CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza cautelare con la quale ad [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la custodia in carcere in relazione ai reati di cessione di stupefacenti ed estorsione, consumata e tentata, commessa ai danni degli acquirenti che non avevano provveduto a saldare il debito conseguente all'acquisto di droga. 2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha formulato un articolato motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale contesta la ricorrenza di tutti i presupposti della misura, nonché la sua adeguatezza. 2.1 In particolare, sostiene il ricorrente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente, nonché persone offese delle condotte estorsive, evidenziando come tali dichiarazioni, non essendo state assunte in contraddittorio, non sarebbero affidabili, essendo plausibile che i dichiaranti abbiano accusato [OSCURATO:PERSONA] per "sottrarsi alle proprie responsabilità". 2.2. Con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari - trattate nel ricorso ai punti n. 1 e n.3 - il ricorrente evidenzia che l'ordinanza è stata emessa a distanza di circa un anno dall'ultimo episodio contestato ed, in tale intervallo temporale, non sarebbe emersa alcuna condotta delittuosa. Peraltro, nelle more [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto ad altri provvedimenti cautelari, disposti in relazione a diversi procedimenti, sicchè, ove avesse commesso altri fatti di reato, gli stessi sarebbero stati sicuramene accertati dagli organi incaricati del controllo. Nella valutazione delle esigenze cautelari, inoltre, si sarebbe erroneamente tenuto conto anche di un precedente per resistenza a pubblico ufficiale, fatto in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto. 2.3. Infine, si contesta l'adozione della più grave misura della custodia in carcere, disposta sulla base di una motivazione apparente e senza vagliare, in concreto, l'adeguatezza degli arresti domiciliari, eventualmente anche con controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Prendendo le mosse dal motivo concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell'idoneità probatoria in fase cautelare delle sommarie informazioni, risulta la manifesta infondatezza delle doglianze, essendo pacifica l'utilizzabilità delle sommarie informazioni in sede cautelari e non emergendo alcun elemento concreto idoneo a far dubitare della loro corretta valutazione. Del tutto generica è, infatti, la pretesa inattendibilità dei dichiaranti. 3. Per quanto concerne la sussistenza del pericolo di reiterazione, il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, essendo stato vagliato il tempo trascorso dall'ultimo reato fino all'adozione della misura, nonché la condotta tenuta dal ricorrente in tale intervallo temporale. Nell'ordinanza, infatti, si dà atto dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in più ampi contesti delinquenziali e dello svolgimento con modalità "professionali" dell'attività di spaccio, nonché dalla propensione ad assumere condotte particolarmente violente nella fase di recupero dei crediti connessi al commercio di droga. È stata valorizzata correttamente anche la diversa vicenda processuale concernente il reato di atti persecutori per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a misura cautelare, nel periodo successivo alla commissione dei reati per cui si procede. Il Tribunale del riesame ha osservato che nel suddetto procedimento [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di violazioni degli obblighi imposti, cui ha fatto seguito l'aggravamento dell'iniziale misura del divieto di avvicinamento. Tale condotta è stata ritenuta idonea a dimostrare la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e la sua sostanziale indifferenza al rispetto delle prescrizioni imposte. Del tutto coerentemente, pertanto, è stata ritenuta priva di rilevanza la circostanza che - nel periodo di sottoposizione a misure cautelari relative ad altro procedimento - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non siano emersi ulteriori fatti concernenti l'attività di spaccio. Infine, non è dirimente il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto in un diverso procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, avendo il Tribunale evidenziato come nei confronti del ricorrente vi siano ulteriori procedimenti in corso, a dimostrazione della sua tendenziale indifferenza al rispetto della norma penale. Il ricorrente ha contestato anche l'insussistenza del pericolo di fuga, ma, in realtà, il Tribunale non ha affatto ipotizzato tale esigenza cautelare e, quindi, la doglianza è inammissibile. 4. Manifestamente infondata, infine, è anche la censura connessa alla valutazione della idoneità di misure meno afflittive ed, in particolare, di quella degli arresti domiciliari. Il ricorrente, infatti, ripropone la questione senza confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza impugnata, lì dove si è espressamente ritenuto che gli arresti domiciliari non impedirebbero a [OSCURATO:PERSONA] di proseguire nell'attività di cessione di stupefacenti gestendola dalla propria abitazione. Né, a tal fine, sarebbe utile il controllo a distanza, atteso che il rischio che si intende prevenire non attiene al pericolo di allontanamento dall'abitazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] verrebbe eventualmente sottoposto a misura custodiale. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. C