Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2010
ECLI:EU:T:2010:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑446/05
Amann & Söhne GmbH & Co. KG et [OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del filo industriale — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Definizione del mercato — Ammende — Massimale dell’ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione
unica — Nozione
(Art. 81, n. 1, CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
2.
Ricorso di annullamento — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata sul fondamento degli artt. 81 CE o 82 CE — Valutazione economica
complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
3.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Competenza
del giudice comunitario a conoscere della legittimità e del merito
(Artt. 81 CE, 82 CE, 229 CE e 253 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, artt. 23, nn. 2 e 3, e
31)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 — Violazione del principio di legalità delle pene — Insussistenza
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Pluralità di infrazioni
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un elemento
specifico identico
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate
e di garantire che le ammende siano proporzionate al fatturato — Insussistenza
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Ripartizione delle imprese interessate in categorie aventi un elemento
specifico identico
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A, sesto comma)
11.
Concorrenza — Ammende — Decisione con cui vengono inflitte ammende — Obbligo di motivazione — Portata
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
12.
Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che, in assenza
di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa
(Art. 81, n. 1, CE)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione — Infrazioni di media e di lunga durata
— Maggiorazione del 10% dell’importo di partenza per ogni anno
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1
B)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3,
terzo trattino)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’ammenda
(Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
16.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Presa in considerazione degli effetti
dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
17.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Elementi
di prova ammissibili
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 1)
18.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Diritti della difesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, n. 5)
19.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Cooperazione dell’impresa nel corso del procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11, nn. 4 e 5)
1.
La nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da
un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole
collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità
delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune). Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare
non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione
non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato
potrebbero anche costituire di per sé stessi e presi isolatamente una violazione della detta disposizione. Ove le diverse
azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della
partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme. Inoltre, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione
giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni
di imprese.
La nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza nel mercato
interessato dall’infrazione, dal momento che l’incidenza sulla concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento
intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione
della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo
significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81,
n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica. Pertanto, ai fini
della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata occorre verificare se essi presentino un
nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale
della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali
voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. A tale riguardo,
occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio tale nesso, quali il periodo di applicazione,
il contenuto e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione. È quindi per ragioni obiettive che la
[OSCURATO:PERSONA] può avviare procedimenti distinti, accertare varie infrazioni distinte e infliggere varie ammende distinte.
La qualificazione di talune condotte illecite come condotte costitutive di un’unica e medesima infrazione oppure di una pluralità
di infrazioni incide, in linea di principio, sulla sanzione che può essere inflitta. Infatti, la constatazione di una pluralità
di infrazioni può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti dall’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
previste dagli artt. 81 CE e 82 CE.
(v. punti 89-94, 133-134)
2.
Per quanto riguarda la validità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003,
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, alla luce del principio di legalità
delle pene, quale riconosciuto dal giudice comunitario in conformità alle indicazioni fornite dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] non
dispone di un potere discrezionale illimitato, in primo luogo, per accertare l’esistenza di infrazioni alle regole di concorrenza,
in secondo luogo, per accertare se i vari atti illeciti costituiscano un’infrazione unica e continuata oppure una pluralità
di infrazioni autonome e, in terzo luogo, per fissare l’importo delle ammende per tali infrazioni.
In primo luogo, le infrazioni alle regole di concorrenza per le quali la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende, in applicazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, sono esclusivamente le infrazioni
alle disposizioni degli artt. 81 CE ovvero 82 CE. La questione relativa all’esistenza o meno dei presupposti di applicazione
degli artt. 81 CE e 82 CE è assoggettata, in linea di principio, ad un controllo completo da parte del giudice comunitario.
Inoltre, se è vero che, nel caso in cui tale accertamento implichi valutazioni economiche o tecniche complesse, la giurisprudenza
riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, quest’ultimo, comunque, non è illimitato. Infatti, l’esistenza di
un siffatto potere discrezionale non comporta che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale debba astenersi
dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di tale natura. In particolare, il giudice comunitario
è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza,
ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione
per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono.
(v. punti 130-131)
3.
[OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale illimitato per la fissazione delle ammende per violazione delle regole
di concorrenza. Se il criterio oggettivo del tetto massimo dell’ammenda e i criteri soggettivi della gravità e della durata
dell’infrazione lasciano alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, si tratta nondimeno di criteri che consentono a tale
istituzione di adottare sanzioni tenendo conto del grado di illegittimità del comportamento di cui trattasi. Si deve pertanto
ritenere che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, pur lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale,
definiscano i criteri e i limiti ad essa imposti nell’esercizio del suo potere in materia di ammende. Inoltre, per stabilire
ammende ai sensi delle disposizioni suddette, la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare i principi generali del diritto, in particolare
i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e
del Tribunale.
Ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, la Corte e il Tribunale hanno una competenza giurisdizionale
anche di merito sui ricorsi proposti avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] fissa ammende e possono, quindi, non
solo annullare le decisioni adottate da quest’ultima, ma anche cancellare, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Pertanto,
la prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] è soggetta al pieno controllo del giudice comunitario.
Ai sensi dell’art. 253 CE, nella decisione che infligge un’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire una motivazione, in particolare
quanto al livello dell’ammenda inflitta e al metodo scelto al riguardo, e ciò malgrado il fatto che il contesto della decisione
sia generalmente noto. Questa motivazione deve rivelare, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA]
in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di valutare l’opportunità
di adire il giudice comunitario e, eventualmente, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo.
(v. punti 140, 142-144, 148)
4.
La qualificazione di talune condotte illecite come condotte costitutive di un’unica e medesima infrazione oppure di una pluralità
di infrazioni influisce, in linea di principio, sulla sanzione che può essere inflitta, dal momento che la constatazione di
una pluralità di infrazioni può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza
previste dagli artt. 81 CE e 82 CE, i quali stabiliscono che, per ciascuna impresa e associazione di imprese partecipanti
all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non incorre in alcuna violazione del principio nulla poena sine lege allorché infligge due ammende
i cui importi addizionati superino la soglia del 10% del fatturato.
(v. punti 150-151)
5.
Lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente persegue fissando l’importo di un’ammenda è volto a garantire l’osservanza,
da parte delle imprese, delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività all’interno
della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Nell’ipotesi di una pluralità di infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] può giustamente
ritenere che un siffatto scopo non possa essere raggiunto mediante la semplice imposizione di una sanzione per una delle infrazioni.
(v. punto 160)
6.
Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario
per conseguire lo scopo prefissato. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata
in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto
agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in tale contesto che la [OSCURATO:PERSONA] deve fissare
l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione
e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.
Nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero di fattori, il cui carattere e
la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Fra tali elementi
che testimoniano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, le dimensioni
del mercato del prodotto interessato. Di conseguenza, se le dimensioni del mercato possono costituire un elemento da prendere
in considerazione per accertare la gravità dell’infrazione, la loro importanza varia in funzione delle circostanze particolari
dell’infrazione in questione.
Restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in
applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA sono «molto gravi» per natura.
In tale contesto, la modesta dimensione dei mercati in questione riveste un’importanza minore rispetto all’insieme degli altri
elementi che attestano la gravità dell’infrazione.
(v. punti 171, 175-176, 178)
7.
Nell’ambito dell’analisi della capacità economica effettiva delle società colpevoli di pregiudicare sensibilmente la concorrenza,
che viene svolta al fine di fissare l’importo di un’ammenda per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza e che implica
una valutazione della reale importanza di tali imprese sul mercato interessato, vale a dire del loro influsso su quest’ultimo,
il fatturato complessivo fornisce solo una visione incompleta dello stato dei fatti. Non si può escludere, infatti, che un’impresa
potente avente una moltitudine di attività differenti sia presente soltanto in modo accessorio su uno specifico mercato di
prodotti. Allo stesso modo, non si può escludere che un’impresa con una posizione importante su un mercato geografico extracomunitario
disponga soltanto di una debole posizione sul mercato comunitario o su quello dello Spazio economico europeo. In tali ipotesi,
il semplice fatto che l’impresa in questione realizzi un fatturato complessivo importante non significa necessariamente che
essa eserciti un influsso determinante sul mercato di cui trattasi. Tale è il motivo per cui, se è vero che i fatturati di
un’impresa realizzati sui mercati rilevanti non possono essere determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo
economico potente, detti fatturati sono però rilevanti al fine di determinare l’influsso che l’impresa in questione ha potuto
esercitare sul mercato.
Dunque, la parte del fatturato corrispondente alle merci oggetto dell’infrazione può fornire una giusta indicazione dell’entità
dell’infrazione sul mercato rilevante. Infatti, tale fatturato può fornire una giusta indicazione della responsabilità di
ciascuna impresa sui detti mercati, dal momento che esso costituisce un elemento obiettivo tale da fornire il giusto metro
della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza e rappresenta dunque un valido indicatore della
capacità di ciascuna impresa interessata ad arrecare un danno.
(v. punti 187-188)
8.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende inflitte ai diversi partecipanti ad un’intesa, il metodo
consistente nel suddividere i membri dell’intesa stessa in varie categorie, il quale comporta una determinazione a forfait
dell’importo di partenza stabilito per le imprese appartenenti ad una stessa categoria, non può essere censurato, anche se
porta ad ignorare le differenze di dimensioni tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, a condizione però che siano rispettati
i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Non è compito del Tribunale pronunciarsi sull’opportunità di un
siffatto sistema, anche nell’ipotesi in cui esso dovesse svantaggiare le imprese di dimensioni inferiori. Il Tribunale, nell’ambito
del suo controllo di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve infatti
limitarsi a controllare che la suddivisione dei membri dell’intesa in categorie sia coerente e oggettivamente giustificata,
senza sostituire subito la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punto 196)
9.
L’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste dagli artt. 81 CE
e 82 CE, non impone che, qualora vengano inflitte ammende a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda
inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole o medie non sia superiore, in termini di percentuale del fatturato, a quello
delle ammende inflitte alle imprese più grandi. Infatti, risulta dalla disposizione suddetta che, tanto per le imprese di
dimensioni piccole o medie quanto per le imprese di dimensioni superiori, per determinare l’importo dell’ammenda occorre prendere
in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] infligga alle imprese implicate in una medesima
infrazione ammende giustificate, per ciascuna di esse, in rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi
alla detta istituzione il fatto che, per talune di queste imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al
fatturato, a quello di altre imprese. [OSCURATO:PERSONA], quindi, non è tenuta a ridurre le ammende qualora le imprese coinvolte
siano piccole e medie imprese. La dimensione dell’impresa, infatti, viene già presa in considerazione attraverso il tetto
massimo fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché in virtù
delle disposizioni degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA. A parte tali considerazioni relative alle dimensioni, non vi è alcuna ragione
di trattare le piccole e medie imprese diversamente dalle altre imprese. Il fatto che le imprese coinvolte siano piccole e
medie imprese non le esonera dal loro dovere di rispettare le regole di concorrenza.
(v. punti 199-200)
10.
Nell’ambito degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, i quali prevedono, al punto 1 A, sesto comma, che una disparità considerevole nella
dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione possa, in particolare, giustificare una diversificazione
al fine della valutazione della gravità dell’infrazione, non viola il principio della parità di trattamento una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che inquadri in uno stesso gruppo varie imprese, una delle quali avente un fatturato complessivo nettamente,
se non addirittura «notevolmente», inferiore a quello delle altre imprese, sulla base dei loro fatturati sul mercato interessato
e delle loro quote di mercato molto simili, e che applichi loro un identico importo di partenza specifico.
(v. punti 202, 205)
11.
Nella determinazione dell’importo dell’ammenda in caso di infrazione alle regole di concorrenza, le essenziali esigenze di
forma cui risponde l’obbligo di motivazione risultano rispettate qualora la [OSCURATO:PERSONA] indichi, nella sua decisione, gli
elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione. Tali esigenze non impongono
alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare nella sua decisione i dati in forma numerica relativi al metodo di calcolo delle ammende, fermo
restando comunque che la [OSCURATO:PERSONA] non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare
a far uso del proprio potere discrezionale. Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a svariate imprese, la
portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni
va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il
contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco
vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
(v. punto 226)
12.
Il fatto che un’impresa non abbia partecipato ad una riunione multilaterale ed abbia cessato di comunicare informazioni agli
altri partecipanti all’intesa non è sufficiente a dimostrare che essa abbia cessato di parteciparvi, qualora non abbia pubblicamente
preso le distanze dal contenuto dell’intesa stessa.
(v. punti 240-241, 244)
13.
Conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza previste
dagli artt. 81 CE e 82 CE, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare
l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese responsabili di violazioni delle regole di concorrenza.
Se le disposizioni del punto 1 B degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA non prevedono maggiorazioni per le infrazioni di breve durata,
di durata in genere inferiore ad un anno, una maggiorazione è praticata per le infrazioni di durata media, aventi in generale
una durata da uno a cinque anni, maggiorazione che può, ad esempio, raggiungere il 50% dell’importo di partenza dell’ammenda.
Quanto alle infrazioni di lunga durata, aventi in generale una durata superiore a cinque anni, è previsto soltanto che l’importo
possa essere maggiorato del 10% per ciascun anno. Tali maggiorazioni non sono automatiche, dato che i suddetti orientamenti
lasciano alla [OSCURATO:PERSONA] un margine discrezionale.
(v. punti 237, 247, 249)
14.
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA non elencano in modo imperativo le circostanze attenuanti che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a prendere
in considerazione in vista di una riduzione dell’importo di base dell’ammenda. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] conserva un
certo potere discrezionale per valutare in maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a
titolo delle circostanze attenuanti. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non può affatto essere obbligata ad accordare, nell’ambito del
suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione manifesta, indipendentemente dal fatto
che tale cessazione abbia avuto luogo prima o dopo i suoi interventi.
L’aver posto fine alle infrazioni alle regole di concorrenza sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA], come previsto dal
terzo trattino del punto 3 degli orientamenti, può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi
per supporre che le imprese di cui trattasi siano state indotte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli
interventi in questione. Infatti, tale disposizione mira a indurre le imprese a cessare immediatamente i loro comportamenti
anticoncorrenziali quando la [OSCURATO:PERSONA] avvia un’indagine nei loro confronti. Una riduzione dell’importo dell’ammenda a tale
titolo non può essere applicata nel caso in cui una decisione definitiva di porre fine all’infrazione sia già stata adottata
da tali imprese anteriormente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] ovvero nel caso in cui l’infrazione sia già terminata
prima di tale data. Quest’ultima ipotesi viene sufficientemente presa in considerazione nell’ambito del calcolo della durata
del periodo di infrazione assunto a carico.
(v. punti 259-260)
15.
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA prevedono, riguardo agli elementi soggettivi da tener presente per la fissazione dell’importo di partenza
delle ammende, la necessità di prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare
un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello
tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo. Secondo gli stessi orientamenti, ove siano coinvolte più imprese,
come nel caso dei cartelli, può essere opportuno ponderare l’importo di partenza generale, in modo da tenere conto del peso
specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in
particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione,
ed adattare conseguentemente l’importo di partenza generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa.
Gli orientamenti non ostano a che il fatturato complessivo o il fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione
siano presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali
del diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano.
Pertanto, una suddivisione delle imprese in due categorie, sulla base del loro fatturato, è una maniera ragionevole di prendere
in considerazione la loro importanza relativa sul mercato al fine di stabilire l’importo di partenza dell’ammenda, purché
ciò non porti ad una rappresentazione grossolanamente alterata del mercato in questione.
(v. punti 273-275, 280)
16.
In materia di concorrenza, l’onere della prova dell’esistenza di effetti di un’infrazione sul mercato interessato, che incombe
alla [OSCURATO:PERSONA] quando ne tiene conto nell’ambito del calcolo dell’ammenda in rapporto alla gravità dell’infrazione, è meno
pesante di quello su essa gravante quando deve dimostrare l’esistenza in quanto tale di un’infrazione nel caso di un’intesa.
In effetti, per tener conto dell’impatto concreto dell’intesa sul mercato è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca «valide
ragioni per tenerne conto».
(v. punto 301)
17.
I diritti della difesa risultano violati a motivo di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale
soltanto nel caso in cui un addebito figurante in quest’ultima non sia stato esposto in modo sufficiente per consentire ai
destinatari di difendersi.
Se alcuni documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l’impresa interessata può giustamente ritenere
che essi non rivestano alcuna importanza ai fini della decisione della controversia. Omettendo di informare un’impresa che
taluni documenti verranno usati per la decisione, la [OSCURATO:PERSONA] impedisce all’interessata di manifestare tempestivamente
il proprio punto di vista sul valore probante dei documenti in causa. Ne consegue che tali documenti non possono essere considerati
validi mezzi di prova per quanto la riguarda.
Un documento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di un addebito nella decisione finale, malgrado che tale documento fosse
stato utilizzato nella comunicazione degli addebiti per dimostrare un diverso addebito, può essere fatto valere nella decisione
avverso l’impresa interessata solo se quest’ultima abbia potuto verosimilmente dedurre dalla comunicazione degli addebiti
e dal contenuto del documento le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva ricavarne.
(v. punti 313-315)
18.
Un diritto al silenzio assoluto non può essere riconosciuto in capo ad un’impresa destinataria di un provvedimento di richiesta
di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17. Infatti, il riconoscimento di un tale diritto andrebbe
oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo
svolgimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune.
Un diritto al silenzio può essere riconosciuto all’impresa interessata soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a
fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione che dev’essere provata dalla
[OSCURATO:PERSONA].
