CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 22966/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 8388/2026Data pubblicazione 03/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 22966/2025;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellecontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge.Roma, 28 marzo 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano