CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21808/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 137, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 50/52 –intimato – Avverso l a sentenza n. 27 94 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 25 novembre 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, è succeduta mortis causa [OSCURATO:PERSONA]) propose opposizione ai sensi dell’ art. 615, [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 21808/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo comma, cod. proc. civ., avverso l’espropriazione su beni immobili in suo danno intentata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52per la soddisfazione di un credito portato da una sentenza. 2. L’aditoTribunale di Lucca disattese l’opposizione in ragione della non valida costituzione del rapporto processuale, sul rilievo che tanto la notificazione dell’originario atto di citazione introduttivo dellafase di merito del giudizio quantola sua rinnovazione erano state eseguite nei confronti diun soggetto diverso dalla parte sostanziale del rapporto. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA]: ad ulteriore conforto della pronuncia di prime cure, ha rilevato la tardività della rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in opposizione e ritenuto il mancato rispetto del termine perentorio di instaurazione del giudizio di merito rilevabile di ufficio e non sanabile per effetto della costituzione della controparte. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motivi ; benché ritualmente intimato, non svolge difese in grado di legittimità ilCondominio dell’edificio sito in Viareggio, via [OSCURATO:PERSONA] n.50/52. 5.All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivoprospetta violazione degli artt. 91, 99, 101, 112, 115, 116, 132, 156, 163, 164,166, 167, 291 e 342 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1703 e ss. e 2697 cod. civ. , con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3e 5, cod. proc. civ.. Parte ricorrente «rileva la ritualità e la tempestività dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione» in quanto «diversamente da quanto affermato non risulta essere stato notificato personalmente agli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto al r.g. n. 21808/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] posto in Viareggio – [OSCURATO:PERSONA], 50/52, in perso na dell’allora amministratore protempore » , adducendo comunque la «intervenuta sanatoria del vizio della notificazione (riconducibile ad un’ipotesi di nullità e non d’inesistenza, per avere la notificazione raggiunto il suo scopo[…] essendosi il condominio-opposto ritualmente costituito fin dal primo grado». 1.1. La doglianza è inammissibile, per una duplice ragione. Essa, in primis , si concreta nell’affermazione di una circostanza (relativa al destinatario della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione) contraria a quanto accertato dalla sentenza gravata: ma la deduzione dell’impugnante è qui operata in maniera del tutto generica ed anapodittica e, soprattutto, in palese inosservanza del principio di autosufficienza (o specificità) informante il giudizio di legittimità, stante la radicale mancanza in ricorso della trascrizione del contenuto della relazione di notificazione in discorso. D’altro canto, l’argomentazione non svolge considerazioni critiche in ordine alla ratio fondante la decisione gravata, costituita dalla non sanabilità dell’inosservanza del termine perentorio per la instaurazione del giudizio di merito sulla opposizione esecutiva. 2.Il secondo mezzo prospetta «violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 e ss., 1284, 2697, 2700, 2909 cod. civ., art. 12 disp. prel. cod. civ., 324, 543e ss., 615 e ss. , e 124 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.». Il ricorrente assume , in sintesi, l’esistenza di propri controcrediti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nascenti da una serie di giudicati e lamenta la duplicazione di pretesein suo danno. 3. Il terzo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss., 99, 101, 112 e 115, 116, 132, 283, 474 e ss., 543 e ss., 669 terdeciese 737 e ss. cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., r.g. n. 21808/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.». Adduce che la condanna allespese contenuta nell’ordinanza resa all’esito di reclamo ex art.669 terdecies cod. proc. civ. azionata nella contestata espropriazione era da considerarsi venuta meno, dacché assorbita nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione. 4. Ambedue le censuresono inammissibili, in quanto radicalmente estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, arrestatasi al rilievo del vizio processuale impediente l’esame nel merito dei motivi posti a suffragio della opposizione esecutiva. 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, non avendo ivi l’intimato svoltoattività difensiva. 7. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 1 3, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello ste