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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38794/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1180/21 la Corte di appello di Milano ha riformato limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 20/02/18, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati ascrittigli (artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; 337 e 322 cod. pen.).

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge in relazione agli artt. 350 e 64 cod. proc. pen.; b) vizio di motivazione in merito all'identificazione dell'imputato con riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata in occasione del primo intervento di P.G.; e) in merito alle ragioni della mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'identificazione dell'imputato ed alla non decisività a tale scopo del verbale delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato.

Si deve ricordare che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato Sez. 6 n. 1219 de/ 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).

Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato.

Si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341).

Nel caso, in esame la Corte ha adeguatamente chiarito le ragioni della maggiore pericolosità desunta dalla natura dei reati della stessa specie a riscontro dell'attualità del giudizio di pericolosità ed ha operato una rideterminazione della pena nei minimi edittali confermando per le stesse ragioni il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è rimesso all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle 4nmende.

Così de o il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] !lire estensore Il P ente R •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1180/21 la Corte di appello di Milano ha riformato limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 20/02/18, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati ascrittigli (artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; 337 e 322 cod. pen.). Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge in relazione agli artt. 350 e 64 cod. proc. pen.; b) vizio di motivazione in merito all'identificazione dell'imputato con riferimento alla sostanza stupefacente sequestrata in occasione del primo intervento di P.G.; e) in merito alle ragioni della mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito all'identificazione dell'imputato ed alla non decisività a tale scopo del verbale delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Si deve ricordare che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato Sez. 6 n. 1219 de/ 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato. Si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341). Nel caso, in esame la Corte ha adeguatamente chiarito le ragioni della maggiore pericolosità desunta dalla natura dei reati della stessa specie a riscontro dell'attualità del giudizio di pericolosità ed ha operato una rideterminazione della pena nei minimi edittali confermando per le stesse ragioni il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, si deve ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è rimesso all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle 4nmende. Così de o il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] !lire estensore Il P ente R •
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