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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 07281/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/11/2020 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 novembre 2020, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Macerata del 14 marzo 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'annualità 2010 - 2011, per essere i reati ex art. 10 Dlgs. 74/2000 estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena finale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando un motivo di impugnazione.

3. Deduce, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 49 commi 9 bis e 9 ter L. 229 del 15 dicembre 2016, con riguardo all'art. 420 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del tribunale di Macerata non avrebbe tenuto conto della circostanza, notoria, della residenza del difensore di [OSCURATO:PERSONA] in Tolentino, rientrante tra i comuni inseriti nella cd. prima fascia del cd.

"cratere sismico", configurata per legge a seguito del sisma del 2016 che interessò la regione delle Marche.

Erroneamente quindi, non avrebbe disposto il rinvio della udienza preliminare fissata nei confronti del ricorrente, di cui invece dispose il rinvio a giudizio.

Con conseguente nullità tempestivamente eccepita in primo e secondo grado, siccome conseguente al mancato rispetto della sospensione processuale dei termini, introdotta dal legislatore sino al 31 luglio 2017.

Sarebbe erronea, in proposito, l'affermazione della corte di appello per cui il difensore del ricorrente avrebbe in Tolentino solo lo studio e non la residenza.

Circostanza quest'ultima non messa in dubbio, peraltro, dal primo giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il difensore del ricorrente è stato nominato il 15 novembre 2015, prima quindi del 24 agosto 2016, data assunta dal Legislatore quale scansione temporale insuperabile per i mandati difensivi rilevanti ai fini delle sospensioni procedurali ovvero del rinvio di ufficio di cui all'art. 49 L. 229/2016 ed evocato dal ricorrente.

Tuttavia, il ricorso è inammissibile.

Dagli atti processuali, come stabilito anche dal secondo giudice di merito e come ammesso dal ricorrente, che ha provveduto a produrre certificato attestante l'affermata residenza del difensore in Tolentino solo in questa sede, non risultava tale residenza.

Nel contempo, non è possibile sottoporre a questa Corte documentazione nuova, non esaminata dai giudici di merito.

Come noto infatti, nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019 Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014 Rv. 259188 - 01).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/11/2020 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Ancona, con sentenza del 12 novembre 2020, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Macerata del 14 marzo 2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'annualità 2010 - 2011, per essere i reati ex art. 10 Dlgs. 74/2000 estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena finale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando un motivo di impugnazione. 3. Deduce, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 49 commi 9 bis e 9 ter L. 229 del 15 dicembre 2016, con riguardo all'art. 420 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del tribunale di Macerata non avrebbe tenuto conto della circostanza, notoria, della residenza del difensore di [OSCURATO:PERSONA] in Tolentino, rientrante tra i comuni inseriti nella cd. prima fascia del cd. "cratere sismico", configurata per legge a seguito del sisma del 2016 che interessò la regione delle Marche. Erroneamente quindi, non avrebbe disposto il rinvio della udienza preliminare fissata nei confronti del ricorrente, di cui invece dispose il rinvio a giudizio. Con conseguente nullità tempestivamente eccepita in primo e secondo grado, siccome conseguente al mancato rispetto della sospensione processuale dei termini, introdotta dal legislatore sino al 31 luglio 2017. Sarebbe erronea, in proposito, l'affermazione della corte di appello per cui il difensore del ricorrente avrebbe in Tolentino solo lo studio e non la residenza. Circostanza quest'ultima non messa in dubbio, peraltro, dal primo giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il difensore del ricorrente è stato nominato il 15 novembre 2015, prima quindi del 24 agosto 2016, data assunta dal Legislatore quale scansione temporale insuperabile per i mandati difensivi rilevanti ai fini delle sospensioni procedurali ovvero del rinvio di ufficio di cui all'art. 49 L. 229/2016 ed evocato dal ricorrente. Tuttavia, il ricorso è inammissibile. Dagli atti processuali, come stabilito anche dal secondo giudice di merito e come ammesso dal ricorrente, che ha provveduto a produrre certificato attestante l'affermata residenza del difensore in Tolentino solo in questa sede, non risultava tale residenza. Nel contempo, non è possibile sottoporre a questa Corte documentazione nuova, non esaminata dai giudici di merito. Come noto infatti, nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019 Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014 Rv. 259188 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al .pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].
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