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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14662/2026

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11/1970avverso il decreto del 04/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore diROSARIA [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harideterminato in quattro anni la durata della misura disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di residenza o dimora abituale, ed ha disposto la confisca di beni di cui risultanotitolari il proposto e [OSCURATO:PERSONA], sua coniuge.2.

Avverso il decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione,basato sui seguenti motivi.2.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo della abitualità - violazione dell'art. 1 del d. lgs. 159/2011.Risulta errata, si legge nel ricorso, la valutazione espressa dalla Corte in relazionealla pericolosità generica del proposto.

Secondo quanto scritto nel provvedimento,infatti, il Murano avrebbe vissuto almeno in parte, in maniera abituale e continuativa,con i proventi delle attività illecite, a dispetto del fatto che nell'arco temporale di undecennio (2006 – 2016) nessuna annotazione di polizia lo riguardasse e che l'episodioposto a base del giudizio negativo (organizzazione di traffico di stupefacenti con profittopari a € 60.000) risalga all'inizio di quel decennio e non sia quindi, più, attuale.2.2 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo della pericolosità ed attualità della condotta - violazione degli artt. 4e 14 del d. lgs. 159/2011.La Corte d’appello, si sostiene con il secondo motivo, non ha definito con sufficienteprecisione le epoche in cui i diversi profili di pericolosità si sarebbero manifestati,nell’arco del ventennio oggetto di valutazione.In particolare, per un primo aspetto, manca un’elaborazione autonoma dei fattiindicativi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], visto che la Corte si limita a genericheconsiderazioni sulla durata ventennale delle attività illecite, senza tuttavia argomentarein relazione alle specifiche condotte ed all’effettivo apprezzamento degli indicatori logicitesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità.In secondo luogo, con riferimento al requisito dell’attualità, v’è la necessità, per ilgiudice, di verificare l’attualità soprattutto quando tra la manifestazione dellapericolosità e l’esecuzione della misura sia intercorso un ragionevole lasso di tempo,anche in regime detentivo, e le pendenze si riferiscano ad accertamenti assai risalentinel tempo.2.3 Violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc.pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordinealla posizione del Morato nell’ambito del procedimento c.d.

Magma – assenza diesecutività e definitività della sentenza di merito.La sentenza nel procedimento menzionato non è ancora definitiva e non può pertale ragione essere posta a base di un giudizio di prevenzione; d’altro canto, il fatto chel’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude ilgiudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato.2.4 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato inordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - mancata valutazionedella CTP a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA].Sia in relazione all’acquisto della vettura da parte della figlia (una Audi A1 del valoredi € 14.000,00) che della [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ignorato leosservazioni del consulente sulla disponibilità di reddito autonomo da parte dellacongiunta e sulla perfetta capacità patrimoniale del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] a far frontealle spese di acquisto di una vettura del genere, tra il 1988 ed il 2021.3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione adducendo i seguentimotivi.3.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo dell’onere della prova - mancata valutazione della CTP a firma deldott. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto ulteriormente ecorrettamente valorizzare i rilievi critici dell’elaborato del consulente tecnico di parte,solo parzialmente considerati dal Tribunale, in ordine all’applicazione delle tabelle ISTATsul costo della vita e sulla localizzazione delle attività economiche del nucleo familiare.In applicazione dei principi ermeneutici di legittimità, il terzo interessato (la [OSCURATO:PERSONA],nel caso di specie) ha un mero onere di allegazione, e non un onere ‘esculpatorio’, chesi risolverebbe in una probatio diabolica.

Spetta pur sempre all’organo d’accusa la provadella sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché dellaillecita provenienza dei beni.In particolare, si evidenzia:- in relazione alla ditta individuale “Aux milles delices di [OSCURATO:PERSONA]”, risultaapodittica ed indimostrata la asserzione accusatoria, posta a base della decisione,secondo la quale le somme necessarie alla gestione della azienda intestata alla Parrelloprovenissero dalla attività illecita posta in essere dal consorte, in quanto collocatanell’arco temporale in cui costui manifestava la massima pericolosità sociale.Tale assunto decisorio è radicalmente smentito dal fatto che l’impresa venne creatanel 1996, anno in cui la situazione economica del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] era di assolutaperequazione sia annuale che progressiva, con ingenti accumuli di risorse, rispetto allamanifestazione di pericolosità.

Con ciò, la Corte ha contravvenuto a principioermeneutico di necessaria correlazione tra misura personale e reale;- in relazione al furgone [OSCURATO:PERSONA] e-Doblò, della azienda della [OSCURATO:PERSONA], la Corte non haconsiderato l’epoca d’acquisto, di tre anni successiva alla cessazione dell’arco temporaledi pericolosità sociale del preposto, detenuto peraltro già dal 2019; quanto all’acquistodell’imbarcazione da pesca, pur pagata in sei annualità, la Corte ha ritenuto,apoditticamente e senza indicazione di alcun elemento dimostrativo, che la relativaspesa non potesse essere sostenuta dal nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA];- in relazione al fabbricato ubicato in [OSCURATO:PERSONA], pur avendo il difensore, inbase ai dati elaborati dal consulente di parte, evidenziato la discrasia tra le tabelle (dellaPolizia giudiziaria, da un lato, e del Consulente di parte, dall’altro) in relazione agli anni2012-2914, la Corte non si è pronunciata, in particolare sulla circostanza che la tabellad’ufficio riportasse spese che non trovano riscontro nei dati impiegati per l’analisicontabile;- infine, in relazione al fondo pensione presso la [OSCURATO:PERSONA], nessunrilievo è stato dato in motivazione alla circostanza che l’apertura del rapporto finanziariorisalisse al 2010, epoca immediatamente successiva a quella in cui il preposto era statoin carcere (1999 – 2006).

Né, d’altro lato, alcun rilievo è stato dato al fatto che ildecennio 2006 – 2016 sia stato immune da pregiudizi, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nemmenoposteriormente accertati.3.2 Con memoria contenente motivi aggiunti, è stata ulteriormente dedottaviolazione dell’art. 606, lett. b, c ed e, nonché 125, cod. proc. pen., per mancatamotivazione in ordine al contenuto della consulenza tecnica, in particolare conriferimento all’imbarcazione da pesca ‘[OSCURATO:PERSONA]’.In aggiunta a quanto già dedotto con il ricorso, si evidenzia nella memoria che laCorte d’appello non ha considerato che per data di avvio (negli anni ’90), la ditta, neiprimi anni non poteva che essere immune da immissioni di denaro sospetto, consideratoche la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è successiva.

L’attivo formatosi in tale epocainiziale (circa € 37.000,00), incontestabilmente riferibile ad attività genuina dellaParrello, si è bensì affievolito, ma mai estinto ed è stato reimpiegato nell’acquisto delnatante, che ha costituito lo strumento di crescita economica della azienda unipersonaledella moglie del proposto, tanto da consentire il pagamento degli oneri diammortamento del natante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi quattro motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattatiunitariamente, essendo incentrati su tematiche interconnesse e deducendo essiviolazioni analoghe, riferite tanto al piano motivazionale, quanto alla violazione di legge.1.1 A questo proposito, deve però chiarirsi in via preliminare che in questa sedenon possono essere ricevute e considerate doglianze attinenti a presunti vizi dimotivazione che rientrino nella triade prevista dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.(mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione).

Infatti, il testodell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 è inequivoco nel prevedere che “Avverso ildecreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”.Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che “in tema diprocedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata invigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge,nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazioneinesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decretoomette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto delgiudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2,n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp.

Armosino).

Ed è appena il caso di notare che quelledescritte da ultimo sono condizioni ‘estreme’, non presenti nel caso di specie, ove unaampia motivazione copre ogni aspetto dedotto in punto di fatto.Non sono quindi consentite in questa sede, ricostruzioni alternative della vicenda inoggetto, come quelle che pretendono di assegnare ai pregressi giudiziari del Moranosignificati difformi da quegli attribuitigli dai decreti di prima e di seconda istanza ai finidella ricostruzione in termini di continuità dell’impegno criminale del proposto o che, inrelazione alla confisca, pongano in contestazione gli apprezzamenti valutativi spesi daidue Collegi, di primo e di secondo grado, nella identificazione dell’origine e dellaconsistenza del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA].

Tutto questo è merito o, al più, potrebbe esserecontestato sul piano motivazionale se vi fosse spazio per una critica sulla base deiparametri indicati nella lettera e dell’art. 606, cod. proc. pen., erroneamente indicatanella rubrica dei motivi, ma in realtà, come si è detto sopra, non evocabile in questasede.1.2 La seconda premessa, altrettanto necessaria, è costituita dal fatto che neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della pronuncia della sentenza di questa CorteSez.

4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, è stata dichiarata, ex art. 624 cod. proc.pen., la irrevocabilità della sentenza della Corte d’Appello in ordine all'affermazione dellapenale responsabilità dell’(allora) imputato e (odierno) proposto per una serie di reati,ad incominciare dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a numerosisingoli reati satellite (principalmente, ma non solo relativi al menzionato traffico).Nell’ambito di tale procedimento, sono stati confermati i rapporti del proposto conesponenti di vertice della cosca Bellocco di Rosarno, coimputati in differenti ipotesidelittuose.E se è vero che nel menzionato procedimento, fin dal grado d’appello, [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto dall’ipotesi associativa ex art. 416 bis cod. pen. in relazione al citatosodalizio clanico, e che è stata altresì esclusa l’aggravante specifica (art. 416 bis 1, cod.pen.) in relazione a tutte le residue imputazioni, va altresì sottolineato che la Corted’appello ha correttamente affrontato, da pg. 24 a pg. 30, con approfondita analisi, iltema dei rapporti con i membri apicali della cosca Bellocco, coimputati del [OSCURATO:PERSONA] nelmedesimo procedimento.

Si tratta di rapporti, si spiega convincentemente nellamotivazione del provvedimento (pg. 29), che seppure non hanno portato allaaffermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione alla associazione‘ndranghetista, o al riconoscimento della aggravante dell’art. 416 bis 1 cod. pen., nonsono stati esclusi né svalutati dalla intervenuta assoluzione e dalla elisionedell’aggravante, perché risultano confermati nel loro fattuale accadimento.

Pertanto,come fatti storici, essi sono utilizzabili e valorizzabili nella ricostruzione dei presuppostinecessari all’esame ed all’accoglimento della proposta della misura di prevenzione, datala separazione e distinzione dei due giudizi.Si tratta quindi di circostanze – quelle emergenti dalla sentenza nel c.d.procedimento Magma - che correttamente la Corte ha posto a base del proprio giudizioe che valgono a disarticolare la linea difensiva del proposto con riferimento a ciascunodei citati quattro motivi iniziali, peraltro connotati da genericità, per mancanza diconfronto con l’imponente apparato motivazionale posto a base della misura contestata.2.

Sulla base di tali premesse è ora possibile giungere alla rapida soluzione dellequestioni poste dai motivi di ricorso.Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.Incentrato sul tema della abitualità, esso contesta che, a seguito dell’alleggerimentodella posizione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’ipotesi associativa mafiosa, sia possibilecomputare la vicinanza alla cosca Bellocco quale fattore di conferma della continuitàdelinquenziale.L’argomento (ed il motivo in cui esso è formulato) è generico, oltre chemanifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione che basal’accertamento della pericolosità sociale qualificata ex art. 4, lett. b e c, d. lgs. 159/2011sulle plurime e susseguenti attività illecite poste in essere dall’imputato, al tempo stessoescludendo, al contrario di quanto pare assumere la difesa dell’imputato, la ricorrenzade “l’ipotesi più grave di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4 lett. a) del decretolegislativo 159/2011” (cfr. pg. 35).

Con il passaggio da ultimo citato, la Corte dimostradi aver preso atto dell’esito parzialmente assolutorio del c.d. procedimento Magma.Infatti, i rapporti con gli esponenti di vertice della cosca Bellocco, coimputati conMorano nel procedimento più volte menzionato, sono stati valorizzati dalla Corte regginanon già per validare l’ipotesi associativa mafiosa, o la sussistenza della relativaaggravante, bensì, esclusivamente, per desumerne (cfr. pg. 30) l’affidabilitàdelinquenziale dell’imputato, fondata su “un radicato back ground” (cit.), sull’assuntoche istituzioni malavitose consolidate sul territorio rifuggano dall’intrattenere rapporti,soprattutto per la conclusione e lo sviluppo di affari illeciti di assoluta rilevanza e diimpegno internazionale, con soggetti che non abbiano altrettanta fama criminale,disponibilità economica conseguente e consolidati rapporti in ambienti malavitosi.3.

Pericolosità ed abitualità costituiscono l’oggetto della contestazione nel secondomotivo, essendo carente – si sostiene da pg. 4 a pg. 9 del ricorso - la motivazione inordine ad entrambi i citati profili, non avendone la Corte specificati a sufficienza icontorni, soprattutto alla luce della cesura decennale tra il primo “periododelinquenziale” dell’imputato, da un lato, e le ultime condotte criminali, risalenti allaseconda parte della decade decorsa.Per rispondere a tale rilievo, sarebbe sufficiente evidenziare che si tratta di critichedi merito, non consentite in questa sede, come già chiarito nella premessa di questamotivazione.

Con esse, in sostanza, il ricorrente, a mezzo della propria difesa, tentasemplicemente di introdurre una diversa valutazione del materiale probatorio, offrendouna ricostruzione degli episodi salienti dell’esperienza criminale di [OSCURATO:PERSONA],alternativa a quella cui è giunta la Corte d’appello.

Si tratta, all’evidenza, di unaoperazione non permessa, che mira a portare la Corte fuori dal proprio terrenod’indagine, come perimetrato dall’art. 10, comma 3, d. lgs. 159/2011, per di più senzariferimento concreto ai parametri dettati, in materia di critica della motivazione, dall’art.606, lett. e, cod. proc. pen..A ciò si aggiunge che la analisi illustrata da pg. 20 in poi del decreto impugnatosoddisfa certamente l’esigenza dimostrativa della continuità e della permanenza, ancheall’attualità, della pericolosità del proposto, attraverso l’analisi ragionata dei precedentigiudiziari del [OSCURATO:PERSONA], per giungere alla conclusione della sostanziale continuità tra gliesordi compiuti tra la Lombardia ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (Monfalcone),rispetto all’episodio palermitano e, quindi, alle ultime manifestazioni, in Pistoia ed interra di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di vicende, secondo quanto ritenuto condivisibilmente nellasentenza, che attestano il ruolo crescente del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del progressivoconsolidamento di un ruolo di esperto conoscitore del prodotto e dei mercati (Pistoia),leader ed addirittura promotore ed organizzatore di traffici (processo c.d.

Magma:[OSCURATO:PERSONA] ed altrove).

Si tratta, senza dubbio alcuno, di un ruolo che è incompatibile con(e che smentisce) la parcellizzazione temporale proposta dalla difesa, che mira aseparare l’epoca anteriore e quella posteriore alla carcerazione dell’imputato, quasi chei delitti commessi da ultimo fossero isolati episodi di spaccio ‘al dettaglio’, piuttosto chetraffici internazionali.Dalla ricostruzione prospettata dalla Corte, viene, per contro, dimostrata sia lapericolosità, sia la attualità del pericolo (cfr. pg. 34), in quanto indici idonei a proiettarele ragioni genetiche della pericolosità stessa nel futuro, rendendo necessario il presidiorichiesto dall’autorità istante.4.

Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, secondo cui la sentenza nelprocedimento c.d.

Magma non è ancora definitiva e non può per tale ragione essereposta a base di un giudizio di prevenzione; d’altro canto, si sostiene pure nel ricorso, ilfatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafiosopreclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato.Entrambe le suddette considerazioni sono manifestamente infondate:- la prima, confligge con il tenore testuale del dispositivo della sentenza pronunciatadalla Corte di Cassazione (Sez.

4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025) nel processosull’associazione mafiosa gioiese (da cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto) e sulle ipotesi di trafficodi narcotici, anche in forma associata (imputazione confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA])in essa trattate, ove si dichiara, “Visto l'art. 624 cod. proc. pen. … la irrevocabilità dellasentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di … [OSCURATO:PERSONA]- la riferita irrevocabilità dell’accertamento giudiziale, in relazione alla sussistenzadell’associazione per lo spaccio di stupefacente, di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, travolgeanche l’ulteriore argomento addotto dalla difesa, essendo oramai oggetto di rinvio solola valutazione della recidiva e del relativo impatto sul trattamento sanzionatorio, manon sull’an della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la commissione del reato.

E siccome lafattispecie in contestazione (art. 74 d.p.r. 309/90) è ricompresa nell’elenco dell’art. 51comma 3 bis cod. proc. pen., non vi può essere dubbio che sussista il presupposto dellapericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d. legs. 159/2011.5.

Per queste ragioni, ai fini della applicazione della misura di carattere personaledisposta nei confronti del ricorrente, ricorrono le condizioni per configurare, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] i pericula ritenuti dalla Corte d’appello in termini di pericolositàtanto qualificata (art. 4 lett. b) che generica (art. 1, lett. a e c, d. lgs. 159/2011).6.

Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca delle due vetture(una [OSCURATO:PERSONA] intestata al proposto ed una Audi A1 intestata alla figlia [OSCURATO:PERSONA]) ègenerico e manifestamente infondato.La Corte osserva, in relazione all’acquisto per interposta persona dell’Audi A1,intestata a [OSCURATO:PERSONA], la mancata dimostrazione di sufficiente disponibilitàreddituale da parte della figlia convivente del proposto, all’epoca dell’ingresso nelpatrimonio del cespite mobile.

In particolare, a pg. 42, si richiama la presunzione perfamiliari conviventi, di acquisto fittizio, non vinta da elementi sufficientemente concreti.Elementi che non possono certo essere rinvenuti nelle indicazioni fornite dalla difesa,secondo cui, la giovane avrebbe lavorato per quattro anni (tra il 2017 ed il 2020),conseguendo redditi superiori ai 40.000,00 euro.

Tuttavia, viene sottolineato neldecreto, l’acquisto era avvenuto nel 2018, cioè all’inizio della attività lavorativa dellagiovane, quando dunque non era possibile che fosse stato già accumulato un peculiosufficiente per procedere alla conclusione dell’acquisto della vettura, del costo di €14.000,00.

O, per lo meno, di un tanto, la difesa non è riuscita a fornire prova idonea asuperare la presunzione.Quanto all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nello stesso anno (2018) per unimporto dichiarato di € 10.000,00, la Corte reggina correttamente evidenzia (oltre allasostanziale assenza di redditi ‘in chiaro’, da parte del proposto) la significativa‘sperequazione economica’, superiore a € 136.000,00, che inevitabilmente implical’esistenza di redditi non dichiarati e presumibilmente (data la consuetudine allacommissione di reati produttivi di reddito da parte del [OSCURATO:PERSONA]) di natura illecita.7.

Formulando autonomo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il provvedimentoablativo, evidenziando, innanzi tutto, di essere terza interessata, dotata di propriacapacità economica e di non dover soggiacere ad una probatio diabolica per dimostrarela titolarità dei beni a lei (o alla sua azienda) intestati.

In aggiunta, contesta i vizi dellamotivazione della confisca, in primo luogo evidenziando la mancata valutazione dellerisultanze della consulenza di parte.Sul primo aspetto, occorre ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite citata nelricorso (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01) haribadito la conformità del meccanismo acquisitivo della confisca di prevenzione aiparametri costituzionali.

Il quesito sottoposto, all’epoca, al massimo consesso di questaCorte, concerneva l’applicabilità, in caso di successione delle leggi nel tempo, dellaprevisione di cui all'art. 200 cod. pen. o quella di cui all'art. 2 cod. pen. alla misura inquestione, a seconda che la confisca emessa nell'ambito del procedimento diprevenzione potesse essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o avesse assuntoconnotati sanzionatori in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008(conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della leggen. 575 del 1965.

Risolvendo il contrasto nel primo senso (cioè della perduranteapplicazione dell’art. 200 cod. pen.), la Corte giustificava la tenuta costituzionale delsistema evidenziando che l’inevitabile ricorso a presunzioni, in un terreno infiltrato daaffidamenti fiduciari ed atti dissimulatori, fosse giustificato e controbilanciato dallapossibilità di ‘relativizzare’ dette presunzioni attraverso la ragionevole e plausibileallegazione di fatti, situazioni od eventi riscontrabili, atti ad indicare la lecita provenienzadei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale.Vi è quindi un onere di allegazione, che può essere assolto esclusivamente dallaparte interessata, e che deve consistere nella indicazione di circostanze (“fatti, situazioniod eventi”) riscontrabili – cioè verificabili in pratica – in grado di disarticolare lapresunzione, sia essa legale (art. 26, comma 2, d. lgs. 159/2011) o formulata in viagiudiziale.Nel caso specifico, a fronte di una ricostruzione fondata sulla pericolosità siaqualificata che generica in relazione a reati lucrogenetici, protrattasi per un ventennioed ancora attuale, la dimostrazione degli elementi comprovanti l’origine esclusivamentelecita dei fondi necessari all’acquisto dei cespiti confiscati, è fallita, come argomentatodalla Corte di appello.Appare opportuno richiamare a questo proposito l’incongruenza evidenziata dallaCorte d’appello tra la linea difensiva e la realtà desumibile dagli atti.

Si tratta dellacontraddizione tra l’epoca in cui gli acquisti dei beni ablati si sono verificati (intorno allametà del decennio decorso) ed il solo parziale miglioramento della sperequazioneeconomica familiare riscontrata al tempo (e, secondo quanto indicato nel decreto –pg.46 – nemmeno contestata dalla difesa in quella fase).

Si osserva correttamente neldecreto che il semplice miglioramento della situazione deficitaria del nucleo famigliare,non può certo essere adotto a dimostrazione della disponibilità di risorse lecite dadestinare all’acquisto dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] (anni 2015/2016), del furgoneestremamente rilevante - € 150.000,00).

Il miglioramento della situazione disperequazione – è l’elementare osservazione della Corte – vuol solamente dire che vi èstato, alla fine di ciascuna annualità, un po’ meno debito e che, per usare le paroleesatte, “vi sia stata una qualche possibilità in più per il prevenuto e per la sua famigliadi far fronte in maniera lecita alle spese incontrate”, ma non significa affatto chel’endemica sproporzione tra uscite ed entrate (con le prime a sopravanzare le seconde)fosse risolta, né che vi fossero risorse lecite a sostenere le spese.Sulla base di queste premesse, è possibile ora esaminare unitariamente i motiviavanzati dal ricorso avverso la motivazione del decreto, in relazione a ciascun beneconfiscato.7.1 Sull’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles délices di [OSCURATO:PERSONA]”.Manifestamente infondato è l’argomento difensivo della costituzione della aziendain epoca anteriore all’insorgere della pericolosità sociale del coniuge della titolare delladitta, dal momento che l’azienda non è un cespite ma un fascio di rapporti e di assetche ‘vive’ nel tempo e che nel tempo va sostenuto e rinnovato.

Da ciò, la correttezzadella motivazione ove si evidenzia come non sia ostativa alla confisca la circostanza chel’impresa sia stata creata in un periodo differente rispetto a quello di manifestazionedella pericolosità, laddove proprio in detto periodo e a causa dell’alimentazione conproventi illeciti, l’azienda abbia implementato la sua attività, eventualmente ancheespandendo la sua capacità e consistenza patrimoniale (Sez. 5, n. 19280 del05/02/2019, Tarantolo, Rv. 276247 – 01).7.2 In relazione all’acquisto dell’immobile, del tutto corretta sul piano economico,ancor prima che giuridico, è l’analisi contenuta in sentenza (pg. 46), che rende laprospettazione alternativa di un accantonamento lecito un’ipotesi generica, ancor primache manifestamente infondata.Viene infatti ribadito, nella decisione impugnata, il dato economico, costituito dallaendemica incapienza familiare dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per trarne la conseguenza che sial’allegazione del ‘diminuito disavanzo’ (che comunque disavanzo, cioè debito, resta)quanto l’eventualità di un pagamento frazionato dell’immobile sono ipotesi prive diconcretezza.7.3 Quanto, infine, ai beni mobili (fondo pensione, furgone, natante), il discorsopuò essere unitariamente affrontato, evidenziando che si tratta di beni, che, purcomprati o acquisiti in diverse fasi di vita della coppia, non superano il test di immunitàdal sospetto dell’origine illecita quanto meno di una parte della somma necessaria alrispettivo acquisto.Tale conclusione è evidente per il natante (il cui acquisto si colloca poco prima dellametà del decennio decorso) e per il fondo pensione (alla luce della ricostruzione unitariadel periodo di pericolosità che abbraccia l’epoca dei plurimi versamenti) ma è del tuttoragionevole anche in relazione all’acquisto del furgone.

Pur risalendo l’acquisto al 2022,la Corte riconduce, infatti, la provvista per l’acquisto, alle entrate ricavate dalle illeciteper cui il frutto dell’albero avvelenato è destinato anch’esso ad essere velenoso (Sez. 2,Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377 – 01).Quanto al natante, escluso che la ditta producesse attivo tale da poter ripianare ilcosto di acquisto dell’imbarcazione nel periodo dilazionato (2014-2019), l’allegazionedifensiva secondo cui, il natante è stato in detti termini pagato, non assume alcunavalenza decisiva di carattere distonico rispetto al dato di fatto asseverato dai giudicidella prevenzione, della assenza di risorse lecite idonee aventi carattere autonomo enon inquinate dai proventi delle attività criminale del marito di cui il decreto impugnatodà motivatamente conto.Né la semplice distribuzione dell’onere finanziario necessario per l’acquisto delveicolo marino, in più annualità, ricorrendo al finanziamento, può garantire lairreprensibilità della operazione, dato che per consolidata giurisprudenza (ex multis,Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc.

Valle, Rv. 271217 – 01) intema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecitaaccumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di provadella loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del beneconfiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che talefinanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onerefinanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte delprevenuto e del suo nucleo familiare.8.

Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile, con dichiarazione che travolgeanche la “memoria con motivi aggiunti”, datata ed invita l’8 settembre 2025, dalcontenuto sostanzialmente ad adiuvandum, ma priva di novità.Né l’inammissibilità può essere esclusa dall’argomento, inserito nella memoria direplica datata 16 gennaio 2026, secondo cui gli acquisti da parte del terzo, anterioriall’epoca di perimetrata pericolosità del proposto, non possono che sfuggire alla confiscao comunque ablazione, in quanto inevitabilmente effettuati con disponibilità economiche‘vergini’, cioè immuni da contaminazione prodotta dal denaro del proposto.Sennonché, il principio, del tutto condivisibile in via teorica, va adattato allasituazione concreta.

Con riferimento al bene in relazione al quale se ne pretendel’applicazione (l’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles delices di ParrelloRosaria”), la natura aziendale, e quindi l’insieme di beni produttivi e di rapporti,commerciali e di lavoro, implica, nel tempo, come si è già osservato in precedenza, ilnecessario rinnovamento dell’apparato produttivo, nel corso dei decenni di attività.È quindi del tutto consequenziale ritenere che, successivamente alla fase iniziale (iltriennio 1996/1999, in epoca immune da possibili influenze e da eventuali apportieconomici del [OSCURATO:PERSONA]), i denari necessari al sostentamento della azienda (disponibilitàfinanziaria, oneri di gestione, sostituzione o acquisto nuovi macchinari) abbianobeneficiato del sostegno economico del consorte.9.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, attesi iprofili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 23/01/2026Il consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/1970avverso il decreto del 04/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore diROSARIA [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harideterminato in quattro anni la durata della misura disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di residenza o dimora abituale, ed ha disposto la confisca di beni di cui risultanotitolari il proposto e [OSCURATO:PERSONA], sua coniuge.2. Avverso il decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione,basato sui seguenti motivi.2.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo della abitualità - violazione dell'art. 1 del d. lgs. 159/2011.Risulta errata, si legge nel ricorso, la valutazione espressa dalla Corte in relazionealla pericolosità generica del proposto. Secondo quanto scritto nel provvedimento,infatti, il Murano avrebbe vissuto almeno in parte, in maniera abituale e continuativa,con i proventi delle attività illecite, a dispetto del fatto che nell'arco temporale di undecennio (2006 – 2016) nessuna annotazione di polizia lo riguardasse e che l'episodioposto a base del giudizio negativo (organizzazione di traffico di stupefacenti con profittopari a € 60.000) risalga all'inizio di quel decennio e non sia quindi, più, attuale.2.2 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo della pericolosità ed attualità della condotta - violazione degli artt. 4e 14 del d. lgs. 159/2011.La Corte d’appello, si sostiene con il secondo motivo, non ha definito con sufficienteprecisione le epoche in cui i diversi profili di pericolosità si sarebbero manifestati,nell’arco del ventennio oggetto di valutazione.In particolare, per un primo aspetto, manca un’elaborazione autonoma dei fattiindicativi della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], visto che la Corte si limita a genericheconsiderazioni sulla durata ventennale delle attività illecite, senza tuttavia argomentarein relazione alle specifiche condotte ed all’effettivo apprezzamento degli indicatori logicitesi ad agevolare il giudizio prognostico di pericolosità.In secondo luogo, con riferimento al requisito dell’attualità, v’è la necessità, per ilgiudice, di verificare l’attualità soprattutto quando tra la manifestazione dellapericolosità e l’esecuzione della misura sia intercorso un ragionevole lasso di tempo,anche in regime detentivo, e le pendenze si riferiscano ad accertamenti assai risalentinel tempo.2.3 Violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod. proc.pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordinealla posizione del Morato nell’ambito del procedimento c.d. Magma – assenza diesecutività e definitività della sentenza di merito.La sentenza nel procedimento menzionato non è ancora definitiva e non può pertale ragione essere posta a base di un giudizio di prevenzione; d’altro canto, il fatto chel’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafioso preclude ilgiudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato.2.4 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per illogica motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato inordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - mancata valutazionedella CTP a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA].Sia in relazione all’acquisto della vettura da parte della figlia (una Audi A1 del valoredi € 14.000,00) che della [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ignorato leosservazioni del consulente sulla disponibilità di reddito autonomo da parte dellacongiunta e sulla perfetta capacità patrimoniale del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] a far frontealle spese di acquisto di una vettura del genere, tra il 1988 ed il 2021.3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione adducendo i seguentimotivi.3.1 Violazione dell'art. 606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen. in ordine all'art. 125 cod.proc. pen. per mancata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnatoin ordine al profilo dell’onere della prova - mancata valutazione della CTP a firma deldott. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto ulteriormente ecorrettamente valorizzare i rilievi critici dell’elaborato del consulente tecnico di parte,solo parzialmente considerati dal Tribunale, in ordine all’applicazione delle tabelle ISTATsul costo della vita e sulla localizzazione delle attività economiche del nucleo familiare.In applicazione dei principi ermeneutici di legittimità, il terzo interessato (la [OSCURATO:PERSONA],nel caso di specie) ha un mero onere di allegazione, e non un onere ‘esculpatorio’, chesi risolverebbe in una probatio diabolica. Spetta pur sempre all’organo d’accusa la provadella sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché dellaillecita provenienza dei beni.In particolare, si evidenzia:- in relazione alla ditta individuale “Aux milles delices di [OSCURATO:PERSONA]”, risultaapodittica ed indimostrata la asserzione accusatoria, posta a base della decisione,secondo la quale le somme necessarie alla gestione della azienda intestata alla Parrelloprovenissero dalla attività illecita posta in essere dal consorte, in quanto collocatanell’arco temporale in cui costui manifestava la massima pericolosità sociale.Tale assunto decisorio è radicalmente smentito dal fatto che l’impresa venne creatanel 1996, anno in cui la situazione economica del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] era di assolutaperequazione sia annuale che progressiva, con ingenti accumuli di risorse, rispetto allamanifestazione di pericolosità. Con ciò, la Corte ha contravvenuto a principioermeneutico di necessaria correlazione tra misura personale e reale;- in relazione al furgone [OSCURATO:PERSONA] e-Doblò, della azienda della [OSCURATO:PERSONA], la Corte non haconsiderato l’epoca d’acquisto, di tre anni successiva alla cessazione dell’arco temporaledi pericolosità sociale del preposto, detenuto peraltro già dal 2019; quanto all’acquistodell’imbarcazione da pesca, pur pagata in sei annualità, la Corte ha ritenuto,apoditticamente e senza indicazione di alcun elemento dimostrativo, che la relativaspesa non potesse essere sostenuta dal nucleo familiare della [OSCURATO:PERSONA];- in relazione al fabbricato ubicato in [OSCURATO:PERSONA], pur avendo il difensore, inbase ai dati elaborati dal consulente di parte, evidenziato la discrasia tra le tabelle (dellaPolizia giudiziaria, da un lato, e del Consulente di parte, dall’altro) in relazione agli anni2012-2914, la Corte non si è pronunciata, in particolare sulla circostanza che la tabellad’ufficio riportasse spese che non trovano riscontro nei dati impiegati per l’analisicontabile;- infine, in relazione al fondo pensione presso la [OSCURATO:PERSONA], nessunrilievo è stato dato in motivazione alla circostanza che l’apertura del rapporto finanziariorisalisse al 2010, epoca immediatamente successiva a quella in cui il preposto era statoin carcere (1999 – 2006). Né, d’altro lato, alcun rilievo è stato dato al fatto che ildecennio 2006 – 2016 sia stato immune da pregiudizi, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nemmenoposteriormente accertati.3.2 Con memoria contenente motivi aggiunti, è stata ulteriormente dedottaviolazione dell’art. 606, lett. b, c ed e, nonché 125, cod. proc. pen., per mancatamotivazione in ordine al contenuto della consulenza tecnica, in particolare conriferimento all’imbarcazione da pesca ‘[OSCURATO:PERSONA]’.In aggiunta a quanto già dedotto con il ricorso, si evidenzia nella memoria che laCorte d’appello non ha considerato che per data di avvio (negli anni ’90), la ditta, neiprimi anni non poteva che essere immune da immissioni di denaro sospetto, consideratoche la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è successiva. L’attivo formatosi in tale epocainiziale (circa € 37.000,00), incontestabilmente riferibile ad attività genuina dellaParrello, si è bensì affievolito, ma mai estinto ed è stato reimpiegato nell’acquisto delnatante, che ha costituito lo strumento di crescita economica della azienda unipersonaledella moglie del proposto, tanto da consentire il pagamento degli oneri diammortamento del natante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi quattro motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattatiunitariamente, essendo incentrati su tematiche interconnesse e deducendo essiviolazioni analoghe, riferite tanto al piano motivazionale, quanto alla violazione di legge.1.1 A questo proposito, deve però chiarirsi in via preliminare che in questa sedenon possono essere ricevute e considerate doglianze attinenti a presunti vizi dimotivazione che rientrino nella triade prevista dall’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.(mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione). Infatti, il testodell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 è inequivoco nel prevedere che “Avverso ildecreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”.Tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che “in tema diprocedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata invigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge,nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazioneinesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decretoomette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto delgiudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01; Sez. 2,n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp. Armosino). Ed è appena il caso di notare che quelledescritte da ultimo sono condizioni ‘estreme’, non presenti nel caso di specie, ove unaampia motivazione copre ogni aspetto dedotto in punto di fatto.Non sono quindi consentite in questa sede, ricostruzioni alternative della vicenda inoggetto, come quelle che pretendono di assegnare ai pregressi giudiziari del Moranosignificati difformi da quegli attribuitigli dai decreti di prima e di seconda istanza ai finidella ricostruzione in termini di continuità dell’impegno criminale del proposto o che, inrelazione alla confisca, pongano in contestazione gli apprezzamenti valutativi spesi daidue Collegi, di primo e di secondo grado, nella identificazione dell’origine e dellaconsistenza del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA]. Tutto questo è merito o, al più, potrebbe esserecontestato sul piano motivazionale se vi fosse spazio per una critica sulla base deiparametri indicati nella lettera e dell’art. 606, cod. proc. pen., erroneamente indicatanella rubrica dei motivi, ma in realtà, come si è detto sopra, non evocabile in questasede.1.2 La seconda premessa, altrettanto necessaria, è costituita dal fatto che neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della pronuncia della sentenza di questa CorteSez. 4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, è stata dichiarata, ex art. 624 cod. proc.pen., la irrevocabilità della sentenza della Corte d’Appello in ordine all'affermazione dellapenale responsabilità dell’(allora) imputato e (odierno) proposto per una serie di reati,ad incominciare dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a numerosisingoli reati satellite (principalmente, ma non solo relativi al menzionato traffico).Nell’ambito di tale procedimento, sono stati confermati i rapporti del proposto conesponenti di vertice della cosca Bellocco di Rosarno, coimputati in differenti ipotesidelittuose.E se è vero che nel menzionato procedimento, fin dal grado d’appello, [OSCURATO:PERSONA] èstato assolto dall’ipotesi associativa ex art. 416 bis cod. pen. in relazione al citatosodalizio clanico, e che è stata altresì esclusa l’aggravante specifica (art. 416 bis 1, cod.pen.) in relazione a tutte le residue imputazioni, va altresì sottolineato che la Corted’appello ha correttamente affrontato, da pg. 24 a pg. 30, con approfondita analisi, iltema dei rapporti con i membri apicali della cosca Bellocco, coimputati del [OSCURATO:PERSONA] nelmedesimo procedimento. Si tratta di rapporti, si spiega convincentemente nellamotivazione del provvedimento (pg. 29), che seppure non hanno portato allaaffermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione alla associazione‘ndranghetista, o al riconoscimento della aggravante dell’art. 416 bis 1 cod. pen., nonsono stati esclusi né svalutati dalla intervenuta assoluzione e dalla elisionedell’aggravante, perché risultano confermati nel loro fattuale accadimento. Pertanto,come fatti storici, essi sono utilizzabili e valorizzabili nella ricostruzione dei presuppostinecessari all’esame ed all’accoglimento della proposta della misura di prevenzione, datala separazione e distinzione dei due giudizi.Si tratta quindi di circostanze – quelle emergenti dalla sentenza nel c.d.procedimento Magma - che correttamente la Corte ha posto a base del proprio giudizioe che valgono a disarticolare la linea difensiva del proposto con riferimento a ciascunodei citati quattro motivi iniziali, peraltro connotati da genericità, per mancanza diconfronto con l’imponente apparato motivazionale posto a base della misura contestata.2. Sulla base di tali premesse è ora possibile giungere alla rapida soluzione dellequestioni poste dai motivi di ricorso.Il primo motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.Incentrato sul tema della abitualità, esso contesta che, a seguito dell’alleggerimentodella posizione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’ipotesi associativa mafiosa, sia possibilecomputare la vicinanza alla cosca Bellocco quale fattore di conferma della continuitàdelinquenziale.L’argomento (ed il motivo in cui esso è formulato) è generico, oltre chemanifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione che basal’accertamento della pericolosità sociale qualificata ex art. 4, lett. b e c, d. lgs. 159/2011sulle plurime e susseguenti attività illecite poste in essere dall’imputato, al tempo stessoescludendo, al contrario di quanto pare assumere la difesa dell’imputato, la ricorrenzade “l’ipotesi più grave di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4 lett. a) del decretolegislativo 159/2011” (cfr. pg. 35). Con il passaggio da ultimo citato, la Corte dimostradi aver preso atto dell’esito parzialmente assolutorio del c.d. procedimento Magma.Infatti, i rapporti con gli esponenti di vertice della cosca Bellocco, coimputati conMorano nel procedimento più volte menzionato, sono stati valorizzati dalla Corte regginanon già per validare l’ipotesi associativa mafiosa, o la sussistenza della relativaaggravante, bensì, esclusivamente, per desumerne (cfr. pg. 30) l’affidabilitàdelinquenziale dell’imputato, fondata su “un radicato back ground” (cit.), sull’assuntoche istituzioni malavitose consolidate sul territorio rifuggano dall’intrattenere rapporti,soprattutto per la conclusione e lo sviluppo di affari illeciti di assoluta rilevanza e diimpegno internazionale, con soggetti che non abbiano altrettanta fama criminale,disponibilità economica conseguente e consolidati rapporti in ambienti malavitosi.3. Pericolosità ed abitualità costituiscono l’oggetto della contestazione nel secondomotivo, essendo carente – si sostiene da pg. 4 a pg. 9 del ricorso - la motivazione inordine ad entrambi i citati profili, non avendone la Corte specificati a sufficienza icontorni, soprattutto alla luce della cesura decennale tra il primo “periododelinquenziale” dell’imputato, da un lato, e le ultime condotte criminali, risalenti allaseconda parte della decade decorsa.Per rispondere a tale rilievo, sarebbe sufficiente evidenziare che si tratta di critichedi merito, non consentite in questa sede, come già chiarito nella premessa di questamotivazione. Con esse, in sostanza, il ricorrente, a mezzo della propria difesa, tentasemplicemente di introdurre una diversa valutazione del materiale probatorio, offrendouna ricostruzione degli episodi salienti dell’esperienza criminale di [OSCURATO:PERSONA],alternativa a quella cui è giunta la Corte d’appello. Si tratta, all’evidenza, di unaoperazione non permessa, che mira a portare la Corte fuori dal proprio terrenod’indagine, come perimetrato dall’art. 10, comma 3, d. lgs. 159/2011, per di più senzariferimento concreto ai parametri dettati, in materia di critica della motivazione, dall’art.606, lett. e, cod. proc. pen..A ciò si aggiunge che la analisi illustrata da pg. 20 in poi del decreto impugnatosoddisfa certamente l’esigenza dimostrativa della continuità e della permanenza, ancheall’attualità, della pericolosità del proposto, attraverso l’analisi ragionata dei precedentigiudiziari del [OSCURATO:PERSONA], per giungere alla conclusione della sostanziale continuità tra gliesordi compiuti tra la Lombardia ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (Monfalcone),rispetto all’episodio palermitano e, quindi, alle ultime manifestazioni, in Pistoia ed interra di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di vicende, secondo quanto ritenuto condivisibilmente nellasentenza, che attestano il ruolo crescente del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del progressivoconsolidamento di un ruolo di esperto conoscitore del prodotto e dei mercati (Pistoia),leader ed addirittura promotore ed organizzatore di traffici (processo c.d. Magma:[OSCURATO:PERSONA] ed altrove). Si tratta, senza dubbio alcuno, di un ruolo che è incompatibile con(e che smentisce) la parcellizzazione temporale proposta dalla difesa, che mira aseparare l’epoca anteriore e quella posteriore alla carcerazione dell’imputato, quasi chei delitti commessi da ultimo fossero isolati episodi di spaccio ‘al dettaglio’, piuttosto chetraffici internazionali.Dalla ricostruzione prospettata dalla Corte, viene, per contro, dimostrata sia lapericolosità, sia la attualità del pericolo (cfr. pg. 34), in quanto indici idonei a proiettarele ragioni genetiche della pericolosità stessa nel futuro, rendendo necessario il presidiorichiesto dall’autorità istante.4. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo, secondo cui la sentenza nelprocedimento c.d. Magma non è ancora definitiva e non può per tale ragione essereposta a base di un giudizio di prevenzione; d’altro canto, si sostiene pure nel ricorso, ilfatto che l’imputato sia stato assolto dall’accusa di associazione di stampo mafiosopreclude il giudizio di pericolosità ex art. 4 lett. b, d. lgs. fondato su tale reato.Entrambe le suddette considerazioni sono manifestamente infondate:- la prima, confligge con il tenore testuale del dispositivo della sentenza pronunciatadalla Corte di Cassazione (Sez. 4. N. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025) nel processosull’associazione mafiosa gioiese (da cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto) e sulle ipotesi di trafficodi narcotici, anche in forma associata (imputazione confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA])in essa trattate, ove si dichiara, “Visto l'art. 624 cod. proc. pen. … la irrevocabilità dellasentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di … [OSCURATO:PERSONA]- la riferita irrevocabilità dell’accertamento giudiziale, in relazione alla sussistenzadell’associazione per lo spaccio di stupefacente, di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, travolgeanche l’ulteriore argomento addotto dalla difesa, essendo oramai oggetto di rinvio solola valutazione della recidiva e del relativo impatto sul trattamento sanzionatorio, manon sull’an della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la commissione del reato. E siccome lafattispecie in contestazione (art. 74 d.p.r. 309/90) è ricompresa nell’elenco dell’art. 51comma 3 bis cod. proc. pen., non vi può essere dubbio che sussista il presupposto dellapericolosità qualificata ex art. 4 lett. b) d. legs. 159/2011.5. Per queste ragioni, ai fini della applicazione della misura di carattere personaledisposta nei confronti del ricorrente, ricorrono le condizioni per configurare, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] i pericula ritenuti dalla Corte d’appello in termini di pericolositàtanto qualificata (art. 4 lett. b) che generica (art. 1, lett. a e c, d. lgs. 159/2011).6. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca delle due vetture(una [OSCURATO:PERSONA] intestata al proposto ed una Audi A1 intestata alla figlia [OSCURATO:PERSONA]) ègenerico e manifestamente infondato.La Corte osserva, in relazione all’acquisto per interposta persona dell’Audi A1,intestata a [OSCURATO:PERSONA], la mancata dimostrazione di sufficiente disponibilitàreddituale da parte della figlia convivente del proposto, all’epoca dell’ingresso nelpatrimonio del cespite mobile. In particolare, a pg. 42, si richiama la presunzione perfamiliari conviventi, di acquisto fittizio, non vinta da elementi sufficientemente concreti.Elementi che non possono certo essere rinvenuti nelle indicazioni fornite dalla difesa,secondo cui, la giovane avrebbe lavorato per quattro anni (tra il 2017 ed il 2020),conseguendo redditi superiori ai 40.000,00 euro. Tuttavia, viene sottolineato neldecreto, l’acquisto era avvenuto nel 2018, cioè all’inizio della attività lavorativa dellagiovane, quando dunque non era possibile che fosse stato già accumulato un peculiosufficiente per procedere alla conclusione dell’acquisto della vettura, del costo di €14.000,00. O, per lo meno, di un tanto, la difesa non è riuscita a fornire prova idonea asuperare la presunzione.Quanto all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nello stesso anno (2018) per unimporto dichiarato di € 10.000,00, la Corte reggina correttamente evidenzia (oltre allasostanziale assenza di redditi ‘in chiaro’, da parte del proposto) la significativa‘sperequazione economica’, superiore a € 136.000,00, che inevitabilmente implical’esistenza di redditi non dichiarati e presumibilmente (data la consuetudine allacommissione di reati produttivi di reddito da parte del [OSCURATO:PERSONA]) di natura illecita.7. Formulando autonomo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta il provvedimentoablativo, evidenziando, innanzi tutto, di essere terza interessata, dotata di propriacapacità economica e di non dover soggiacere ad una probatio diabolica per dimostrarela titolarità dei beni a lei (o alla sua azienda) intestati. In aggiunta, contesta i vizi dellamotivazione della confisca, in primo luogo evidenziando la mancata valutazione dellerisultanze della consulenza di parte.Sul primo aspetto, occorre ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite citata nelricorso (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01) haribadito la conformità del meccanismo acquisitivo della confisca di prevenzione aiparametri costituzionali. Il quesito sottoposto, all’epoca, al massimo consesso di questaCorte, concerneva l’applicabilità, in caso di successione delle leggi nel tempo, dellaprevisione di cui all'art. 200 cod. pen. o quella di cui all'art. 2 cod. pen. alla misura inquestione, a seconda che la confisca emessa nell'ambito del procedimento diprevenzione potesse essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o avesse assuntoconnotati sanzionatori in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008(conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della leggen. 575 del 1965. Risolvendo il contrasto nel primo senso (cioè della perduranteapplicazione dell’art. 200 cod. pen.), la Corte giustificava la tenuta costituzionale delsistema evidenziando che l’inevitabile ricorso a presunzioni, in un terreno infiltrato daaffidamenti fiduciari ed atti dissimulatori, fosse giustificato e controbilanciato dallapossibilità di ‘relativizzare’ dette presunzioni attraverso la ragionevole e plausibileallegazione di fatti, situazioni od eventi riscontrabili, atti ad indicare la lecita provenienzadei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale.Vi è quindi un onere di allegazione, che può essere assolto esclusivamente dallaparte interessata, e che deve consistere nella indicazione di circostanze (“fatti, situazioniod eventi”) riscontrabili – cioè verificabili in pratica – in grado di disarticolare lapresunzione, sia essa legale (art. 26, comma 2, d. lgs. 159/2011) o formulata in viagiudiziale.Nel caso specifico, a fronte di una ricostruzione fondata sulla pericolosità siaqualificata che generica in relazione a reati lucrogenetici, protrattasi per un ventennioed ancora attuale, la dimostrazione degli elementi comprovanti l’origine esclusivamentelecita dei fondi necessari all’acquisto dei cespiti confiscati, è fallita, come argomentatodalla Corte di appello.Appare opportuno richiamare a questo proposito l’incongruenza evidenziata dallaCorte d’appello tra la linea difensiva e la realtà desumibile dagli atti. Si tratta dellacontraddizione tra l’epoca in cui gli acquisti dei beni ablati si sono verificati (intorno allametà del decennio decorso) ed il solo parziale miglioramento della sperequazioneeconomica familiare riscontrata al tempo (e, secondo quanto indicato nel decreto –pg.46 – nemmeno contestata dalla difesa in quella fase). Si osserva correttamente neldecreto che il semplice miglioramento della situazione deficitaria del nucleo famigliare,non può certo essere adotto a dimostrazione della disponibilità di risorse lecite dadestinare all’acquisto dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] (anni 2015/2016), del furgoneestremamente rilevante - € 150.000,00). Il miglioramento della situazione disperequazione – è l’elementare osservazione della Corte – vuol solamente dire che vi èstato, alla fine di ciascuna annualità, un po’ meno debito e che, per usare le paroleesatte, “vi sia stata una qualche possibilità in più per il prevenuto e per la sua famigliadi far fronte in maniera lecita alle spese incontrate”, ma non significa affatto chel’endemica sproporzione tra uscite ed entrate (con le prime a sopravanzare le seconde)fosse risolta, né che vi fossero risorse lecite a sostenere le spese.Sulla base di queste premesse, è possibile ora esaminare unitariamente i motiviavanzati dal ricorso avverso la motivazione del decreto, in relazione a ciascun beneconfiscato.7.1 Sull’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles délices di [OSCURATO:PERSONA]”.Manifestamente infondato è l’argomento difensivo della costituzione della aziendain epoca anteriore all’insorgere della pericolosità sociale del coniuge della titolare delladitta, dal momento che l’azienda non è un cespite ma un fascio di rapporti e di assetche ‘vive’ nel tempo e che nel tempo va sostenuto e rinnovato. Da ciò, la correttezzadella motivazione ove si evidenzia come non sia ostativa alla confisca la circostanza chel’impresa sia stata creata in un periodo differente rispetto a quello di manifestazionedella pericolosità, laddove proprio in detto periodo e a causa dell’alimentazione conproventi illeciti, l’azienda abbia implementato la sua attività, eventualmente ancheespandendo la sua capacità e consistenza patrimoniale (Sez. 5, n. 19280 del05/02/2019, Tarantolo, Rv. 276247 – 01).7.2 In relazione all’acquisto dell’immobile, del tutto corretta sul piano economico,ancor prima che giuridico, è l’analisi contenuta in sentenza (pg. 46), che rende laprospettazione alternativa di un accantonamento lecito un’ipotesi generica, ancor primache manifestamente infondata.Viene infatti ribadito, nella decisione impugnata, il dato economico, costituito dallaendemica incapienza familiare dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per trarne la conseguenza che sial’allegazione del ‘diminuito disavanzo’ (che comunque disavanzo, cioè debito, resta)quanto l’eventualità di un pagamento frazionato dell’immobile sono ipotesi prive diconcretezza.7.3 Quanto, infine, ai beni mobili (fondo pensione, furgone, natante), il discorsopuò essere unitariamente affrontato, evidenziando che si tratta di beni, che, purcomprati o acquisiti in diverse fasi di vita della coppia, non superano il test di immunitàdal sospetto dell’origine illecita quanto meno di una parte della somma necessaria alrispettivo acquisto.Tale conclusione è evidente per il natante (il cui acquisto si colloca poco prima dellametà del decennio decorso) e per il fondo pensione (alla luce della ricostruzione unitariadel periodo di pericolosità che abbraccia l’epoca dei plurimi versamenti) ma è del tuttoragionevole anche in relazione all’acquisto del furgone. Pur risalendo l’acquisto al 2022,la Corte riconduce, infatti, la provvista per l’acquisto, alle entrate ricavate dalle illeciteper cui il frutto dell’albero avvelenato è destinato anch’esso ad essere velenoso (Sez. 2,Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377 – 01).Quanto al natante, escluso che la ditta producesse attivo tale da poter ripianare ilcosto di acquisto dell’imbarcazione nel periodo dilazionato (2014-2019), l’allegazionedifensiva secondo cui, il natante è stato in detti termini pagato, non assume alcunavalenza decisiva di carattere distonico rispetto al dato di fatto asseverato dai giudicidella prevenzione, della assenza di risorse lecite idonee aventi carattere autonomo enon inquinate dai proventi delle attività criminale del marito di cui il decreto impugnatodà motivatamente conto.Né la semplice distribuzione dell’onere finanziario necessario per l’acquisto delveicolo marino, in più annualità, ricorrendo al finanziamento, può garantire lairreprensibilità della operazione, dato che per consolidata giurisprudenza (ex multis,Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 – 01) intema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione relativa di illecitaaccumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di provadella loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del beneconfiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che talefinanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onerefinanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte delprevenuto e del suo nucleo familiare.8. Per le suddette ragioni, il ricorso è inammissibile, con dichiarazione che travolgeanche la “memoria con motivi aggiunti”, datata ed invita l’8 settembre 2025, dalcontenuto sostanzialmente ad adiuvandum, ma priva di novità.Né l’inammissibilità può essere esclusa dall’argomento, inserito nella memoria direplica datata 16 gennaio 2026, secondo cui gli acquisti da parte del terzo, anterioriall’epoca di perimetrata pericolosità del proposto, non possono che sfuggire alla confiscao comunque ablazione, in quanto inevitabilmente effettuati con disponibilità economiche‘vergini’, cioè immuni da contaminazione prodotta dal denaro del proposto.Sennonché, il principio, del tutto condivisibile in via teorica, va adattato allasituazione concreta. Con riferimento al bene in relazione al quale se ne pretendel’applicazione (l’attività gestita alla ditta individuale “Aux milles delices di ParrelloRosaria”), la natura aziendale, e quindi l’insieme di beni produttivi e di rapporti,commerciali e di lavoro, implica, nel tempo, come si è già osservato in precedenza, ilnecessario rinnovamento dell’apparato produttivo, nel corso dei decenni di attività.È quindi del tutto consequenziale ritenere che, successivamente alla fase iniziale (iltriennio 1996/1999, in epoca immune da possibili influenze e da eventuali apportieconomici del [OSCURATO:PERSONA]), i denari necessari al sostentamento della azienda (disponibilitàfinanziaria, oneri di gestione, sostituzione o acquisto nuovi macchinari) abbianobeneficiato del sostegno economico del consorte.9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, attesi iprofili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 23/01/2026Il consigliere relatore Il Presidente
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