CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 05684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; Ritenuto che l'unico motivo - che denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, quindi, l'assenza di motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza ha valutato, oltre alla condotta pregressa e all'attuale operatività del sodalizio, anche la condotta in carcere, significativa di una scarsa efficacia del trattamento e quindi del pericolo, nell'attualità, del mantenimento di contatti con il sodalizio di appartenenza; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e _condanna il ricorrente al pagamento delle spese rfit./014 processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Michele f3j.,anchi Vin