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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23963/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31648/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e liquidatore della stessa, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.11; - ricorrente - () --kLC)rA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n.8; - controricorrente - CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi E Comune di CAVALLINO, in persona del Sindaco, [OSCURATO:PERSONA] Francesco QUARTA, -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 844/2018, pubblicata il 31 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Francesco Quarta conveniva in giudizio/ nel novembre 2005 ,dinanzi al Tribunale di Lecce (il Comune di Cavallino chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.280,00 o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno cagionato alla propria abitazione in conseguenza di precipitazioni piovose occorse nel periodo settembre-ottobre 2004 che -ristagnando in prossimità del proprio immobile per il cattivo deflusso delle acque causato dalla inadeguatezza ovvero della mancanza di opere di smaltimento- avevano causato fenomeni di umidità con conseguenti danni all'intonaco e agli infissi.

Il Comune convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la domanda in quanto non attribuibile alla responsabilità dell'ente comunale, bensì a quella della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva eseguito il rifacimento del marciapiede ubicato nella via comunale IV novembre e ne chiedeva la chiamata in causa per essere manlevato, in caso di accoglimento della domanda.

Si costituiva la ditta chiamata in causa contestando, tra l'altro, la domanda e, a sua volta, chiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] per essere garantita dei sinistri avvenuti nel corso di attività di cantiere.

Si costituiva la compagnia di assicurazioni chiamata in causa contestando la domanda e eccependo che i lavori erano iniziati il 1 settembre 2004 e la polizza era stata stipulata soltanto in data 14 settembre 2004 e che l'oggetto della garanzia atteneva ai danni provocati dal bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici per la costruzione di edifici e quindi, non per la 2 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sistemazione di strade, come nel caso di specie.

Istruita la causa mediante l'assunzione di testimonianze e disposta una CTU, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune convenuto e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore della somma di Euro 4.149,65, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Respingeva, in..vece, la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo l'oggetto della polizza riferito ai lavori effettuati sugli edifici, restando esclusi quelli riferiti alla strada pubblica.

Avverso la sentenza di prime cure ha proposto atto di appello la [OSCURATO:PERSONA], a cui ha aderito anche la difesa comunale e la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti appellate.

Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur applicandosi la polizza de qua ai lavori su strada pubblica e marciapiedi per essere stata stipulata per quello specifico contratto di opera pubblica (in merito al sesto motivo di ricorso in appello), l'appellante non avrebbe provato né chiesto di provare che i danni dell'attore fossero avvenuti nella sua vigenza e cioè, dopo il 14 settembre 2004.

Avverso la sentenza d'appello, la ditta appellante ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Sebbene intimati l'originario attore Francesco Quarta e il Comune di Cavallino, gli stessi non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

La causa è stata fissata in trattazione camerale per il giorno 25 maggio 2022.

Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ditta ricorrente lamenta con un unico composito motivo quattro distinte censure: 1) "Errores in iudicando.

Violazione di principi in tema di onere della prova e giudicato"; 3 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 2)"Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."; 3)"Illegittima inversione dell'onere della prova.

Omesso esame dei dati di pioggia prodotti dall'aeronautica militare attestanti l'assenza di qualsiasi precipitazione piovoso di rilievo nell'area interessata dai lavori dal 1/09/2004 al 16/09/2004"; 4) "Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.".

1.1. In particolare, la ditta ricorrente si duole del fatto che la Corte salentina abbia erroneamente invertito l'onere della prova in relazione all'eccezione di inefficacia temporale della polizza, il cui fatto causativo (eventus damni antecedente la sua stipula) avrebbe dovuto essere provato dalla assicurazione; inoltre, sottolinea che in prime cure per acta è stato accertato che il danno è certamente avvenuto nel periodo di sospensione dei lavori (ottobre 2004 - gennaio 2005) e che questo dato fattuale avrebbe assunto valore di giudicato in quanto la sentenza di prime cure non è stata, in proposito, sottoposta a gravame da parte della compagnia assicurativa.

La ditta ricorrente insiste nel far valere l'efficacia della polizza assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] e impugna la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non ha tenuto conto delle prove acquisite in giudizio anche a tali fini, addirittura invertendo l'onere della prova in relazione ai fatti che avrebbero dovuto escludere detta operatività, onere che resta iruvece a carico della compagnia di assicurazione; in proposito evidenzia: - che la polizza era stata stipulata in data 14 settembre 2004 in occasione del reale inizio dei lavori di sistemazione del marciapiedi comunale e che la stessa era stata ritenuta dal giudice di prime cure «valida e efficace limitatamente all'ambito convenuto, cioè ai lavori effettuati su edifici, restando esclusi quelli dei quali si discute, che hanno interessato una strada pubblica» (pag. 8 sentenza di primo grado); - che nulla era stato dedotto in ordine all'eccezione della compagnia secondo cui i danni sarebbero avvenuti prima della stipula della stessa e che tale eccezione era stata superata dall'accertamento stabilito dal giudice di primo grado ovvero che il danneggiamento fosse avvenuto nel periodo di sospensione dei lavori di 4 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sistemazione per un periodo di oltre tre mesi dall'ottobre 2004 al gennaio 2005 con conseguente ristagno dell'acqua piovana (pag. 7 sentenza di prime cure); - che la sentenza di prime cure aveva rigettato la domanda di manleva solo con riferimento all'operatività della polizza per essere destinata a garantire lavori su edifici e non anche su strade e marciapiedi; - che non si era posto un problema di accadimento del fatto lesivo e dannoso, sebbene poi la Corte di appello, pur ritenendo l'operatività della polizza de qua ai lavori su strada pubblica e marciapiedi per essere stata stipulata per quello specifico contratto di opera pubblica, aveva aggiunto erroneamente che l'appellante non aveva provato né chiesto di provare che i danni dell'attore fossero avvenuti nella sua vigenza.

La ditta ricorrente sottolinea inoltre di essersi sforzata di provare che il danno fosse scaturito da precipitazioni eccezionali occorse nei giorni del 12-14 ottobre 2004 nei luoghi de quibus sia mediante i dati dell'[OSCURATO:PERSONA] acquisiti nel fascicolo d'ufficio di prime cure nel febbraio 2010; del resto, dati considerati dalla Corte di merito (a proposito del quarto motivo di appello) per sostenerne la non eccezionalità; sottolinea inoltre che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il territorio del Comune Cavallino distante 25 KM da quello di Galatina, in linea d'aria, mentre la distanza reale sarebbe, in vece, di 8,79 Km; contesta l'affermazione della Corte secondo cui «non si rinviene alcuna prova circa l'inizio delle precipitazioni piovose nel comune di Cavallino, né della loro intensità, né del momento in cui il marciapiedi dell'abitazione del Quarta sia stato divelto», sebbene fossero stati acquisiti i dati dell'A.M. sulle precipitazioni, esperita una CTU che aveva accertato come «la strada adiacente all'abitazione è rimasta priva di pavimentazione del marciapiede e del manto stradale a causa della sospensione dei lavori dall'ottobre 2004 al gennaio 2005» e sentiti i testimoni a conferma di tali circostanze; infine, insiste nel ritenere cosa giudicata il dato relativo all'accertamento temporale del danno fissato dal giudice di prime cure «nel periodo ottobre 2004 gennaio 2005» tenuto conto che, in proposito, nessuna delle parti ha ritenuto di proporre appello.

4. Il motivo è fondato con riferimento alla dedotta violazione del giudicato. 5 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] richiamato in proposito il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende assicurare continuità, a mente del quale, in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 15/10/2020 n. 22311; Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004); tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3 13/11/2020 n. 25840; Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004).

Tanto richiamato, nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva espressamente accertato che il danno si fosse verificato dopo la stipula della polizza e precisamente nel lasso temporale di sospensione dei lavori de quibus e cioè, dall'ottobre 2004 al gennaio 2005, in tal modo superando l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla Compagnia di assicurazione chiamata in manleva, odierna controricorrente.

Di tale circostanza, ha dato conto espressamente anche il giudice di secondo grado, osservando che il Tribunale, nel recepire le risultanze della disposta CTU, aveva accertato che i segni di deterioramento erano imputabili ad infiltrazioni causate da ristagno di acqua piovana nel tratto di strada adiacente l'abitazione rimasta priva di marciapiede e del manto stradale a causa della sospensione dei lavori di sistemazione per un periodo di oltre tre mesi, dall'ottobre 2004 a gennaio 2005 (sentenza impugnata, pag. 7).

Nonostante l'accertamento compiuto in prime cure (come adeguatamente evidenziato in ricorso - pag. 13), la Corte di appello ha dato conto del fatto che la compagnia di assicurazioni appellata, fosse tornata «ad argomentare circa l'inoperatività della polizza con riguardo alla cronologia tra inizio lavori (1/09/2014) e decorrenza polizza (14/09/2004), deduzione difensiva già dedotta 6 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosí nella comparsa di risposta di primo grado» (sentenza impugnata, pag. 16), erroneamente ritenendo che la società appellante non avesse provato né chiesto di provare che i danni fossero avvenuti nella vigenza della polizza e cioè, dopo il 14 settembre 2004.

A fronte dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure che ha mostrato di rigettare implicitamente l'eccezione di inefficacia temporale della polizza formulata dalla Compagnia di assicurazioni e alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato, la formulazione di una critica alla decisione impugnata di primo grado non poteva consistere in una mera riproposizione in appello dell'eccezione già respinta, né delle deduzioni difensive formulate in primo grado.

In altri termini, sulla efficacia temporale della polizza alla data dell'evento di danno è sceso il giudicato.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che riesaminerà il merito alla luce dei principi sopra ricordati; Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31648/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e liquidatore della stessa, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.11; - ricorrente - () --kLC)rA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n.8; - controricorrente - CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi E Comune di CAVALLINO, in persona del Sindaco, [OSCURATO:PERSONA] Francesco QUARTA, -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 844/2018, pubblicata il 31 agosto 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Francesco Quarta conveniva in giudizio/ nel novembre 2005 ,dinanzi al Tribunale di Lecce (il Comune di Cavallino chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 3.280,00 o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno cagionato alla propria abitazione in conseguenza di precipitazioni piovose occorse nel periodo settembre-ottobre 2004 che -ristagnando in prossimità del proprio immobile per il cattivo deflusso delle acque causato dalla inadeguatezza ovvero della mancanza di opere di smaltimento- avevano causato fenomeni di umidità con conseguenti danni all'intonaco e agli infissi. Il Comune convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la domanda in quanto non attribuibile alla responsabilità dell'ente comunale, bensì a quella della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva eseguito il rifacimento del marciapiede ubicato nella via comunale IV novembre e ne chiedeva la chiamata in causa per essere manlevato, in caso di accoglimento della domanda. Si costituiva la ditta chiamata in causa contestando, tra l'altro, la domanda e, a sua volta, chiedendo la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] per essere garantita dei sinistri avvenuti nel corso di attività di cantiere. Si costituiva la compagnia di assicurazioni chiamata in causa contestando la domanda e eccependo che i lavori erano iniziati il 1 settembre 2004 e la polizza era stata stipulata soltanto in data 14 settembre 2004 e che l'oggetto della garanzia atteneva ai danni provocati dal bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici per la costruzione di edifici e quindi, non per la 2 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sistemazione di strade, come nel caso di specie. Istruita la causa mediante l'assunzione di testimonianze e disposta una CTU, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune convenuto e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore della somma di Euro 4.149,65, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Respingeva, in..vece, la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo l'oggetto della polizza riferito ai lavori effettuati sugli edifici, restando esclusi quelli riferiti alla strada pubblica. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto atto di appello la [OSCURATO:PERSONA], a cui ha aderito anche la difesa comunale e la Corte di appello ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza di prime cure, con condanna dell'appellante a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti appellate. Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur applicandosi la polizza de qua ai lavori su strada pubblica e marciapiedi per essere stata stipulata per quello specifico contratto di opera pubblica (in merito al sesto motivo di ricorso in appello), l'appellante non avrebbe provato né chiesto di provare che i danni dell'attore fossero avvenuti nella sua vigenza e cioè, dopo il 14 settembre 2004. Avverso la sentenza d'appello, la ditta appellante ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sebbene intimati l'originario attore Francesco Quarta e il Comune di Cavallino, gli stessi non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La causa è stata fissata in trattazione camerale per il giorno 25 maggio 2022. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ditta ricorrente lamenta con un unico composito motivo quattro distinte censure: 1) "Errores in iudicando. Violazione di principi in tema di onere della prova e giudicato"; 3 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2)"Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."; 3)"Illegittima inversione dell'onere della prova. Omesso esame dei dati di pioggia prodotti dall'aeronautica militare attestanti l'assenza di qualsiasi precipitazione piovoso di rilievo nell'area interessata dai lavori dal 1/09/2004 al 16/09/2004"; 4) "Violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". 1.1. In particolare, la ditta ricorrente si duole del fatto che la Corte salentina abbia erroneamente invertito l'onere della prova in relazione all'eccezione di inefficacia temporale della polizza, il cui fatto causativo (eventus damni antecedente la sua stipula) avrebbe dovuto essere provato dalla assicurazione; inoltre, sottolinea che in prime cure per acta è stato accertato che il danno è certamente avvenuto nel periodo di sospensione dei lavori (ottobre 2004 - gennaio 2005) e che questo dato fattuale avrebbe assunto valore di giudicato in quanto la sentenza di prime cure non è stata, in proposito, sottoposta a gravame da parte della compagnia assicurativa. La ditta ricorrente insiste nel far valere l'efficacia della polizza assicurativa prestata dalla compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] e impugna la sentenza della Corte di appello nella parte in cui non ha tenuto conto delle prove acquisite in giudizio anche a tali fini, addirittura invertendo l'onere della prova in relazione ai fatti che avrebbero dovuto escludere detta operatività, onere che resta iruvece a carico della compagnia di assicurazione; in proposito evidenzia: - che la polizza era stata stipulata in data 14 settembre 2004 in occasione del reale inizio dei lavori di sistemazione del marciapiedi comunale e che la stessa era stata ritenuta dal giudice di prime cure «valida e efficace limitatamente all'ambito convenuto, cioè ai lavori effettuati su edifici, restando esclusi quelli dei quali si discute, che hanno interessato una strada pubblica» (pag. 8 sentenza di primo grado); - che nulla era stato dedotto in ordine all'eccezione della compagnia secondo cui i danni sarebbero avvenuti prima della stipula della stessa e che tale eccezione era stata superata dall'accertamento stabilito dal giudice di primo grado ovvero che il danneggiamento fosse avvenuto nel periodo di sospensione dei lavori di 4 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sistemazione per un periodo di oltre tre mesi dall'ottobre 2004 al gennaio 2005 con conseguente ristagno dell'acqua piovana (pag. 7 sentenza di prime cure); - che la sentenza di prime cure aveva rigettato la domanda di manleva solo con riferimento all'operatività della polizza per essere destinata a garantire lavori su edifici e non anche su strade e marciapiedi; - che non si era posto un problema di accadimento del fatto lesivo e dannoso, sebbene poi la Corte di appello, pur ritenendo l'operatività della polizza de qua ai lavori su strada pubblica e marciapiedi per essere stata stipulata per quello specifico contratto di opera pubblica, aveva aggiunto erroneamente che l'appellante non aveva provato né chiesto di provare che i danni dell'attore fossero avvenuti nella sua vigenza. La ditta ricorrente sottolinea inoltre di essersi sforzata di provare che il danno fosse scaturito da precipitazioni eccezionali occorse nei giorni del 12-14 ottobre 2004 nei luoghi de quibus sia mediante i dati dell'[OSCURATO:PERSONA] acquisiti nel fascicolo d'ufficio di prime cure nel febbraio 2010; del resto, dati considerati dalla Corte di merito (a proposito del quarto motivo di appello) per sostenerne la non eccezionalità; sottolinea inoltre che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto il territorio del Comune Cavallino distante 25 KM da quello di Galatina, in linea d'aria, mentre la distanza reale sarebbe, in vece, di 8,79 Km; contesta l'affermazione della Corte secondo cui «non si rinviene alcuna prova circa l'inizio delle precipitazioni piovose nel comune di Cavallino, né della loro intensità, né del momento in cui il marciapiedi dell'abitazione del Quarta sia stato divelto», sebbene fossero stati acquisiti i dati dell'A.M. sulle precipitazioni, esperita una CTU che aveva accertato come «la strada adiacente all'abitazione è rimasta priva di pavimentazione del marciapiede e del manto stradale a causa della sospensione dei lavori dall'ottobre 2004 al gennaio 2005» e sentiti i testimoni a conferma di tali circostanze; infine, insiste nel ritenere cosa giudicata il dato relativo all'accertamento temporale del danno fissato dal giudice di prime cure «nel periodo ottobre 2004 gennaio 2005» tenuto conto che, in proposito, nessuna delle parti ha ritenuto di proporre appello. 4. Il motivo è fondato con riferimento alla dedotta violazione del giudicato. 5 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] richiamato in proposito il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende assicurare continuità, a mente del quale, in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 15/10/2020 n. 22311; Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004); tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3 13/11/2020 n. 25840; Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 16360 del 20/08/2004). Tanto richiamato, nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva espressamente accertato che il danno si fosse verificato dopo la stipula della polizza e precisamente nel lasso temporale di sospensione dei lavori de quibus e cioè, dall'ottobre 2004 al gennaio 2005, in tal modo superando l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla Compagnia di assicurazione chiamata in manleva, odierna controricorrente. Di tale circostanza, ha dato conto espressamente anche il giudice di secondo grado, osservando che il Tribunale, nel recepire le risultanze della disposta CTU, aveva accertato che i segni di deterioramento erano imputabili ad infiltrazioni causate da ristagno di acqua piovana nel tratto di strada adiacente l'abitazione rimasta priva di marciapiede e del manto stradale a causa della sospensione dei lavori di sistemazione per un periodo di oltre tre mesi, dall'ottobre 2004 a gennaio 2005 (sentenza impugnata, pag. 7). Nonostante l'accertamento compiuto in prime cure (come adeguatamente evidenziato in ricorso - pag. 13), la Corte di appello ha dato conto del fatto che la compagnia di assicurazioni appellata, fosse tornata «ad argomentare circa l'inoperatività della polizza con riguardo alla cronologia tra inizio lavori (1/09/2014) e decorrenza polizza (14/09/2004), deduzione difensiva già dedotta 6 CC 25.05.22 n.R.G. 31648/18 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosí nella comparsa di risposta di primo grado» (sentenza impugnata, pag. 16), erroneamente ritenendo che la società appellante non avesse provato né chiesto di provare che i danni fossero avvenuti nella vigenza della polizza e cioè, dopo il 14 settembre 2004. A fronte dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure che ha mostrato di rigettare implicitamente l'eccezione di inefficacia temporale della polizza formulata dalla Compagnia di assicurazioni e alla luce dell'orientamento di legittimità sopra richiamato, la formulazione di una critica alla decisione impugnata di primo grado non poteva consistere in una mera riproposizione in appello dell'eccezione già respinta, né delle deduzioni difensive formulate in primo grado. In altri termini, sulla efficacia temporale della polizza alla data dell'evento di danno è sceso il giudicato. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che riesaminerà il merito alla luce dei principi sopra ricordati; Il giudice del rinvio provvederà, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 23963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris