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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 00832/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di un apparecchio "soffiatore", aggravato ex art. 625, n. 7, cod. perì. dall'esposizione del bene, per necessità e consuetudine, alla pubblica fede.

In punto di fatto, è stato accertato che mentre il dipendente comunale era impegnato in lavori di sfalcio dell'area verde prospiciente il parcheggio in cui il furgone con cassone scoperto era parcheggiato, l'imputato si era impossessato del "soffiatore", riposto all'interno del cassone del furgone (fatto del 16.5.2014).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Grandin, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione in merito all'esposizione dell'oggetto sottratto alla pubblica fede.

Si deduce che, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, il dipendente comunale stava esercitando un controllo continuo e diretto sulle cose di proprietà del Comune, da lui custodite e poste sopra al furgone, non distante dal luogo dove egli operava, tanto che costui si era accorto quasi subito che il pezzo era stato asportato.

Inoltre, il soffiatore era tenuto all'interno della cassetta degli attrezzi da lavoro, per cui ben potevano essere custoditi all'interno dell'abitacolo del furgone chiuso a chiave.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce che il diniego delle citate attenuanti si fonda soltanto sul rilievo dei precedenti penali a carico del prevenuto, di per sé non ostativi, alla luce della modesta gravità del fatto e del comportamento collaborativo del Grandin, che ha immediatamente ammesso l'addebito alla polizia giudiziaria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il motivo sub I) sviluppa censure in fatto (laddove accenna al controllo continuo del dipendente comunale) ed è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale logicamente rappresentato le concrete circostanze che hanno reso necessaria l'esposizione alla pubblica fede dell'oggetto asportato (lavori di falciatura dell'erba, necessità di avere tutti gli strumenti a portata di mano e quindi esposti alla pubblica fede).

Ciò in linea con l'orientamento per cui, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Rv. 277524 - 01), evenienza ricorrente nel caso di specie; del resto, la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018 Ud. - dep. 2019, Rv. 275343 - 01).

4.2. Il motivo sub II) non è consentito, in quanto attiene al merito della valutazione sul trattamento sanzionatorio e non considera che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, fra cui i precedenti a carico (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente Ale ro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di un apparecchio "soffiatore", aggravato ex art. 625, n. 7, cod. perì. dall'esposizione del bene, per necessità e consuetudine, alla pubblica fede. In punto di fatto, è stato accertato che mentre il dipendente comunale era impegnato in lavori di sfalcio dell'area verde prospiciente il parcheggio in cui il furgone con cassone scoperto era parcheggiato, l'imputato si era impossessato del "soffiatore", riposto all'interno del cassone del furgone (fatto del 16.5.2014). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Grandin, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione in merito all'esposizione dell'oggetto sottratto alla pubblica fede. Si deduce che, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, il dipendente comunale stava esercitando un controllo continuo e diretto sulle cose di proprietà del Comune, da lui custodite e poste sopra al furgone, non distante dal luogo dove egli operava, tanto che costui si era accorto quasi subito che il pezzo era stato asportato. Inoltre, il soffiatore era tenuto all'interno della cassetta degli attrezzi da lavoro, per cui ben potevano essere custoditi all'interno dell'abitacolo del furgone chiuso a chiave. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che il diniego delle citate attenuanti si fonda soltanto sul rilievo dei precedenti penali a carico del prevenuto, di per sé non ostativi, alla luce della modesta gravità del fatto e del comportamento collaborativo del Grandin, che ha immediatamente ammesso l'addebito alla polizia giudiziaria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) sviluppa censure in fatto (laddove accenna al controllo continuo del dipendente comunale) ed è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale logicamente rappresentato le concrete circostanze che hanno reso necessaria l'esposizione alla pubblica fede dell'oggetto asportato (lavori di falciatura dell'erba, necessità di avere tutti gli strumenti a portata di mano e quindi esposti alla pubblica fede). Ciò in linea con l'orientamento per cui, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Rv. 277524 - 01), evenienza ricorrente nel caso di specie; del resto, la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018 Ud. - dep. 2019, Rv. 275343 - 01). 4.2. Il motivo sub II) non è consentito, in quanto attiene al merito della valutazione sul trattamento sanzionatorio e non considera che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, fra cui i precedenti a carico (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente Ale ro [OSCURATO:PERSONA]
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