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né una posizione di garanzia.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1509 del 2020, rigettò l’opposizione avverso l’ingiunzione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. proposta da [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda estesa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Montone e [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite in favore di SeflowS.n.c. .

Ritenne, infatti, che la domanda di manleva fosse inammissibile, poiché i rapporti obbligatori sottesi (risarcimento del danno da una parte e restituzione delle somme dall’altra) erano di natura sostanzialmente diversa e non vi era alcun collegamento negoziale o legale tra di essi.

Inoltre, i titoli su cui tali rapporti si fondavano erano distinti: la sentenza di primo grado e la sentenza di appello.

4. Con sentenza n. 5351/2023, resa pubblica il 18 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato tale decisione,rigettando il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di SeflowS.n.c..

Conformemente al primo giudice ha escluso potesse ravvisarsi una posizione di garanzia in capo alla chiamata in causa, e ciò «per la semplice ragione che all’esito del giudizio di risarcimento danni, intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], unico debitore è risultata proprio [OSCURATO:PERSONA].», dal che ha desunto che «la posizione di debitore principale di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esclude che essa possa essere anche garante del medesimo debito verso il creditore.

In sintesi, il debitore principale non può assommare su di sé anche la posizione di garante del debito cui è obbligato già in via principale, verso il quale il creditore [OSCURATO:PERSONA] ha già un titolo esecutivo».

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso p er cassazione sulla base di un solo motivo.

Nessuna delle due società intimate svolge difese nella presente sede.

6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., intervento su istanza di parte e della disciplina dell’istituto della garanzia impropria», lamentandoche erroneamente la Corte d’ a ppello abbia escluso , nella specie,la configurabilità di una garanzia impropria .

Sostiene che: ─ la fattispecie rientra nell’istituto giuridico della chiamata in garanzia impropria nella qualela legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall’affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente tra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio; ─ è proprio la sussistenza dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] S .n.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto le stesse somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a costituire titolo della garanzia impropria invocata da [OSCURATO:PERSONA] nei due precedenti gradi di giudizio ed a fondamento della chiamata in causa exart. 106 c.p.c..

2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.

2.1. A doversi dire inammissibile è la prima censura poiché non coglie né il contenuto né la ragione giustificativa della decisione impugnata.

La massima, evocatain ricorso, di Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1375 del 4/02/1993riguarda il concetto e i presupposti della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione declinata con riferimento alla chiamata in garanzia del terzo e da verificare avuto soltanto riguardo a ciò che lo stesso chiamante afferma circa la sussistenza di un obbligo del chiamato ditenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio(vds ., in generale, sul concetto di legittimazione ad agire, Cass. Sez.

U. n.2951 del 16/02/2016); questa è , però , questione che non assume alcun rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato il rigetto della domanda di garanzia non perché abbia negato la legittimazione ad agire del Montone quale chiamante in causa ma perché, nel merito, ha ritenuto infondata tale chiamataper non essere configurabile una posizione di garanzia.

2.2. Ad essere manifestamente infondato è invece il secondo argomento di critica che più propriamente investe tale ratio decidendi.

Occorre rammentare che, con sentenza n. 24707 del 4/12/2015, le Sezioni Unite di questa Corte, c hiamate a stabilire se la chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. dovesse qualificarsi come chiamata in garanzia propria o impropria (onde qualificare i poteri del chiamato in sede di impugnazione), dopo aver rifiutato il criterio della previsione normativa espressa cui ricondurre la figura della garanzia, hanno attribuito alla distinzione fra garanzia propria ed impropria un significato meramente descrittivo, ritenendo sufficiente l’esistenza di una connessione meramente fattuale tra domanda principale e domanda di condanna proposta verso il terzo per poter discorrere di garanzia, con conseguenze applicativeriverberantisi: a) sul piano della deroga di competenza, ex art. 32, estesa anche alla chiamata in garanzia c.d. impropria; b) in punto di estromissione del garantito, ex art. 108, resa possibile anche in quest’ultimo caso (sempre che il garantito avesse proposto verso il garante solo una chiamata per comunanza, essendo necessario -nell’ipotesi contraria di proposizione di domanda di condanna -la rinuncia alla stessa); c) rispetto al regime dell’impugnazione della sentenza, ricondotto alla disciplina delle cause inscindibili, exart. 331, anche nel caso di proposizione di chiamata in garanzia c.d. impropria.

