CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17909/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8711/2023 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] V ITERBO (VT)([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in via F. Ascenzi, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e giusta deliberazione di Giunta n. 260 del 9 dicembre 2022, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48H04 F975 N). - RICORRENTE – CONTRO la P ROVINCIA I TALIANA DELLA C ONGREGAZIONE M AESTRE P IE V ENERINI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 220, in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E21 R INUNCIA F735 O), con studio ([OSCURATO:PERSONA] e Associati) sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 4814/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 2 novembre 2022 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio in data 15 marzo 2024; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respingeva il gravame presentato dal Comune di Viterbo avverso la sentenza n. 59/2/2020 con cui la Commissione tributaria provinciale di Viterbo aveva riconosciuto alla suindicata contribuente l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2013 in relazione all’immobile di sua proprietà, alla luce del disposto dell’art. 7, comma primo, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546; 2. il Comune di Viterbo impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 17 aprile 2023, formulando quattro motivi di impugnazione; 3. la Provincia Italiana della [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 26 maggio 2013; 4. con nota depositata il 6 marzo 2024 il Comune, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la Provincia Italiana della [OSCURATO:PERSONA] ha accettato detta rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.; 2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa in