CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32383/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Sienaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 23 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadi Siena respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale,volta ad ottenere la modifica della prescrizione di permanenza al domicilio nelleore notturne, da sostituirsi con l’obbligo di presentazione quotidiana alla poliziagiudiziaria.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, articolando due motivi di ricorso di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 47ord. pen. e vizio di motivazione per la mancata valutazione dei “comprovatimotivi” e violazione dei principi di proporzionalità e finalità rieducativa dellamisura.Le prescrizioni dell’affidamento in prova costituiscono strumenti delprogramma di trattamento finalizzati alla rieducazione e al reinserimento socialedel condannato; l’art. 47, comma 8, ord. pen. prevede espressamente che essepossano essere modificate dal magistrato di sorveglianza per comprovati motivi.Nel caso di specie, il grave stato di ansia e insonnia patito dal condannatointegra il comprovato motivo richiesto dalla norma, trattandosi di circostanzasopravvenuta che rende la prescrizione della permanenza notturnapregiudizievole per la sua salute, trasformandola in uno strumentocontroproducente rispetto al fine rieducativo della misura.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, omettendo qualsiasi valutazione in ordine atale comprovato motivo e non operando alcun bilanciamento fra l’esigenza dicontrollo e il diritto alla salute del condannato, ha emesso un provvedimentoprivo di adeguata motivazione, risolvendosi così in una violazione di legge.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e motivazionemanifestamente illogica in relazione alla valutazione dell’attuale pericolositàsociale.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha posto a fondamento del rigetto dellarichiesta di modifica, una prognosi di pericolo di recidiva che il ricorrente assumemanifestamente illogica e in contrasto con i principi consolidati in materia divalutazione della pericolosità sociale.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha completamente pretermesso una seriedi elementi fattuali decisivi, tutti deponenti per l’assenza di un’attuale e concretapericolosità, e in particolare: la natura dei reati, posto che le condanne inesecuzione riguardano reati fiscali, ambientali, in materia di sicurezza sul lavoroe fallimentari, commessi nell’ambito di un’attività imprenditoriale cessata da annie comunque risalenti nel tempo; la condotta successiva e il percorsotrattamentale, atteso che, per tutto il periodo di esecuzione della misura, ilcondannato ha mantenuto una condotta irreprensibile, non ha riportato nuovedenunce e ha dimostrato piena adesione al percorso rieducativo, tanto daottenere la liberazione anticipata; la ragionevolezza della proposta, poiché larichiesta di sostituire la permanenza notturna con l’obbligo di firma quotidiananon mirava ad eludere il controllo, ma a renderlo compatibile con il diritto allasalute, assicurando comunque un presidio efficace.Ancorare il giudizio di pericolosità unicamente ai reati pregressi, ignorandoil lungo e positivo percorso evolutivo del condannato, integra pertanto unevidente vizio di motivazione, che si traduce in violazione di legge.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadecide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, ove incida sulla libertà personale delcondannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art.111, comma settimo, Cost. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025,Coco, Rv. 287623 - 01), dovendosi ricomprendere in tale nozione anche lamancanza assoluta della motivazione o la motivazione meramente apparente(Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01), quale requisitoimposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura disorveglianza, dall’art. 69, comma 7, ord. pen.Ne consegue che il controllo demandato a questa Corte non può risolversiin una rivalutazione del merito della scelta compiuta dal giudice di sorveglianza,ma resta circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione reale, nonapparente, e della sua idoneità a rendere percepibile il percorso argomentativoseguito, restando estraneo al giudizio di legittimità ogni diverso apprezzamentocirca l’opportunità della singola prescrizione o la preferibilità di modalitàesecutive alternative.3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, ancorché sintetico, nonsi espone alla censura di mancanza o apparenza della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha preso in esame l’istanza diretta allaeliminazione della prescrizione della permanenza domiciliare notturna e ne haescluso la fondatezza, evidenziando che detta prescrizione assolveva a unafunzione di contenimento del pericolo di recidiva e costituiva uno dei pochicontenuti realmente afflittivi dell’ampia misura alternativa in atto.Tale argomentazione integra un effettivo bilanciamento tra le ragioni postea fondamento della richiesta difensiva e le esigenze proprie della misura inesecuzione.La permanenza notturna al domicilio, infatti, non ha soltanto una funzionedi controllo esterno, ma concorre anche a scandire il contenuto conformativodella prova, imponendo al condannato un regime di autocontrollo e di osservanzadi limiti che è coerente con la natura dell’affidamento in prova e con la verificaprogressiva dell’affidabilità del percorso intrapreso.Sotto tale profilo, la prescrizione mantenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzarisulta coerente con la funzione propria dell’affidamento in prova al serviziosociale, nel quale le limitazioni imposte al condannato, purché legali,proporzionate e non immotivatamente afflittive, costituiscono parte integrantedel programma trattamentale, in quanto dirette non solo a favorirne larisocializzazione, ma anche a prevenire il rischio di ricadute nel reato.Non coglie dunque nel segno la censura con la quale il ricorrente deducel’omessa considerazione del diritto alla salute.L’allegazione difensiva, infatti, è stata prospettata in termini generali,notturni, ma non risulta valorizzata nel ricorso una situazione sanitaria tale darendere, di per sé, incompatibile la prescrizione con la prosecuzione della misurao da imporre, sul piano della legalità, la sua sostituzione con l’obbligo dipresentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.A fronte di una allegazione sanitaria non connotata da specificità decisiva, ilMagistrato di sorveglianza ha ritenuto prevalente l’esigenza di conservare unaprescrizione ritenuta essenziale nell’economia complessiva della misura.Si tratta di valutazione di merito, non manifestamente irragionevole népriva di base argomentativa, che non può essere sostituita in questa sede da unadiversa ponderazione delle medesime circostanze.4. Non conduce a esito diverso la censura articolata con il secondo motivo,con la quale il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione allavalutazione dell’attuale pericolosità sociale posta a fondamento del diniego.Anche sotto tale profilo, il motivo sollecita in realtà una rivalutazione delgiudizio prognostico formulato dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, contrapponendoalla valutazione compiuta nel provvedimento impugnato elementi attinenti almerito della gestione della misura: la risalenza e la natura dei reati, la condottaregolare serbata durante l’esecuzione, l’assenza di nuove denunce, il positivopercorso trattamentale e la liberazione anticipata.Tali profili, tuttavia, non valgono a dimostrare la mancanza o l’apparenzadella motivazione, ma esprimono un dissenso rispetto alla scelta del giudice dimantenere una prescrizione ritenuta ancora necessaria quale presidio di controlloe di responsabilizzazione del condannato.Il provvedimento impugnato, pertanto, non presenta il vizio denunciato,poiché rende comprensibile la ragione del diniego e non si pone in contrasto conil paradigma legale dell’art. 47 ord. pen.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata lainammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere lacolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]