Per aversi tali effetti è,però, pur sempre necessaria l’esistenza, per l’appunto, (almeno) di una tale connessione puramente fattuale, tale da giustificare, sul piano funzionale, la pretesa del chiamante/garantito di riversare sul chiamato/garantela perdita economica subita a causa della esistenza o del concreto soddisfacimento del diritto di un terzo; connessione da doversi ricercare, sul piano strutturale, in una relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra il diritto del terzo nei confronti del garantito ed il diritto di regresso del garantito verso il garante ( cfr .

Cass. Sez.

U. n. 24707 del 2015, cit., Motivi della decisione, parr. 8.1 e 8.2).

2.3. Nella specie,è precisamente tale relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra diritto del terzo verso il preteso garantito e diritto di quest’ultimo verso il preteso garante, chiamato in causa, a non potersi in alcun senso ravvisare.

Per effetto della vicenda sostanziale e processuale sopra descritta e che costituisce antefatto di quella qui in esame, il diritto del chiamante ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del chiamato ([OSCURATO:SOCIETA].) ha origine totalmente diversa e autonoma da quello azionato, con ricorso per d.i., da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti del Montone e nessuna incidenza può assumere sul primo l’accertamento in giudizio di quest’ultimo (ma, in ipotesi, neppure un suo accertamento negativo).

Tanto ciò è vero che il diritto del Montone verso [OSCURATO:SOCIETA] ha già avuto riconoscimento in giudizio e piena tutela con sentenza di condanna passata in giudicato.

2.4. Sotto questo profilo emerge peraltro, a monte, anche ildifetto di interesse del chiamante alla chiamata in causa del preteso garantito.

Se,infatti, una tale chiamata sia da intendere come volta soltanto al fine di ottenere l’accertamento in giudizio dell’obbligo del chiamato di pagare la somma che gli viene chiesta in restituzione dal terzo e se anche lo scopo sia da ritenere quello di ottenere una pronuncia di condanna in tal senso, non potrebbe nonrilevarsi l’assoluta mancanza di interesse, dal momento che una tale tutela, anche in forma di condanna, il Montone l’ha già ottenuta con sentenza passata in giudicato.

2.5. Ove poi ildiverso intendimento (e il sotteso diverso interesse) del chiamante fosse quello di ottenere una condanna del chiamato a pagare quanto dovutodirettamente al terzo , alla stregua di un accollo liberatorio (ma in tal senso, va detto, non è offerta alcuna specifica indicazione in ricorso), non se ne potrebbero certamente ravvisar e i presupposti.

Per effetto della descritta anteatta vicenda processuale [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata giudizialmente l’ unica tenuta al pagamento della somma di euro 8.000,00 oltre accessori in favore del Montone; è stata, invece esclusa la sussistenza di un analogo obbligo, sia pure in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

L’obbligo restitutorio di Montone nei confronti di quest’ultima nasce per l’appunto dalla riforma della sentenza che in primo grado aveva condannato al risarcimento anche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; tale riforma, facendo venir meno ex tunce definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, imponeva di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava inprecedenza e a tale effetto è stata direttafondatamente l’azione monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Montone.

Tale vicenda non può,però, in alcun modo interessare [OSCURATO:SOCIETA]., che quella prima decisione non aveva impugnato, né produrre effetto di sorta nei suoi confronti, se non quello di renderla unica obbligata nei confronti del Montone.

L’accertato carattere mono-e non plurisoggettivo dell’obbligazione risarcitoria esclude alcun legame o reciproco condizionamento tra le posizioni delle due società.Nessun obbligo, neppure in via di regresso, è configurabile nel rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e prima ancora nessuna relazione giuridicamente rilevante tra le due posizioni quali residuate all’esito dello sviluppo processuale di cui si è detto.

Una condanna diretta di Seflows.n.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in tale contesto non avrebbe dunque potuto trovare alcuna giustificazione.

3. Il ricorso deve essere dunque rigettato.

Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5195/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliatodigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ; –intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5351/2023 depositata in data 18dicembre 202 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 3 otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne, con sentenza n. 708 del 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Aversa, la condanna in solido della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento del danno non patrimoniale di euro 8.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Tale decisione fu impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. non propose impugnazione; pertanto, nei suoi confronti, la sentenza passò in giudicato. In pendenza del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. pagò al Montone, in data 22 aprile 2013, in esecuzione della sentenza gravata, l'importo di euro 5.580,69 per sorte capitale e di euro 2.568 ,95 per spese legali. Successivamente, con sentenza n. 3462/2016, la Corte d’appello accolse l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di DavideVignali. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione della somma di euro 5.580,69, versata in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello. L’ingiunto vi si oppose , eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso monitorio, per essere pendente un diverso procedimento di opposizione a precetto da lui proposto avverso l’intimazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la restituzione delle somme medesime; chiese, inoltre , e ottenne di chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. per essere manlevato e tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale rigetto dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi, eccepì l’infondatezza dell’opposizione e dichiarò di voler rinunciare al precetto opposto dal Montone, chiedendo in quel giudizio la cessazione della materia del contendere. Inoltre, estese la domanda proposta col ricorso monitorio nei confronti della chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]. anche in relazione al pagamento delle spese processuali pagate, in forza della sentenza di primo grado, al procuratore distrattario per euro 2.568,95. [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasia sua volta, eccepì l’inammissibilità della chiamata in causa per violazione del ne bis in idem, in quanto era già stata condannata in via definitiva al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, eccepì la mancanza delle condizioni di ammissibilità della chiamata in causa, sostenendo che non vi fosse né un litisconsorzio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né una posizione di garanzia. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1509 del 2020, rigettò l’opposizione avverso l’ingiunzione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la domanda di garanzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. proposta da [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda estesa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Montone e [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite in favore di SeflowS.n.c. . Ritenne, infatti, che la domanda di manleva fosse inammissibile, poiché i rapporti obbligatori sottesi (risarcimento del danno da una parte e restituzione delle somme dall’altra) erano di natura sostanzialmente diversa e non vi era alcun collegamento negoziale o legale tra di essi. Inoltre, i titoli su cui tali rapporti si fondavano erano distinti: la sentenza di primo grado e la sentenza di appello. 4. Con sentenza n. 5351/2023, resa pubblica il 18 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato tale decisione,rigettando il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo alle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di SeflowS.n.c.. Conformemente al primo giudice ha escluso potesse ravvisarsi una posizione di garanzia in capo alla chiamata in causa, e ciò «per la semplice ragione che all’esito del giudizio di risarcimento danni, intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], unico debitore è risultata proprio [OSCURATO:PERSONA].», dal che ha desunto che «la posizione di debitore principale di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esclude che essa possa essere anche garante del medesimo debito verso il creditore. In sintesi, il debitore principale non può assommare su di sé anche la posizione di garante del debito cui è obbligato già in via principale, verso il quale il creditore [OSCURATO:PERSONA] ha già un titolo esecutivo». 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso p er cassazione sulla base di un solo motivo. Nessuna delle due società intimate svolge difese nella presente sede. 6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., intervento su istanza di parte e della disciplina dell’istituto della garanzia impropria», lamentandoche erroneamente la Corte d’ a ppello abbia escluso , nella specie,la configurabilità di una garanzia impropria . Sostiene che: ─ la fattispecie rientra nell’istituto giuridico della chiamata in garanzia impropria nella qualela legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall’affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente tra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio; ─ è proprio la sussistenza dell’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] S .n.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto le stesse somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a costituire titolo della garanzia impropria invocata da [OSCURATO:PERSONA] nei due precedenti gradi di giudizio ed a fondamento della chiamata in causa exart. 106 c.p.c.. 2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. 2.1. A doversi dire inammissibile è la prima censura poiché non coglie né il contenuto né la ragione giustificativa della decisione impugnata. La massima, evocatain ricorso, di Cass. Sez. L, Sentenza n. 1375 del 4/02/1993riguarda il concetto e i presupposti della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione declinata con riferimento alla chiamata in garanzia del terzo e da verificare avuto soltanto riguardo a ciò che lo stesso chiamante afferma circa la sussistenza di un obbligo del chiamato ditenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio(vds ., in generale, sul concetto di legittimazione ad agire, Cass. Sez. U. n.2951 del 16/02/2016); questa è , però , questione che non assume alcun rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato il rigetto della domanda di garanzia non perché abbia negato la legittimazione ad agire del Montone quale chiamante in causa ma perché, nel merito, ha ritenuto infondata tale chiamataper non essere configurabile una posizione di garanzia. 2.2. Ad essere manifestamente infondato è invece il secondo argomento di critica che più propriamente investe tale ratio decidendi. Occorre rammentare che, con sentenza n. 24707 del 4/12/2015, le Sezioni Unite di questa Corte, c hiamate a stabilire se la chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. dovesse qualificarsi come chiamata in garanzia propria o impropria (onde qualificare i poteri del chiamato in sede di impugnazione), dopo aver rifiutato il criterio della previsione normativa espressa cui ricondurre la figura della garanzia, hanno attribuito alla distinzione fra garanzia propria ed impropria un significato meramente descrittivo, ritenendo sufficiente l’esistenza di una connessione meramente fattuale tra domanda principale e domanda di condanna proposta verso il terzo per poter discorrere di garanzia, con conseguenze applicativeriverberantisi: a) sul piano della deroga di competenza, ex art. 32, estesa anche alla chiamata in garanzia c.d. impropria; b) in punto di estromissione del garantito, ex art. 108, resa possibile anche in quest’ultimo caso (sempre che il garantito avesse proposto verso il garante solo una chiamata per comunanza, essendo necessario -nell’ipotesi contraria di proposizione di domanda di condanna -la rinuncia alla stessa); c) rispetto al regime dell’impugnazione della sentenza, ricondotto alla disciplina delle cause inscindibili, exart. 331, anche nel caso di proposizione di chiamata in garanzia c.d. impropria. Per aversi tali effetti è,però, pur sempre necessaria l’esistenza, per l’appunto, (almeno) di una tale connessione puramente fattuale, tale da giustificare, sul piano funzionale, la pretesa del chiamante/garantito di riversare sul chiamato/garantela perdita economica subita a causa della esistenza o del concreto soddisfacimento del diritto di un terzo; connessione da doversi ricercare, sul piano strutturale, in una relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra il diritto del terzo nei confronti del garantito ed il diritto di regresso del garantito verso il garante ( cfr . Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, cit., Motivi della decisione, parr. 8.1 e 8.2). 2.3. Nella specie,è precisamente tale relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra diritto del terzo verso il preteso garantito e diritto di quest’ultimo verso il preteso garante, chiamato in causa, a non potersi in alcun senso ravvisare. Per effetto della vicenda sostanziale e processuale sopra descritta e che costituisce antefatto di quella qui in esame, il diritto del chiamante ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del chiamato ([OSCURATO:SOCIETA].) ha origine totalmente diversa e autonoma da quello azionato, con ricorso per d.i., da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti del Montone e nessuna incidenza può assumere sul primo l’accertamento in giudizio di quest’ultimo (ma, in ipotesi, neppure un suo accertamento negativo). Tanto ciò è vero che il diritto del Montone verso [OSCURATO:SOCIETA] ha già avuto riconoscimento in giudizio e piena tutela con sentenza di condanna passata in giudicato. 2.4. Sotto questo profilo emerge peraltro, a monte, anche ildifetto di interesse del chiamante alla chiamata in causa del preteso garantito. Se,infatti, una tale chiamata sia da intendere come volta soltanto al fine di ottenere l’accertamento in giudizio dell’obbligo del chiamato di pagare la somma che gli viene chiesta in restituzione dal terzo e se anche lo scopo sia da ritenere quello di ottenere una pronuncia di condanna in tal senso, non potrebbe nonrilevarsi l’assoluta mancanza di interesse, dal momento che una tale tutela, anche in forma di condanna, il Montone l’ha già ottenuta con sentenza passata in giudicato. 2.5. Ove poi ildiverso intendimento (e il sotteso diverso interesse) del chiamante fosse quello di ottenere una condanna del chiamato a pagare quanto dovutodirettamente al terzo , alla stregua di un accollo liberatorio (ma in tal senso, va detto, non è offerta alcuna specifica indicazione in ricorso), non se ne potrebbero certamente ravvisar e i presupposti. Per effetto della descritta anteatta vicenda processuale [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata giudizialmente l’ unica tenuta al pagamento della somma di euro 8.000,00 oltre accessori in favore del Montone; è stata, invece esclusa la sussistenza di un analogo obbligo, sia pure in via solidale, a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. L’obbligo restitutorio di Montone nei confronti di quest’ultima nasce per l’appunto dalla riforma della sentenza che in primo grado aveva condannato al risarcimento anche [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; tale riforma, facendo venir meno ex tunce definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, imponeva di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava inprecedenza e a tale effetto è stata direttafondatamente l’azione monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Montone. Tale vicenda non può,però, in alcun modo interessare [OSCURATO:SOCIETA]., che quella prima decisione non aveva impugnato, né produrre effetto di sorta nei suoi confronti, se non quello di renderla unica obbligata nei confronti del Montone. L’accertato carattere mono-e non plurisoggettivo dell’obbligazione risarcitoria esclude alcun legame o reciproco condizionamento tra le posizioni delle due società.Nessun obbligo, neppure in via di regresso, è configurabile nel rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e prima ancora nessuna relazione giuridicamente rilevante tra le due posizioni quali residuate all’esito dello sviluppo processuale di cui si è detto. Una condanna diretta di Seflows.n.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in tale contesto non avrebbe dunque potuto trovare alcuna giustificazione. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato. Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre
Sentenza Cassazione n. 33477/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris