CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 37001/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO, sezione per il riesame delle misure cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2024 il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 18 aprile 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domicilia,ri. 2. Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di Motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 116, 56 e 628 cod. perì.4. Assumeva, in particolare, che il giudice della cautela aveva ricostruito il fatto in maniera contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti di indagine, che erano state fatte oggetto di valutazioni apodittiche, non potendo essere individuata in capo al Romano una responsabilità a titolo di concorso anomalo nel contestato delitto di rapina. 5. Con il secondo motivo deduceva, ancora una volta, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., assumendo che non vi erano in atti elementi idonei a fondare un giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reitérazione della condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che con provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno emesso in data 19 giugno 2024 (dunque successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Romano) e posto in esecuzione il giorno successivo, l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei Romano è stata revocata. 2. Il ricorso, pertanto è inammissibile per carenza di interesse (cfr. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01, secondo cui inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurànte efficacia dell'ordinanza originaria). 3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese, poiché la mancanza di interesse per fatto sopravvenuto (art. 591, comma 1 lett. ia, cod. proc. pen.) e non imputabile al ricorrente non comporta, in difetto di una sostanziale soccombenza, la condanna al pagamento delle spese (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; U, n. 7 del, 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, iCaterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 3069 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23459). P.Q.M. Dichiara inammissibile il