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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05389/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30651-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 275/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30651/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.6.2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previa neutralizzazione dell’ultima contribuzione meno favorevole, ritenendola preclusa per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970, per come autenticamente interpretato dall’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), e degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza di cui all’art. 47 cit. avesse effetto estintivo del diritto alla riliquidazione fatto valere in giudizio e non soltanto dei ratei del trattamento pensionistico oggetto di riliquidazione maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass.17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28147 del 2020 e 11909 del 2021, citate dalla sentenza impugnata; nello stesso senso, tra le più recenti, v.

Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, 15450 e 31086 del 2024); che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30651-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 275/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30651/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 1°.6.2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previa neutralizzazione dell’ultima contribuzione meno favorevole, ritenendola preclusa per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970, per come autenticamente interpretato dall’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), e degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza di cui all’art. 47 cit. avesse effetto estintivo del diritto alla riliquidazione fatto valere in giudizio e non soltanto dei ratei del trattamento pensionistico oggetto di riliquidazione maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass.17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28147 del 2020 e 11909 del 2021, citate dalla sentenza impugnata; nello stesso senso, tra le più recenti, v. Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, 15450 e 31086 del 2024); che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
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