CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale F.R. Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, promosso dai ricorrenti volto a rilevare l'illegittimità delle modalità di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, emesso dal medesimo Giudice, con il quale, nell'ambito di indagini svolte in relazione ai delitti di cui all'art. 2 , 3, 4 e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, era stato disposto, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il sequestro delle somme di denaro della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla somma di € 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e in subordine del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro, sequestro eseguito sulle disponibilità degli indagati e sulle liquidità delle società. [OSCURATO:PERSONA], de plano, ha ritenuto l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione per incompetenza funzionale poiché limitata, quella del giudice dell'esecuzione, ai provvedimenti di confisca e non di sequestro. Con il medesimo provvedimento ha, inoltre, integrato l'originario decreto di sequestro preventivo, emesso in data 08/10/2020, ed ha disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] per C 2.855.453, nonché dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446. 2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo deducono la violazione di cui agli artt. 665, 666 cod.proc.pen. per avere, il Giudice, deciso sull'istanza di incidente di esecuzione de plano e in violazione di legge poiché avrebbe disatteso i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo in ordine alle vicende che riguardano le modalità esecutive del decreto di sequestro è competente il giudice dell'esecuzione a cui compete il controllo sulla legittimità sulle modalità esecutive del sequestro. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per omessa motivazione sulla eccepita illegittimità di esecuzione del sequestro preventivo, disposto in via subordinata, sulle liquidità delle persone fisiche nonostante vi fossero beni appartenenti alla società su cui disporre il sequestro preventivo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Per la decisione occorre premettere brevemente l'excursus della vicenda cautelare in oggetto nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato. Con decreto in data 8 ottobre 2020, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto il sequestro preventivo, ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in funzione della confisca, delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] fino alla concorrenza di C 2.855.453; di quelle della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446; e, in subordine, del sequestro dei beni mobili e immobili e delle liquidità nella disponibilità degli indagati per gli importi meglio indicati nel decreto di sequestro. Il decreto è stato eseguito in parte sulla liquidità giacenti sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA] per C 158.521,94, e, in parte, sui conti correnti degli indagati per le somme meglio indicate in atti. Con provvedimento del 07/04/2021, il Tribunale di Pescara, in funzione cautelare, ha rigettato l'istanza di riesame confermando il decreto di sequestro. Con provvedimento del 18/05/2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, adito a seguito di incidente di esecuzione con cui si contestavano le modalità esecutiva del decreto di sequestro preventivo per essere stati sequestrati beni degli indagati in presenza di beni delle società, ha dichiarato de plano, l'inammissibilità dell'istanza per incompetenza funzionale e, ad integrazione del proprio decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:SOCIETA] per C 2.855.453, nonché dei beni mobili e immobili e delle liquidità della società [OSCURATO:PERSONA] srl fino alla somma di C 246.446. 5. La questione di diritto sottesa alla decisione in esame concerne, per un verso, l'individuazione dei rimedi esperibili avverso le ordinanze emesse nella fase procedimentale afferenti a questioni relative alle modalità esecutive del provvedimento di sequestro preventivo, per altro verso, attiene all'individuazione del provvedimento che riguarda la "modalità esecutiva" del vincolo cautelare. Sotto un primo profilo si deve necessariamente muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite Muscari, (S.U. n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). Come è stato evidenziato dalla pronuncia di questa Terza sezione n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01, le citate Sezioni Unite hanno sgomberato il campo da un equivoco di fondo, affermando che, in tema di misure cautelari reali, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene oggetto di sequestro va chiesta al giudice della cognizione e contro la decisione di diniego è proponibile appello dinanzi al Tribunale del riesame. Di particolare rilievo è il passaggio argomentativo, secondo la citata pronuncia, con cui le Sezioni Unite escludono la possibilità di ricorrere al giudice dell'esecuzione per chiedere la restituzione del bene prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna: "Non si vede, invero, perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l'incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile. L'incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell'ambito del c.d. 'rapporto punitivo' e viene attivato per l'esecuzione e nell'esecuzione della sentenza irrevocabile". Si tratta di principio che riveste carattere generale e che trova applicazione ogni qualvolta si pongano questioni relative alla concreta esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo. Da ciò deriva che, prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene e avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell'interessato, l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. Tale conclusione è stata ribadita anche da Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. Nella condivisione di tale principio, deve ricordarsi che la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. non si applica per tutti i provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (in tal senso Sez.3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino e altro, Rv. 260381 - 01; Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, dep. 06/05/2015, P.M. in proc. Giacomozzi e altri, Rv. 263674 - 01); di contro, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (così Sez.1, n. 45562 del 15/09/2015, P.M. in proc. Arena, Rv. 265375 - 01; Sez.3, n. 24815 del 05/04/2016, Romano e altro, RV.267196 - 01, Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, Accordini e altro, Rv. 272295 - 01.). Ciò posto, la questione sollevata dai ricorrenti, lungi da porre questioni meramente esecutive nei termini sopra indicati dalla giurisprudenza, è diretta a chiedere una modifica del vincolo cautelare (esecuzione prioritaria del sequestro preventivo su tutti i beni delle società in luogo di quella per equivalente sui beni delle persone fisiche, cfr. secondo motivo di ricorso).6. Tirando le fila del discorso, quanto al caso in esame, per un verso è corretta l'affermazione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara dell'incompetenza funzionale, quale giudice dell'esecuzione, a decidere questioni inerenti alle modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo nella fase delle indagini, non avendo natura di questioni esecutive, ma egli, quale giudice della cognizione nella fase delle indagini, era competente a decidere sulle questioni inerenti al vincolo cautelare come eseguito, con provvedimento impugnabile, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., secondo l'approdo delle Sezioni Unite Muscari. Con la decisione impugnata il giudice ha declinato la sua competenza funzionale, e pertanto l'ordinanza va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al medesimo Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara perché quale giudice della cognizione in fase cautelare si pronunci sulle richieste degli indagati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato senza rin