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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 24119/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11621-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] CHIETI , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 15/1/2022, il prefetto di Chieti ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3

1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/4/2022, ha chiesto , per due motiv i , la cassazione dell’ordinanza.

1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Chieti sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 29-bisdel d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 130/2020, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, l’espulso aveva già proposto, in data 25/11/2021 alla questura di Pescara e in data 15/1/2022 alla questura di Chieti, la domanda reiteratadi protezione internazionale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 3 CEDU, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione senza, tuttavia, considerare che nel paese d’origine dell’espulso, e cioè la Nigeria, come emerge dai rapporti delle agenzie internazionali, vi è una costante, ripetuta e generalizzata violazione d ei diritti fondamentali della persona tale da mettere in pericolo ogni cittadino per il solo fatto di essere su suo territorio.

3. I motivi sono inammissibili.

L’ordinanza impugnata, infatti, non risulta aver in alcun modo trattato le questioni poste dalle censure in esame.

Ed è, invece, noto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fasedel merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass.13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass.3 febbraio 2004, n. 1915).

Ne consegue che, ove una determinata questione giuridica, che implichi (come quelle prospettate) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018).

4. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile.

5. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva da parte del ministero.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11621-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] CHIETI , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 15/1/2022, il prefetto di Chieti ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/4/2022, ha chiesto , per due motiv i , la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Chieti sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 29-bisdel d.lgs. n. 25/2008, come novellato dal d.l. n. 130/2020, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, l’espulso aveva già proposto, in data 25/11/2021 alla questura di Pescara e in data 15/1/2022 alla questura di Chieti, la domanda reiteratadi protezione internazionale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 3 CEDU, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha convalidato il decreto di espulsione senza, tuttavia, considerare che nel paese d’origine dell’espulso, e cioè la Nigeria, come emerge dai rapporti delle agenzie internazionali, vi è una costante, ripetuta e generalizzata violazione d ei diritti fondamentali della persona tale da mettere in pericolo ogni cittadino per il solo fatto di essere su suo territorio. 3. I motivi sono inammissibili. L’ordinanza impugnata, infatti, non risulta aver in alcun modo trattato le questioni poste dalle censure in esame. Ed è, invece, noto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fasedel merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass.13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass.3 febbraio 2004, n. 1915). Ne consegue che, ove una determinata questione giuridica, che implichi (come quelle prospettate) un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (rimasto, nella specie, del tutto inadempiuto) non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in qualeatto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). 4. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 5. Nulla per le spese di lite in difetto di una vera e propria attività difensiva da parte del ministero. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2022n. 11621 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto
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