CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 19297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 29/01/2026, il Tribunale di Napoli rigettava laistanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, e condannava ilricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propone ricorso percassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolandoun unico motivo, con cui deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.In particolare, il ricorrente censura la ordinanza nella parte in cui haritenuto sussistere un unico reato di estorsione, in luogo di una pluralità di reatiavvinti dal vincolo della continuazione, per dedurre come la idoneità ed univocitàdegli atti avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente con riferimento allesingole condotte ascritte all’indagato, che, secondo la stessa impostazioneaccusatoria, non risulterebbe concorrente nelle condotte realizzate, dall’8gennaio 2025 al 5 febbraio 2025, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. L’unico motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione compiuta e logica, nonchépienamente aderente alle risultanze processuali ed in coerenza alla imputazioneprovvisoria di tentata estorsione in concorso, che le varie condotte ascritte alMessuri ed ai concorrenti integrino una azione criminale unitaria protrattasi neltempo (vds. pag. 10 della ordinanza impugnata).Si tratta di accertamento e ricostruzione in fatto non contestati, in cuivengono in rilievo la consapevolezza del piano criminoso da parte dell’indagato ele specifiche condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] (quali i sopralluoghi presso la abitazionedella vittima, la proposta di pedinamenti e la organizzazione di una spedizionepunitiva, la acquisizione di una foto della vittima da consegnare ai picchiatori).La decisione adottata è pienamente conforme alla previsione normativa inmateria di concorso nel reato, in quanto non è dubitabile che, in costanza diesecuzione del reato, qualsivoglia aiuto fornito è punibile a titolo di concorso, inquanto finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condottacriminosa (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 – 02).Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cuiintegra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ognicomportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamenteindirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo allarealizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasidell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo caratteredecisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui lecondotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio dellaprognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti invaria e diversa misura, sicché è sufficiente che ciascun soggetto agente abbiaconsapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui(Sez. 2, n. 25778 del 13/06/2025 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288495 – 01; Sez. 1, n. 28794del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01).1.2. Come sopra esposto, tale aiuto è stato ampiamente ricostruito inmotivazione, in modo del tutto immune da illogicità, mentre la prospettazionedifensiva, al fine di svalutare la pregnanza contenutistica dei contributi apportatidal [OSCURATO:PERSONA], opera una lettura parcellizzata degli episodi, che non si concilia conl'unitarietà della vicenda per come ricostruita, in sede cautelare, conaccertamento in fatto neppure lambito dalle censure.2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue per legge lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma,in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi,si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente