CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 34327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di VITERBOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge per non essere state poste le circostanze ex artt. 62, comma 6, e 62-bis cod. pen. in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., stante l'eccessiva entità della pena inflittagli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il