CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32526/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ARNAU' LUISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello S tato che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza di Corte d'appello di Genova n. 917/2020 depositata il 7.10.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, dopo aver dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento alla specifica posizione di uno degli attori appellanti per rinuncia agli atti (il dott. [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato l’appello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri attori appellanti avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, tutti medici specializzandi che avevano conseguito i diplomi fra il 1995 e il 2009. Il Tribunale, con aggravio di spese, aveva respinto le domandedegli attori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca., dell’Economia e Finanze, della Salute e dell’Università di Genova, volte a conseguire l’indennizzo per inadempimento degli obblighi comunitari in tema di parità di trattamento e adeguata retribuzione. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Genovadel 7.10.2020, notificata il 20.10.2020, con atto notificato il 18.12.2020 hanno proposto ricorso per cassazione gli attori appellanti indicati in epigrafe, svolgendo tre motivi. Si sono costituite con controricorso notificato il 20.1.2021 le Amministrazioni in epigrafe, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. E’ stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art.10 Cost., degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, dell’art.6 del d.lgs, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.257, dell’art.11 della legge 370/1999, degli artt.37, 38, 39,40, 41 e 45 del d.lgs. 368/1999, dell’art.8 d.lgs.517/1999 e dell’art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.266. 3.1. Il motivo,oltre a richiamare le asserite violazioni di una vasta congerie di disposizioni normative, solo in parte argomentate, attiene alla disciplina introdotta con d.lgs. 368 del 1999 e appare manifestamente infondato ex art.360 bis c.p.c. , alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, rispetto alla quale non vengono offerti validi argomenti per dissentire. 3.2. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti. Tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93.16.CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica (Sez. L, n. 4449 del 23.02.2018, Rv. 647457 – 02; Sez. 6 - 3, n. 6355 del 14.03.2018 Rv. 648407 - 01; Sez. 6 - 3, n. 13445 del 29.05.2018 Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3, n. 1 4168 del 24.05.2019 Rv. 653939 - 01) 4.Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art.10 Cost. degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, dell’art.6 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.257, dell’art.11 della legge 370/1999, degli artt.37, 38, 39,40, 41 e 45 del d.lgs. 368/1999, dell’art.8 d.lgs.517/1999, dell’art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.266, dell’art.7, comma 5, prorogato sino al 31.12.2005 per effetto degli artt.3, comma 36, della legge 537/1993, dell’art.1, comma 33, della legge n.549/1995, dell’art.22 della legge 488/1999, dell’art.36 della legge n.289/2002, dell’art.1, comma 33, della legge n.549 del 1995 e dell’art.112 cod.proc.civ. 4.1. Il secondo motivo , con cui , sempre lamentando la violazione di una vasta congerie di disposizioni normative non sempre argomentata, si denuncia la mancata indicizzazione del trattamento economico appare manifestamente infondato ex art.360 bis c.p.c. alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte, rispetto alla quale – anche in questo caso - non vengono offerti validi argomenti per dissentire. 4.2. In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Sez. L, n. 9104 del 1.4.2021, Rv. 660868 –01; Sez. L, n. 18670 del 27.7.2017, Rv. 645008 –02; Sez. L, n. 11565 del 26.5.2011, Rv. 617321 –01; Sez. U, n. 29345 del 16.12.2008, Rv.605945 – 01 ). 5. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Tratto sull’Unione Europea, dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C-131-97) e del 3.10.2020, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, degli artt.2934,2935, 2948 c.c., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999. 5.1. Il terzo motivo, in punto dies a quo della prescrizion e, è esso puremanifestamente infondato ex art.360 bis c.p.c. . 5.2. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75 / 362 / CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. (Sez. 6- 3, n. 16452 del 19.6.2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 6 - 3, n. 6606 del 20.3.2014, Rv. 630184 – 01; Sez.3 , n. 1589 del 24.1.2020,Rv. 656585 - 01) . 6. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrent i al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom