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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34443/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.,255jIQ9/,2017 R.G. proposto da 1,1A - .

Minister.g4g n erno, appresentato h diteso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 172; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2619/2017 del 18 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato per il Ministero dell'Interno sulla base di reiterati contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a tempo determinato, ha dedotto la nullità di tali contratti.

Essa ha chiesto che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con risarcimento del danno; in subordine ha domandato il solo risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio dele parti, con sentenza n. 2619/2017, ha respinto tutte le domande. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Il Ministero dell'Interno si è costituito proponendo appello incidentale condizionato.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2619/2017, ha in parte accolto l'appello principale, riconoscendo il risarcimento del danno, e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale.

Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 115, comma 2, c.p.c., dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.276 del 2003, dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché della Direttiva europea n. 1999 del 1970 e dell'art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005.

Il Ministero, dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l'emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale ha sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevano considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate.

Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello.

Inoltre, rileva che doveva essere presa in esame l'alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l'esistenza di un illecito. 2) La doglianza è infondata, dovendosi dare continuità all'orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355).

Si è in proposito precisato che l'eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall'art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l'ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018).

Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di - lavoro o di contratti a termine non basta che le 00.PP.CC.MM . prevedessero, com'è nel caso di specie, il ricorso per ragioni urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all'ufficio di destinazione.

Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d.

Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

Nel caso di specie, l'illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l'accertamento della Corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi delle somministrazioni a termine e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con la lavoratrice nulla aggiunge, se non sotto il profilo della gravità della precarizzazione indebitamente cagionata.

Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all'assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell'illecito e nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stata stabilizzata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l'applicazione delle regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017 n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815).

Va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante.Quanto al tema delle stabilizzazioni, poi effettivamente sopravvenute al giudizio di appello, va invece richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi).

A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un'ipotesi di "prospective overruling" che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l'eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967).

Inoltre, il caso va distinto (sul punto v.

Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v.

Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205).

Pertanto, privi di rilievo sono le circostanze e i documenti di cui alla memoria depositata in prossimità dell'udienza. 3) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e non tenuta a versare il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente, che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.,255jIQ9/,2017 R.G. proposto da 1,1A - . Minister.g4g n erno, appresentato h diteso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 172; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2619/2017 del 18 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato per il Ministero dell'Interno sulla base di reiterati contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e di contratti a tempo determinato, ha dedotto la nullità di tali contratti. Essa ha chiesto che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con risarcimento del danno; in subordine ha domandato il solo risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio dele parti, con sentenza n. 2619/2017, ha respinto tutte le domande. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell'Interno si è costituito proponendo appello incidentale condizionato. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2619/2017, ha in parte accolto l'appello principale, riconoscendo il risarcimento del danno, e ha dichiarato assorbito l'appello incidentale. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 115, comma 2, c.p.c., dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992, dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.276 del 2003, dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché della Direttiva europea n. 1999 del 1970 e dell'art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005. Il Ministero, dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l'emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale ha sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevano considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate. Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello. Inoltre, rileva che doveva essere presa in esame l'alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l'esistenza di un illecito. 2) La doglianza è infondata, dovendosi dare continuità all'orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355). Si è in proposito precisato che l'eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall'art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l'ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018). Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di - lavoro o di contratti a termine non basta che le 00.PP.CC.MM . prevedessero, com'è nel caso di specie, il ricorso per ragioni urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all'ufficio di destinazione. Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Nel caso di specie, l'illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l'accertamento della Corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi delle somministrazioni a termine e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con la lavoratrice nulla aggiunge, se non sotto il profilo della gravità della precarizzazione indebitamente cagionata. Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all'assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell'illecito e nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stata stabilizzata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l'applicazione delle regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017 n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020 n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815). Va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante.Quanto al tema delle stabilizzazioni, poi effettivamente sopravvenute al giudizio di appello, va invece richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi). A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un'ipotesi di "prospective overruling" che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l'eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967). Inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205). Pertanto, privi di rilievo sono le circostanze e i documenti di cui alla memoria depositata in prossimità dell'udienza. 3) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e non tenuta a versare il contributo unificato. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte controricorrente, che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 1
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