Per preservare l’effetto utile dell’art. 11 del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può quindi obbligare le imprese a fornirle
tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui esse siano a conoscenza ed a comunicarle, se del caso,
i relativi documenti di cui siano in possesso, anche se essi possono servire ad accertare l’esistenza di un comportamento
anticoncorrenziale. Tale potere di indagine della [OSCURATO:PERSONA] non contrasta né con l’art. 6, nn. 1 e 2, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo né con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ad ogni modo, il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti riguardanti meri aspetti di fatto posti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e a soddisfare le richieste della stessa riguardo alla presentazione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una
violazione del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa o di quello del diritto ad un processo equo, che
offrono, nel settore del diritto della concorrenza, una protezione equivalente a quella garantita dall’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Infatti, nulla impedisce al destinatario di una richiesta di informazioni
di dimostrare in un momento successivo, nell’ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi
al giudice comunitario, che i fatti esposti nelle risposte o i documenti comunicati hanno un significato diverso da quello
considerato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Infine, quando, in una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA], oltre a porre
quesiti riguardanti meri aspetti di fatto e a sollecitare la produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di
descrivere l’oggetto e lo svolgimento di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni
di tali riunioni, allorché è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere
la concorrenza, una simile richiesta è idonea a obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione
alle regole comunitarie di concorrenza, cosicché detta impresa non è tenuta a rispondere a domande di tal genere. In una simile
ipotesi, il fatto che un’impresa fornisca nondimeno informazioni su tali punti deve essere considerato come una collaborazione
spontanea dell’impresa stessa che può giustificare una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
In questa stessa ipotesi, le imprese non possono asserire che il loro diritto a non autoincolparsi sia stato violato per il
fatto che esse hanno risposto spontaneamente a una richiesta siffatta.
(v. punti 326-329)
19.
Nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato per un’intesa vietata, la collaborazione dell’impresa coinvolta all’inchiesta
non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda se tale collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a
fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17. Viceversa, nel caso in cui l’impresa fornisca, nel rispondere
a una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, informazioni ben più dettagliate di quelle che la [OSCURATO:PERSONA] può pretendere
in forza dello stesso articolo, l’impresa può beneficiare di una riduzione dell’ammenda.
(v. punto 340)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 aprile 2010 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del filo industriale – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE – Nozione di infrazione unica – Definizione del mercato – Ammende – Massimale dell’ammenda – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritti della difesa – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende»
Nella causa T‑446/05,
Amann & Söhne GmbH & Co. KG,
con sede in Bönnigheim (Germania),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Wervicq-Sud (Francia),
rappresentate dagli avv.ti A. Röhling, M. Dietrich e C. Horstkotte,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. F. Castillo de la Torre e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti, assistiti dall’ avv. G. Eickstädt,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa
ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo), come modificata dalla
decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta
alle ricorrenti da detta decisione,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e V. M. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 dicembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
A –
Oggetto della controversia
1
Con decisione 14 settembre 2005, C (2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo
SEE (Caso COMP/38.337 PO/Filo; in prosieguo: la «decisione impugnata»), come modificata dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
13 ottobre 2005, C (2005) 3765, e di cui è stata pubblicata una sintesi nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 26 gennaio 2008 (GU C 21, pag. 10), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che le ricorrenti, Amann & Söhne
GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«Amann») e [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), avevano partecipato ad una serie
di accordi e di pratiche concordate sul mercato del filo per i clienti dell’industria automobilistica (in prosieguo: il «filo
destinato all’industria automobilistica») nello Spazio economico europeo (SEE), per il periodo compreso tra il maggio/giugno
1998 e il 15 maggio 2000, e che l’Amann aveva partecipato altresì ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul filo
industriale ad esclusione del settore automobilistico (in prosieguo: il «filo industriale»), nel Benelux, in Danimarca, Finlandia,
Norvegia e Svezia (in prosieguo: i «paesi nordici») per il periodo compreso tra il gennaio 1990 e il settembre 2001.
2
[OSCURATO:PERSONA] ha inflitto, da un lato, all’Amann e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido, un’ammenda di importo pari a EUR 4,888 milioni
per la loro partecipazione al cartello concernente il filo destinato all’industria automobilistica nel SEE e, dall’altro,
all’Amann un’ammenda di importo pari a EUR 13,09 milioni per la sua partecipazione al cartello concernente il filo industriale
nel Benelux e nei paesi nordici.
B –
Procedimento amministrativo
3
Il 7 e l’8 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto accertamenti nei locali di diversi produttori di filo, ai sensi dell’art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE]
(GU n. 13, pag. 204). Tali accertamenti venivano disposti a seguito di informazioni fornite nell’agosto 2000 da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (decisione impugnata, punto 78).
4
Il 26 novembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha depositato una domanda di trattamento favorevole ai
sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese
(GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), cui erano allegati taluni documenti prodotti
al fine di dimostrare l’esistenza delle seguenti intese: in primo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria
automobilistica nel SEE, in secondo luogo, un’intesa sul mercato del filo destinato all’industria nel [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo
luogo, un’intesa sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici (decisione impugnata, punto
82).
5
[OSCURATO:PERSONA] base dei documenti acquisiti in occasione delle ispezioni e di quelli trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA], nei mesi di marzo e agosto
2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato richieste scritte di informazioni alle imprese interessate ai sensi dell’art. 11 del regolamento
n. 17 (decisione impugnata, punto 83).
6
Il 18 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato a varie imprese in ragione
della loro partecipazione ad una o più intese indicate al precedente punto 4, tra cui quella sul mercato del filo per clienti
industriali nel Benelux e nei paesi nordici.
7
Tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte (decisione impugnata,
punto 90).
8
Un’audizione si è svolta il 19 ed il 20 luglio 2004 (decisione impugnata, punto 92).
9
Il 24 settembre 2004 le parti hanno avuto accesso alla versione non riservata delle risposte alla comunicazione degli addebiti
e alle osservazioni delle parti in occasione dell’audizione ed è stato impartito loro un termine per trasmettere ulteriori
osservazioni (decisione impugnata, punto 93).
10
Il 14 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
C –
Decisione impugnata
1.
Mercati rilevanti
a) Mercati dei prodotti
11
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] indica che il settore dei filati può essere suddiviso in due segmenti, vale a dire,
da un lato, quello del filo utilizzato dall’industria per cucire o ricamare diversi tipi di articoli di abbigliamento o di
altro genere tra cui articoli in pelle, rivestimenti tessili per automobili e materassi e, dall’altro, il filo per uso domestico
utilizzato dai singoli per eseguire lavori di cucito o di riparazione e per attività ricreative (decisione impugnata, punto
9).
12
Per quanto attiene al segmento del filo destinato all’industria, dalla decisione impugnata si evince che esso può essere diviso
in tre categorie in funzione dell’uso che ne viene fatto: il filo da cucito destinato alla confezione utilizzato per diversi
tipi di abbigliamento, il filo da ricamo utilizzato per le macchine da ricamo industriali informatizzate per la decorazione
di abbigliamento, scarpe sportive e prodotti tessili per la casa, e il filo speciale utilizzato in diversi settori tra cui
quello calzaturiero, della pelletteria o automobilistico (decisione impugnata, punto 11).
13
Si evince altresì che anche il settore del filo destinato all’industria può articolarsi in varie categorie in funzione del
tipo di fibra e della struttura del filo (decisione impugnata, punto 12).
14
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il filo destinato all’industria può essere considerato, dal punto di
vista dell’offerta, come costituente un mercato di prodotti unico dal momento che non vi è una stretta corrispondenza tra
l’utilizzo finale e il tipo di fibra e/o la struttura del filo. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], taluni clienti
del settore della confezione utilizzano fili speciali e che altri clienti del settore del ricamo utilizzano filo da confezione.
Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che i processi produttivi del filo destinato alla confezione, del filo da ricamo
e dei diversi tipi di fili speciali potevano essere comuni o facilmente intercambiabili (decisione impugnata, punto 13).
15
Tuttavia, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] distingue, da un lato, il filo destinato all’industria automobilistica
e, dall’altro, quello destinato al resto dell’industria. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, benché i processi produttivi
di questi due tipi di filo siano simili o facilmente intercambiabili, la domanda dell’industria automobilistica provenga da
clienti importanti che richiedono caratteristiche tecniche di un livello più elevato per alcuni prodotti di cui fanno uso
– ad esempio, il filo utilizzato per le cinture di sicurezza – e che hanno interesse a che i prodotti impiegati nelle loro
industrie siano uniformi nei vari paesi (decisione impugnata, punto 14).
16
Nella presente causa, i mercati dei prodotti interessati dalle infrazioni contestate alle ricorrenti sono quello del filo
destinato all’industria automobilistica e, per quanto riguarda l’infrazione contestata all’Amann, quello del filo industriale.
b) Mercati geografici
17
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in considerazione delle caratteristiche tecniche di livello più elevato
menzionate precedentemente, che richiedono un’uniformità nel SEE, il mercato del filo destinato all’industria automobilistica
deve essere differenziato dal mercato del filo industriale. Essa considera altresì il mercato del filo destinato all’industria
automobilistica come un mercato a livello SEE. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] constata che soltanto alcuni fornitori possono proporre
un’offerta standard di tali prodotti nell’intero territorio del SEE. Ciò si spiegherebbe con il fatto che gli acquirenti hanno
bisogno di fili uniformi per facilitare la loro produzione nei differenti paesi, che tali fili devono essere conformi a norme
specifiche di qualità (ad esempio il filo utilizzato per la confezione delle cinture di sicurezza) e che, per ragioni relative
alla qualità dei prodotti e alla responsabilità, è fondamentale la tracciabilità della produzione di tali fili (decisione
impugnata, punti 21 e 22).
18
Per quanto riguarda il filo industriale, invece, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti,
il mercato geografico di cui trattasi è a dimensione regionale. Essa aggiunge che la regione può comprendere, a seconda dei
casi, vari paesi del SEE, ad esempio i paesi del Benelux o i paesi nordici, ovvero soltanto un paese, ad esempio il [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punto 17).
19
Dalla decisione impugnata emerge che il mercato geografico interessato dall’infrazione relativa al filo industriale contestata
all’Amann è quello dei paesi del Benelux e dei paesi nordici, mentre quello interessato dall’infrazione relativa al filo destinato
all’industria automobilistica contestata alle ricorrenti si estende al SEE.
2.
Dimensioni e struttura dei mercati rilevanti
20
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il volume delle vendite del filo industriale nel Benelux e nei paesi
nordici si aggirava attorno a EUR 50 milioni nel 2000 e a EUR 40 milioni nel 2004 e che quello del filo destinato all’industria
automobilistica era di circa EUR 20 milioni nel 1999 (decisione impugnata, punti 28 e 35).
21
Emerge anche che, alla fine degli anni ’90, i fornitori principali di filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici erano
in particolare l’Amann, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») prima della sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «BST»), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] AG e la Zwicky & Co. AG (in prosieguo: la «Zwicky»)
e che quelli del filo destinato all’industria automobilistica erano in particolare le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] e la Zwicky.
3.
Descrizione delle infrazioni
22
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che i comportamenti contestati alle ricorrenti relativi all’intesa sul mercato
del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE si sono svolti dal maggio/giugno 1998 al maggio 2000.
23
Le parti che hanno aderito all’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE avrebbero avuto
come obiettivo primario il mantenimento dei prezzi ad un livello elevato (decisione impugnata, punto 214).
24
A tal fine sarebbero state organizzate cinque riunioni durante le quali le partecipanti avrebbero dapprima stabilito due tipi
di prezzo indicativi per prodotti di base venduti al settore automobilistico europeo, uno applicato ai clienti esistenti e
l’altro ai nuovi clienti. In seguito, sarebbero state scambiate informazioni sui prezzi applicati ai singoli clienti e sui
prezzi indicativi minimi. Infine, le partecipanti si sarebbero accordate al fine di evitare di farsi concorrenza sul prezzo
a vantaggio del fornitore abituale (decisione impugnata, punto 215).
25
Per quanto attiene ai comportamenti relativi all’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici,
la [OSCURATO:PERSONA] indica che essi si sono verificati negli anni che vanno dal 1990 al 2001.
26
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], per quanto attiene all’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, le
imprese interessate si sarebbero incontrate almeno una volta all’anno e tali riunioni si sarebbero articolate in due sessioni,
una dedicata al mercato dei paesi del Benelux, l’altra a quello dei paesi nordici, dal momento che il loro obiettivo principale
sarebbe stato il mantenimento dei prezzi a un livello elevato su entrambi i mercati.
27
Le partecipanti avrebbero scambiato listini dei prezzi e informazioni sulle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi
di listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti. Avrebbero concluso
inoltre accordi sui futuri listini dei prezzi, il tasso massimo di riduzione, le diminuzioni di riduzioni e l’aumento dei
prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti nonché accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del
fornitore abituale e a spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125).
4.
Dispositivo della decisione impugnata
28
All’art. 1, n. 3, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che sei imprese, tra cui le ricorrenti, avevano
violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate
sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE per il periodo compreso, per quanto riguarda le ricorrenti,
tra il maggio/giugno 1998 e il maggio 2000. Analogamente, all’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato
che otto imprese, tra cui l’Amann, avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE partecipando ad
una serie di accordi e pratiche concordate sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, per il periodo
compreso, per quanto riguarda l’Amann, tra il gennaio 1990 e il settembre 2001.
29
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, della decisione impugnata, sono state inflitte le ammende di seguito riportate:
a) per l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE:
– alle ricorrenti, in solido: EUR 4,888 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0,65 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 1,271 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] plc, in solido: EUR 0,715 milioni;
b) in particolare, per l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici:
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 15,05 milioni;
– Amann: EUR 13,09 milioni;
– BST: EUR 0,979 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 4,021 milioni;
– Zwicky: EUR 0,174 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
30
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2005, le ricorrenti hanno proposto il
presente ricorso.
31
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione,
cui è stata pertanto assegnata la presente causa.
32
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda;
– in subordine, ridurre in misura adeguata l’importo dell’ammenda;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
34
In primo luogo, le ricorrenti deducono un motivo, diretto all’annullamento della decisione impugnata e relativo alla violazione
dell’art. 7, n. 1, primo periodo, del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle
regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
35
In secondo luogo, le ricorrenti deducono una serie di motivi diretti alla revoca dell’ammenda. Da un lato, esse addebitano
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver inflitto loro un’ammenda il cui importo supera il 10% del loro fatturato. Dall’altro, le ricorrenti
deducono sette motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità
nell’irrogazione dell’ammenda, all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta per l’intesa riguardante
il filo industriale, a un calcolo erroneo della durata dell’infrazione sul mercato del filo industriale, alla mancata considerazione
di alcune circostanze attenuanti riguardanti l’infrazione sul mercato del filo industriale, all’erroneo calcolo dell’importo
di partenza e dell’importo di base dell’ammenda inflitta per l’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica,
alla mancata considerazione della non esecuzione dell’intesa relativa al filo destinato all’industria automobilistica e alla
violazione del diritto al contraddittorio e dei diritti della difesa.
A –
Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti e diretto all’annullamento della decisione impugnata, relativo alla violazione dell’art. 7,
n. 1, primo periodo, del regolamento n. 1/2003
1.
Argomenti delle parti
36
Le ricorrenti sostengono che le infrazioni contestate costituiscono un’infrazione unica ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo
periodo, del regolamento n. 1/2003 sulla base del rilievo che i mercati del filo destinati all’industria automobilistica e
quello del filo industriale non costituiscono mercati di prodotti o geografici differenti, che esiste un elemento soggettivo
comune tra tali intese e che i criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’assenza di un’infrazione unica non sono
validi.
37
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di un mercato di prodotti unico, le ricorrenti negano di aver esplicitamente
confermato che il filo destinato all’abbigliamento e quello destinato all’industria automobilistica appartenevano a due mercati
distinti. Infatti, la risposta dell’Amann alla domanda di informazioni, qualificando come mondiale il mercato del filo destinato
all’industria automobilistica, non comporterebbe affatto un riconoscimento dell’asserita autonomia del suddetto mercato. Inoltre,
se l’Amann ha fornito le stime per sei diversi segmenti del filo, essa non sarebbe stata in grado di farlo per il segmento
del filo destinato al settore automobilistico.
38
Secondo le ricorrenti, neanche le dichiarazioni di altri operatori quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] consentirebbero di constatare
l’esistenza di una differenza tra il mercato del filo destinato all’industria automobilistica e quello del filo industriale.
39
Il punto di vista delle ricorrenti in merito al carattere unico del mercato troverebbe conferma nella presentazione dei prodotti
fatta da tutte le imprese. Tale sarebbe in particolare il caso della segmentazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’Amann e dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Da essa risulterebbe che è possibile l’utilizzo di uno stesso filo in diversi settori.
40
Neppure l’esistenza di norme di specificazione più rigide richieste dai clienti importanti del settore automobilistico servirebbe
a giustificare la differenza tra il filo industriale e quello destinato all’industria automobilistica. Infatti, in via generale,
i fili sarebbero prodotti conformemente alle esigenze dell’industria automobilistica e forniti con la stessa qualità ai clienti
importanti di altri settori industriali. Del resto, neanche da un punto di vista economico sarebbe sostenibile la produzione
di due tipi di fili di diversa qualità. Pertanto, le caratteristiche tecniche del filo destinato all’industria automobilistica
sarebbero essenzialmente identiche a quelle del filo industriale. Essi sarebbero dunque intercambiabili, essendo peraltro
commercializzati in funzione non dei clienti, ma dei prodotti.
41
In secondo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver valutato se i vari comportamenti contestati avessero
in comune lo stesso elemento soggettivo e se, quindi, costituissero un’unica infrazione. La stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato
che le infrazioni erano tutte dirette a falsare la normale evoluzione dei prezzi sul mercato in questione.
42
Il fatto che si tratti di accordi sui prezzi e che le risoluzioni adottate per le regioni interessate siano praticamente identiche
accredita la tesi dell’unicità delle infrazioni accertate. Le ricorrenti aggiungono che nella maggior parte degli Stati membri
l’elemento soggettivo sarebbe il criterio determinante per accertare un’infrazione unica.
43
Esse sostengono parimenti che, considerate le medie dimensioni della maggior parte delle imprese in questione, i loro dirigenti
e soci dovevano essere necessariamente a conoscenza delle varie infrazioni. Per quanto le riguarda, esse precisano che l’elemento
soggettivo deriva, inoltre, dall’assenza di ripartizione delle competenze interne nel settore della commercializzazione del
filo industriale e del filo destinato all’industria automobilistica.
44
Inoltre, esse osservano in sostanza l’incoerenza del modus procedendi della [OSCURATO:PERSONA], la quale è partita dal presupposto
dell’esistenza di un’infrazione unica per le infrazioni successive compiute nell’ambito di ciascuna intesa, ma non ha fatto
altrettanto per le intese tra loro. A tal riguardo, i punti 266-270 della decisione impugnata presenterebbero varie contraddizioni
che tenderebbero a dimostrare l’insostenibilità della tesi della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esistenza di infrazioni diverse.
45
In terzo luogo, le ricorrenti contestano i criteri applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare la sussistenza o l’assenza
di un’infrazione unica.
46
In primo luogo, esse affermano che tali criteri non sono validi. A tal riguardo esse sostengono, da un lato, che la stessa
[OSCURATO:PERSONA] è indecisa nell’utilizzazione dei criteri per determinare l’esistenza di un’infrazione unica, perché essa giustifica
l’esistenza di due diverse infrazioni riferendosi a partecipanti diversi, a un diverso modo di funzionamento e all’assenza
di coordinamento generale, e si basa successivamente sulla differenza a livello dei mercati interessati pur dichiarando, successivamente,
che gli accordi riguardanti il Benelux e i paesi nordici devono essere esaminati congiuntamente dal momento che essi sono
collegati da organizzazione, modalità di funzionamento e partecipanti identici. Le ricorrenti constatano, quindi, che il criterio
del coordinamento globale non svolge più alcun ruolo per quanto riguarda il riconoscimento di un’infrazione unica nel Benelux
e nei paesi nordici.
47
Dall’altro lato, esse ritengono che, nel caso di prodotti connessi, il criterio di delimitazione del mercato di prodotti non
sia pertinente. Infatti, l’utilizzazione di tale criterio, esclusi i casi in cui sia evidente che i prodotti non appartengono
allo stesso mercato, equivarrebbe ad attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale quasi incontrollabile nell’ambito
della sanzione di infrazioni al diritto della concorrenza. Anche il criterio relativo alla mancanza di identità dei partecipanti
non sarebbe pertinente. Le ricorrenti sottolineano, infatti, che è irrilevante sapere da chi si fanno rappresentare le imprese
partecipanti dal momento che la partecipazione è imputabile all’impresa interessata.
48
In secondo luogo, l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’applicazione di tali criteri avrebbe dovuto in ogni caso indurre la
[OSCURATO:PERSONA] a constatare l’esistenza di un’infrazione unica.
49
Da un lato, esse fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe validamente giustificare l’esistenza di infrazioni distinte
fondandosi sull’assenza di coordinamento tra le intese, dal momento che essa stessa sottolinea, riprendendo a tal riguardo
le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], che essendo i mercati di prodotti piuttosto delimitati per paese, non era necessario procedere
a un coordinamento tra le regioni interessate. Allo stesso modo, non sarebbe pertinente il tentativo della [OSCURATO:PERSONA] di
effettuare una distinzione tra il coordinamento dei mercati geografici e quello dei mercati di prodotti distinti, dal momento
che nel caso dei mercati geografici differenti non avrebbe alcun senso un coordinamento tra mercati di prodotti distinti.
Per tale motivo, le ricorrenti sostengono che sia necessario valutare i comportamenti in questione riconoscendo che le riunioni
dedicate alle differenti regioni si inserivano in un piano generale approvato dalle loro rispettive direzioni e confermato
dai documenti da cui emergerebbero i frequenti contatti tra i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Amann vertenti su questioni
di «strategia superiore» in Europa. Siffatti documenti testimonierebbero l’esistenza di un elemento soggettivo comune. A tal
riguardo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato se un siffatto contatto sia esistito anche tra la
[OSCURATO:PERSONA] e le altre concorrenti.
50
Dall’altro lato, non vi sarebbe una differenza sostanziale per quanto riguarda i partecipanti agli accordi e la loro organizzazione.
A tal proposito, le ricorrenti affermano che, secondo la giurisprudenza, un’infrazione unica nel senso giuridico del termine
non può essere esclusa per il semplice fatto che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme ad essa peculiari,
dal momento che un’impresa può aver partecipato a un’intesa unica senza aver partecipato a tutti gli elementi costitutivi
della stessa.
51
Alla luce di tali considerazioni, le ricorrenti osservano che soltanto tre imprese hanno partecipato ad un unico accordo,
mentre tutte le altre erano coinvolte in almeno due accordi, il che rappresenta un collegamento a livello dei partecipanti
che depone a favore dell’esistenza di un’infrazione unica. Inoltre, un confronto tra le riunioni riguardanti l’intesa sul
mercato del filo industriale e quelle relative all’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica non
corroborerebbe affatto la tesi dell’esistenza di infrazioni distinte. In entrambi i casi le riunioni si sarebbero svolte in
maniera irregolare.
52
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
2.
Giudizio del Tribunale
a) [OSCURATO:PERSONA] distinzione dei mercati di prodotti e geografici
53
Dalla decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in ragione della sua specificità, il mercato del filo
destinato all’industria automobilistica dovesse essere distinto da quello del filo industriale tanto dal punto di vista dei
prodotti quanto dal punto di vista geografico (v. punti 12-16 e 18-20 supra).
54
Occorre osservare, in limine, che la definizione del mercato di cui trattasi, implicando valutazioni economiche complesse
da parte della [OSCURATO:PERSONA], può essere soggetta solo ad un controllo limitato da parte del giudice comunitario (v., in tal
senso, sentenze del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑65/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1885, punto 64, e 6 giugno
2002, causa T‑342/99, Airtours/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2585, punto 26). Tuttavia, quest’ultimo non può astenersi dal controllare
l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica. Al riguardo, detto giudice è tenuto a verificare
se la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] si basi su elementi di prova esatti, attendibili e coerenti che costituiscono l’insieme
dei dati rilevanti da prendere in considerazione per valutare una situazione complessa e che siano di natura tale da corroborare
le conclusioni che se ne traggono (v. sentenza 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3601,
punto 482).
55
Occorre ricordare, inoltre, che il mercato da prendere in considerazione comprende tutti i prodotti che, in ragione delle
loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con
altri prodotti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461,
punto 37). La Corte ha dichiarato, in particolare, che la nozione di mercato dei prodotti implica che vi possa essere concorrenza
effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un adeguato grado di intercambiabilità tra tutti i prodotti
che fanno parte dello stesso mercato (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461,
punto 28).
56
Per quanto attiene all’intercambiabilità, la stessa si valuta in funzione di una serie di indizi quali le caratteristiche
proprie dei prodotti, le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]Industrie-Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 55, punto 37).
57
Se è vero che, dal punto di vista economico, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il criterio di valutazione
più immediato ed efficace nei confronti dei fornitori di un determinato prodotto (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa
T‑177/04, easyJet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1931, punto 99), la sostituibilità sul versante dell’offerta può essere parimenti
presa in considerazione ai fini della definizione del mercato rilevante nell’ambito delle operazioni in cui tale sostituibilità
abbia effetti equivalenti, in termini di efficacia e immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda.
Il criterio della sostituibilità sul versante dell’offerta implica, quindi, che i produttori, mediante un semplice adattamento
della produzione, possano presentarsi su tale mercato con una capacità sufficiente per costituire un contrappeso serio ai
produttori già presenti sul mercato (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 829).
58
In merito ai prodotti stessi, si deve osservare che questi ultimi possono costituire un mercato distinto quando sono contraddistinti
da particolari caratteristiche produttive che li rendono idonei a tale destinazione ovvero quando sono caratterizzati per
il loro impiego (sentenza della Corte 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 215,
punto 33).
59
Deve essere infine ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini
dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla
definizione del mercato») nella quale essa ha precisato i criteri da valutare per definire un mercato di prodotti pertinente
e per delimitare il mercato geografico rilevante. Il mercato di prodotti rilevante è definito come quello che «comprende tutti
i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche
dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati». Quanto al mercato geografico, esso è definito come quello
che «comprende l’area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni
di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste
ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse». Il mercato rilevante nell’ambito del quale va valutato un
determinato problema di concorrenza risulta quindi dalla combinazione del mercato del prodotto e del mercato geografico.
60
Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare la fondatezza delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], formulate ai punti
14 e 22 della decisione impugnata, in merito all’esistenza di due mercati di prodotti e geografici distinti, vale a dire quello
del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE, da un lato, e quello del filo industriale nel Benelux e nei paesi
nordici, dall’altro. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la sostituibilità dei prodotti, da un lato, sul versante della
domanda e, dall’altro, sul versante dell’offerta.
61
Anzitutto, per quanto riguarda la sostituibilità sul versante della domanda, la decisione impugnata contiene una serie di
elementi diretti a dimostrare che essa non sussiste.
62
In primo luogo, dai punti 14 e 22 della decisione impugnata si ricava che la domanda dell’industria automobilistica proviene
da clienti importanti e che gli stessi sono molto meno numerosi rispetto alle altre imprese che sono clienti sul mercato del
filo industriale. Detta constatazione non è stata messa in discussione dalle ricorrenti. Nel corso dell’audizione queste ultime
hanno confermato che i clienti del settore automobilistico erano i più forti in ragione delle considerevoli quantità da essi
acquistate.
63
In secondo luogo, dai citati punti della decisione impugnata emerge che i clienti del settore automobilistico acquistano filo
per i loro stabilimenti di produzione siti in diversi paesi e che, pertanto, essi chiedono un prodotto uniforme in ciascuno
di tali paesi. Tale esigenza di uniformità, peraltro non contestata dalle ricorrenti, si spiega perfettamente da un punto
di vista economico. Infatti, è ragionevole ammettere che l’adattamento dei macchinari per la produzione al tipo di filo utilizzato
generi costi. Le industrie del settore automobilistico cercano dunque di attenuare tali costi acquistando in grande quantità
un determinato tipo di filo e adattando ad esso, soltanto una volta, i loro macchinari per la produzione installati nei diversi
paesi.
64
In terzo luogo, dai punti 14 e 22 della decisione impugnata risulta che i fili destinati all’industria automobilistica devono
osservare norme peculiari di questo settore particolarmente rigide e che la loro tracciabilità è un elemento fondamentale
per ragioni legate alla qualità dei prodotti e alla responsabilità per i prodotti. Tale constatazione è stata confermata dalle
ricorrenti tanto nel ricorso quanto in udienza.
65
Infatti, esse hanno ammesso che, in via generale, sono i clienti a decidere il filo necessario alla loro produzione e a scegliere
quindi il prodotto che corrisponde ai loro bisogni di utilizzatori. Per quanto attiene, in particolare, ai clienti del settore
automobilistico, le ricorrenti hanno riconosciuto che questi ultimi richiedono che il filo acquistato rispetti, come minimo,
la norma ISO 9002. In udienza esse hanno anche precisato che per l’industria automobilistica esistono caratteristiche particolari
– dette «TS950» – e che esse tengono conto di tali elementi ai fini della produzione.
66
Peraltro, le ricorrenti hanno descritto il processo di certificazione dei fili ad opera dei clienti del settore automobilistico.
Innanzitutto, le ricorrenti realizzano un tipo di filo conforme, come minimo, alla norma ISO 9002. Successivamente, tale filo
è testato dal produttore automobilistico che desidera avvalersene per la sua produzione e, infine, è certificato da quest’ultimo,
se il test dà esito positivo.
67
Alla luce di tali considerazioni, si deve ammettere che il particolare filo scelto dall’industria automobilistica non può
essere sostituito da altri fili industriali. A tal riguardo, il fatto che tale tipo di filo sia venduto a clienti diversi
da quelli dell’industria automobilistica è irrilevante. Infatti, a differenza degli altri eventuali acquirenti di tale prodotto,
le imprese del settore automobilistico compreranno soltanto il filo che possiede determinate qualità intrinseche e che è stato
certificato dalle dette imprese in ragione di tali particolari qualità. Pertanto, le ricorrenti non possono ragionevolmente
sostenere che vi sia sostituibilità dal punto di vista della domanda.
68
Anche le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] tendono a confermare l’assenza
di sostituibilità dal punto di vista della domanda. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha sottolineato che taluni clienti del settore della
confezione utilizzavano il filo da ricamo così come taluni clienti del settore del ricamo utilizzavano il fino destinato alla
confezione. Per contro, per i clienti del settore automobilistico non è stata evocata l’esistenza di una siffatta sostituibilità
sul versante della domanda.
69
In secondo luogo, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, dal punto di vista dell’offerta, il filo industriale potesse
essere considerato come costituente un mercato di un unico prodotto in ragione della mancanza di una stretta corrispondenza
tra l’utilizzo finale e il tipo di fibra e/o di struttura del filo e della somiglianza o intercambiabilità dei processi produttivi
di detto filo, essa ha tuttavia concluso che ciò non valeva per il filo destinato all’industria automobilistica.
70
Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata sulle peculiarità del filo destinato all’industria automobilistica,
sulla necessità di assicurare un’offerta standardizzata e sulla capacità di poter evadere gli ordini dei clienti importanti
di tale settore. Essa si è parimenti avvalsa della circostanza che il mercato geografico del filo destinato all’industria
automobilistica si estende su tutto il territorio del SEE, a differenza di quello del filo industriale, che ha carattere esclusivamente
regionale. Alla luce di tali elementi, essa ha ritenuto che soltanto alcune imprese potessero soddisfare tale tipo di domanda
(v. punto 22 della decisione impugnata).
71
Innanzitutto, ai sensi del n. 20 della comunicazione sulla definizione del mercato, perché si abbia sostituibilità sul versante
dell’offerta, i fornitori devono essere in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti
in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare rischi
eccessivi in risposta a piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi. Successivamente, al n. 21 della comunicazione sulla
definizione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che una siffatta sostituibilità si riscontra, in genere, quando le imprese
vendono una gamma di varietà o di qualità di uno stesso prodotto e che, anche se per un dato consumatore finale o gruppo di
consumatori finali le diverse varietà non sono sostituibili, esse saranno raggruppate in un unico mercato del prodotto. Il
filo industriale corrisponde, prima facie, al tipo di prodotto indicato al n. 21 della comunicazione sulla definizione del
mercato.
72
Infine, ai nn. 22 e 23 della comunicazione sulla definizione del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] conferma, attraverso esempi concreti,
che i fornitori interessati devono essere in grado di offrire e vendere le diverse varietà nell’immediato e senza dover sostenere
incrementi significativi dei costi e che non devono esserci particolari difficoltà di distribuzione.
73
È alla luce di tali considerazioni che occorre stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato correttamente il criterio della
sostituibilità dal punto di vista dell’offerta.
74
In primo luogo, come osservato al precedente punto 63 e segg., i produttori di filo destinato all’industria automobilistica
devono adattare i loro macchinari per la produzione affinché il filo prodotto risponda a norme particolari.
75
In secondo luogo, non convince il ragionamento delle ricorrenti relativo ai bassi costi di produzione del filo destinato all’industria
automobilistica. Infatti, è vero che le ricorrenti fanno valere che non soltanto i fili sarebbero prodotti, in via generale,
in conformità ai requisiti dell’industria automobilistica e forniti con tali caratteristiche qualitative ai clienti di altri
settori industriali, ma anche che i costi dell’adattamento della catena di produzione risulterebbero molto più elevati se
fosse necessario fabbricare un prodotto soltanto per il settore automobilistico per poi modificare la catena di produzione
e adattarla alla fabbricazione di prodotti destinati ad altri settori industriali.
76
Resta il fatto che, se, per motivi di razionalizzazione della produzione, una società già presente sul mercato del filo destinato
all’industria automobilistica produce essenzialmente fili conformi alla norma di rango superiore indipendentemente dalla destinazione
del prodotto, essa opererà in tal modo soltanto perché è presente sul mercato automobilistico, in ragione dei costi elevati
connessi alla produzione conforme alle norme specifiche relative ai fili destinati all’industria automobilistica. Detto altrimenti,
una società la cui attività principale abbia ad oggetto il filo destinato alla confezione ovvero il filo da ricamo non avrà
alcun interesse a produrre un filo speciale destinato al settore automobilistico soltanto perché essa potrebbe potenzialmente
vendere tale filo ad eventuali clienti del settore automobilistico.
77
Quindi, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i costi di produzione del filo destinato all’industria automobilistica
sono talmente poco elevati che la produzione avviene sempre secondo una norma di specificazione più elevata non è dimostrata
per quanto riguarda i produttori di filo industriale.
78
In terzo luogo, la netta differenza tra i due mercati sul piano geografico non è stata messa in discussione dalle ricorrenti
nel corso del procedimento amministrativo. In risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’Amann ha anche
qualificato come mondiale il mercato del filo destinato all’industria automobilistica. Anche la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che le
caratteristiche particolari di quest’ultimo mercato lo limitano ai fornitori «regionali» e «globali», dove questi termini
sono da intendersi, nel contesto della risposta, come «esteso all’intero territorio del SEE» e «mondiale».
79
Pertanto, la sostituibilità dal punto di vista dell’offerta presupporrebbe che la maggior parte dei produttori di filo disponga
dei mezzi per produrre in grande quantità filo specifico e uniforme per ciascun cliente del settore dell’industria automobilistica
e per distribuirlo in tempi brevi in tutto il SEE. Alla luce delle considerazioni che precedono, un siffatto ragionamento
non è affatto sostenibile.
80
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere che, dal punto di vista dell’offerta,
esistessero due mercati di prodotti e geografici distinti.
81
A tal riguardo, occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente valutato e interpretato le risposte delle ricorrenti
e delle altre imprese interessate sulla base delle quali è giunta alla conclusione che esistano due mercati di prodotti distinti.
82
Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle ricorrenti se il filo da cucito per abbigliamento a uso industriale, il filo
da ricamo a uso industriale, il filo speciale a uso industriale e il filo da uso domestico costituissero differenti mercati
di prodotti del settore del filo. [OSCURATO:PERSONA] ha anche presentato una tabella diretta a determinare i mercati geografici
rilevanti per ciascuna delle categorie di filo precedentemente citate, pur prevedendo una rubrica specifica «Filo per automobile».
Essa ha precisato che quest’ultima categoria era inclusa nel filo speciale a uso industriale, ma ha sottolineato di voler
conoscere il parere dell’Amann e della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato geografico rilevante di tale tipo di filo.
83
In risposta alla richiesta di informazioni summenzionata, l’Amann ha osservato che la ripartizione dettagliata effettuata
dalla [OSCURATO:PERSONA] era corretta sulla base del rilievo che «esistono requisiti dei prodotti ed esigenze specifiche dei clienti
che nel settore dell’industria dell’abbigliamento, in particolare, si distinguono nettamente da quelli degli altri due settori
a livello della varietà delle tinte, ecc.». Anche la [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha espresso il suo pieno assenso alla segmentazione
presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha tuttavia evidenziato la grande difficoltà nella valutazione dei mercati, soprattutto
relativamente ai fili speciali, data la grandissima diversità di utilizzazioni interessate, sottolineando di aver enumerato
oltre 80 mestieri.
84
È vero, quindi, che le ricorrenti hanno ammesso esplicitamente che il mercato del filo speciale costituiva un mercato di prodotti
distinto, ma, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, esse non hanno esplicitamente ammesso
che il mercato del filo destinato all’industria automobilistica incluso nel mercato del filo speciale fosse, a sua volta,
un mercato di prodotti distinto.
85
Anche la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la suddivisione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non si è esplicitamente pronunciata sul mercato
del filo destinato all’industria automobilistica. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], alla questione relativa ai mercati distinti a seconda
dei prodotti ha risposto di non credere che le differenze tra i prodotti fossero sufficienti per constatare l’esistenza di
tre mercati distinti, pur riconoscendo le particolari caratteristiche del mercato del filo destinato all’industria automobilistica,
come già esposto al precedente punto 78. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha direttamente confermato e giustificato il carattere distinto
del mercato del filo destinato all’industria automobilistica.
86
Benché l’interpretazione di tali elementi, relativamente all’esistenza di un mercato distinto del filo destinato all’industria
automobilistica, non sembri affatto così scontata come la [OSCURATO:PERSONA] tende ad affermare, ciò nondimeno le sue deduzioni non
sono viziate da alcun errore manifesto di valutazione né da un qualsiasi snaturamento dei fatti.
87
Le sue deduzioni trovano conferma in altri indizi, quali i siti Internet delle imprese che presentano in generale una voce
separata per il filo destinato all’industria automobilistica. Del pari, tali imprese sono tutte titolari di marchi di fili
creati appositamente per tale settore.
88
Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori manifesti di valutazione nel ritenere che, nel caso di
specie, il mercato del filo destinato all’industria automobilistica e il mercato del filo industriale fossero differenti.
b) Sull’asserita esistenza di un «piano d’insieme»
89
Occorre ricordare, innanzitutto, che la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso
parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza,
oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi)
e di soggetti (identità delle imprese interessate consapevoli di partecipare all’oggetto comune) (sentenza del Tribunale 8
luglio 2008, causa T‑53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1333, punto 257).
90
In seguito, si deve osservare che una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma
anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla
base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire
di per sé stessi e presi isolatamente una violazione della detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un
«piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del
mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione
considerata nel suo insieme (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 258).
91
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un
comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese
(v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94,
T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punti 696-698;
20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 186, e 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05
e T‑111/05, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punto 159).
92
Occorre altresì precisare che la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione
della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che l’incidenza sulla concorrenza costituisce, come
oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1,
CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata
di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico,
vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione
unica. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata occorre verificare
se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze
del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli
effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo.
A tale riguardo, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio tale nesso quali il
periodo di applicazione, il contenuto (incluso il metodo utilizzato) e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti
in questione (v., in tal senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 91, punti 179-181).
93
È quindi per ragioni obiettive che la [OSCURATO:PERSONA] può avviare procedimenti distinti, accertare varie infrazioni distinte e
infliggere varie ammende distinte (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03,
T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] II», punto 124).
94
Infine, va altresì osservato che la qualificazione di talune condotte illecite come condotte costitutive di un’unica e medesima
infrazione o come una pluralità di infrazioni incide, in linea di principio, sulla sanzione che può essere inflitta. Infatti,
la constatazione di una pluralità di infrazioni può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti
stabiliti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 91, punto 158).
95
È alla luce di tali considerazioni che deve essere valutata l’esistenza di un «piano d’insieme».
96
Occorre subito osservare che le ricorrenti sostengono principalmente che, nel caso di specie, l’elemento soggettivo comune
risiede nel fatto che le infrazioni erano tutte dirette a falsare la normale evoluzione dei prezzi. Orbene, un siffatto obiettivo
di alterazione dei prezzi è inerente a qualsiasi cartello di prezzi e non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza
di un elemento soggettivo comune. A tal riguardo, e contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non
è affatto partita dal presupposto dell’esistenza di un nesso tra le infrazioni nella decisione impugnata. Infatti, al punto
269 della stessa, essa si è limitata a menzionare l’oggetto anticoncorrenziale unico e la finalità economica unica consistente
in un’alterazione dell’evoluzione normale dei prezzi che è inerente a tale tipo di cartello, pur ribadendo il fatto che tale
obiettivo e tale finalità sono perseguiti in ognuna delle tre differenti infrazioni.
97
In seguito, per confutare l’esistenza di un’infrazione unica, oltre alla circostanza che il mercato del filo destinato all’industria
automobilistica e quello del filo industriale sono distinti, come osservato, peraltro, ai precedenti punti 53-88, la [OSCURATO:PERSONA]
si è fondata essenzialmente sulla mancanza di identità della maggior parte dei membri coinvolti nelle intese e sulla mancanza
di coordinamento globale degli stessi. Le ricorrenti non hanno potuto mettere in discussione tali criteri e, quindi, non hanno
dimostrato l’esistenza di un «legame stretto» tra i differenti comportamenti anticoncorrenziali.
98
Per quanto attiene, in primo luogo, al criterio relativo all’assenza di identità dei partecipanti, ai punti 96 e 216 della
decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha elencato le partecipanti all’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica
e a quella sul mercato del filo industriale. Al punto 265, lett. a), della decisione impugnata, essa ha successivamente ritenuto
che la maggior parte delle imprese avesse partecipato a una sola intesa perché esse non esercitavano alcuna attività sui mercati
oggetto dell’altra intesa.
99
Occorre constatare che, delle dieci imprese che hanno partecipato all’una e/o all’altra di tali intese, soltanto tre sono
state implicate in entrambe le intese. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co, la [OSCURATO:PERSONA] BV, la BST, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la Zwicky e la [OSCURATO:PERSONA] sono state interessate soltanto da un’intesa. Soltanto la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (fino alla sua acquisizione
da parte della [OSCURATO:PERSONA]) e l’Amann hanno partecipato ad entrambe le intese. La semplice partecipazione delle suddette tre imprese
alle due intese, in sé, non può costituire un indizio dell’esistenza di una strategia comune (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
II, cit. supra al punto 93, punto 120). Inoltre, occorre sottolineare che, eccezion fatta per la [OSCURATO:PERSONA], i rappresentanti
delle imprese presenti alle riunioni organizzate nell’ambito dell’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica
e di quella sul mercato del filo industriale non erano gli stessi durante il periodo in cui tali due intese si sono accavallate
(1998-2000).
100
Pertanto, la constatazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 265, lett. a), della decisione impugnata non è viziata da
alcun errore manifesto di valutazione.
101
In secondo luogo, neanche il contenuto delle intese potrebbe servire a giustificare l’esistenza di un piano complessivo. A
questo proposito, infatti, dalla decisione impugnata emerge che i rispettivi contenuti dell’intesa sul mercato del filo destinato
all’industria automobilistica e di quella sul mercato del filo industriale sono nettamente distinti.
102
Per quanto attiene all’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica, i punti 215, 220, 223, 224, 226,
228-230, 233-236 e 238 della decisione impugnata evidenziano, da un lato, che le informazioni scambiate tra i partecipanti
all’intesa vertevano sui prezzi per singoli clienti e, dall’altro, che gli accordi conclusi consistevano nella fissazione
di obiettivi di prezzi minimi per i prodotti di base venduti a clienti del settore automobilistico, di due tipi di obiettivi
di prezzo rispettivamente per i clienti esistenti e per i nuovi clienti, e di obiettivi di prezzi minimi per alcuni clienti
indicati negli scambi di informazioni. I partecipanti hanno parimenti convenuto di evitare di farsi concorrenza sul prezzo
a vantaggio del fornitore abituale.
103
Per quanto riguarda l’intesa sul mercato del filo industriale, dai punti 99-153 della decisione impugnata emerge, da un lato,
che le informazioni scambiate riguardavano i listini dei prezzi e delle riduzioni, l’applicazione di aumenti dei prezzi di
listino, la diminuzione delle riduzioni e l’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti e, dall’altro, che le
parti hanno concluso accordi sui futuri listini dei prezzi, sul tasso massimo di riduzione, sulle diminuzioni di riduzioni
e sull’aumento dei prezzi speciali applicabili ad alcuni clienti e hanno convenuto di non farsi concorrenza a vantaggio del
fornitore abituale.
104
I punti della decisione impugnata precedentemente citati confermano l’esistenza di una netta differenza tra le due intese
relativamente al loro contenuto. La presenza di una qualsivoglia similarità tra tali due intese, quali gli accordi diretti
a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore, non basterebbe da sola a mettere in discussione tale
rilievo.
105
In terzo luogo, le modalità di funzionamento di ciascuna delle due intese sono state considerevolmente differenti. Infatti,
come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 218 della decisione impugnata, l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria
automobilistica è stata organizzata in maniera alquanto flessibile, mediante piccole riunioni irregolari completate da frequenti
contatti bilaterali. Dai punti 96-99 e 149-153 della decisione impugnata si ricava che, da parte sua, l’intesa sul mercato
del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici si è concretizzata mediante lo svolgimento di riunioni almeno una volta
all’anno e che le stesse erano suddivise in due parti, vale a dire una sessione riservata al mercato dei paesi nordici e una
sessione relativa al mercato del Benelux. Emerge altresì che intervenivano periodicamente contatti bilaterali.
106
Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel constatare, ai punti 265-267
della decisione impugnata, che l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica e quella sul mercato
del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici dovevano essere distinte l’una dall’altra e che esse costituivano quindi
due infrazioni differenziate.
107
A tale proposito è importante rilevare che, diversamente dall’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica,
l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e quella sul mercato del filo industriale nei paesi nordici sono state
considerate come un’unica infrazione sulla base del rilievo che i prodotti erano identici, che i partecipanti all’intesa erano
gli stessi, che il contenuto e la modalità di funzionamento dell’intesa erano simili, che le riunioni si tenevano lo stesso
giorno e che le imprese partecipanti erano rappresentate dalle stesse persone.
108
Peraltro, sono irrilevanti, da un lato, l’argomento relativo all’assenza di ripartizione delle competenze, tra le ricorrenti,
nel settore della commercializzazione del filo industriale e del filo destinato all’industria automobilistica e, dall’altro,
quello fondato sul fatto che dirigenti e soci delle imprese partecipanti dovevano essere necessariamente a conoscenza delle
varie intese. Tali argomenti non costituiscono alcuna prova dell’esistenza di un elemento soggettivo comune.
109
Deve essere parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti relativo all’esistenza di un coordinamento globale connesso ai
frequenti contatti tra un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e l’amministratore dell’Amann. Dal fascicolo emerge che lo stesso non
contiene alcuna dichiarazione che possa interpretarsi come indizio di un coordinamento globale. In udienza, le ricorrenti
hanno ammesso di non poter presentare al Tribunale documenti precisi attestanti una volontà di coordinamento globale tra l’Amann
e la [OSCURATO:PERSONA].
110
Infine, le ricorrenti affermano erroneamente che il criterio di delimitazione del mercato dei prodotti non potrebbe costituire
un valido criterio di valutazione per concludere nel senso dell’esistenza di due infrazioni distinte, in quanto esso conferirebbe
alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale incontrollabile nel caso di prodotti apparentati. Infatti, da un lato, detto potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] non è illimitato, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] rimane soggetta al controllo del Tribunale,
come indicato al precedente punto 54. Dall’altro, nel caso di specie, il criterio relativo ai mercati di prodotti è stato
solo uno dei vari criteri utilizzati per constatare l’esistenza di due infrazioni distinte.
111
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, primo periodo, del regolamento
n. 1/2003 deve essere respinto in quanto infondato.
B –
Sui motivi diretti ad ottenere la riduzione dell’ammenda
1.
Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’inosservanza del limite superiore della sanzione, previsto dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
a) Argomenti delle parti
112
Il motivo dedotto dalle ricorrenti si fonda su tre censure.
113
Nell’ambito di una prima censura, le ricorrenti fanno valere che in realtà le due infrazioni costituiscono un’unica infrazione
e che, pertanto, ad esse può essere inflitta una sola ammenda, il cui importo non può superare la soglia del 10% del fatturato
complessivo. Orbene, l’importo totale risultante da tale addizione supererebbe tale soglia comportando la violazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
114
A tal proposito esse affermano che è stato violato il principio del diritto costituzionale dell’Unione «nulla poena sine lege».
In sostanza, esse censurano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa, attraverso la ripartizione dei mercati nei quali sono state
accertate infrazioni parallele, attribuirsi un margine di manovra illimitato per fissare ammende che superino la soglia del
10% del fatturato complessivo. Orbene, esse ritengono che dal principio di legalità scaturisca non soltanto il divieto per
il giudice di comminare le pene in assenza di un fondamento giuridico, ma altresì l’obbligo per il legislatore di redigere
norme penali in maniera chiara e precisa. La necessità di chiarezza si imporrebbe, quindi, non solo con riferimento agli elementi
costitutivi di una norma, ma anche con riferimento alle conseguenze giuridiche di quest’ultima. Siffatti requisiti varrebbero
parimenti per quanto riguarda le disposizioni precedentemente richiamate che prevedono le ammende per infrazioni alle regole
di concorrenza.
115
Invitate a fornire chiarimenti in udienza in merito alla loro argomentazione, le ricorrenti hanno precisato che la stessa
doveva intendersi nel senso che essa metterebbe in discussione la stessa legittimità della norma e, pertanto, che esse sollevavano
un’eccezione di illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
116
Peraltro, esse contestano l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al suo obbligo di rispettare il principio «ne bis in idem»,
dal momento che tale principio non offre alcuna garanzia in merito all’esattezza del riconoscimento di una o più infrazioni.
In sostanza, esse sostengono che il problema si colloca a monte, vale a dire al momento della stessa determinazione dell’esistenza
di una o più infrazioni.
117
Con la loro seconda censura le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un’unica ammenda per diverse infrazioni
nel caso in cui queste ultime si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati e a parteciparvi siano,
in larga misura, le stesse imprese. Tali due condizioni sarebbero soddisfatte nel caso di specie.
118
Le ricorrenti osservano che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla propria prassi antecedente senza la minima motivazione. Infatti,
esse ritengono che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] rinunci al potere riconosciutole di infliggere un’unica ammenda per
diverse infrazioni, essa sarebbe tenuta, conformemente ai principi generali del diritto amministrativo europeo, a motivare
il mancato esercizio di tale potere. Nella fattispecie, dunque, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’art. 253 CE.
119
In seguito esse effettuano un confronto tra la decisione impugnata e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 novembre 2001 relativa
a un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 – Vitamine) (GU 2003, L 6,
pag. 1; in prosieguo: la «decisione Vitamine»). In essa, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riunito le ammende inflitte per le
diverse infrazioni in un’unica ammenda complessiva e, pertanto, avrebbe ritenuto necessario rispettare la soglia del 10% del
fatturato complessivo. Orbene, come nella decisione Vitamine, le intese della presente controversia avrebbero in comune lo
stesso contesto oggettivo e «spazio-temporale».
120
Con la loro terza censura le ricorrenti fanno valere che l’effetto dissuasivo voluto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stato conseguito
al momento dell’applicazione dell’ammenda per l’infrazione commessa sul mercato del filo industriale. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto tenerne conto nel fissare l’importo dell’ammenda che sanziona l’intesa relativa al filo destinato all’industria
automobilistica.
121
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
b) Giudizio del Tribunale
122
Il presente motivo dedotto dalle ricorrenti si fonda, in sostanza, su tre censure relative, la prima, alla violazione del
principio «nulla poena sine lege», la seconda, all’obbligo di infliggere un’ammenda unica per più infrazioni e, la terza,
all’inosservanza delle finalità giuridiche della sanzione.
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa alla violazione del principio «nulla poena sine lege» e all’eccezione di illegittimità dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
123
In primo luogo, si deve esaminare l’eccezione di illegittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23 del
regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti a tre livelli. In primo luogo, esse sostengono, in sostanza, che la nozione
stessa di infrazione di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 sarebbe
priva di chiarezza. In secondo luogo, esse fanno valere che neppure la nozione di infrazione unica e continuata sarebbe definita
in maniera chiara e che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi condizionare arbitrariamente la fissazione dell’importo dell’ammenda
mediante una divisione dei mercati sui quali sono state accertate le infrazioni parallele. In terzo luogo, esse affermano
che anche le sanzioni previste dal medesimo articolo sono poco chiare.
124
In limine occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di legalità delle pene è un corollario
del principio della certezza del diritto, il quale costituisce un principio generale del diritto comunitario ed esige, in
particolare, che ogni disciplina comunitaria, in particolare quando impone o permette di imporre sanzioni, sia chiara e precisa
affinché le persone interessate possano conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi e possano regolarsi di conseguenza
(v., in tal senso, sentenze della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1931, punto 17; 13 febbraio
1996, causa C‑143/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑431, punto 27, e sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02,
Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 66).
125
Tale principio, che appartiene alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che è stato sancito da diversi trattati
internazionali, in particolare dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), si impone sia alle norme di carattere penale che agli strumenti amministrativi specifici
che impongono o permettono di imporre sanzioni amministrative (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 novembre 1987, causa
137/85, Maizena e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4587, punto 15). Esso si applica non soltanto alle norme che stabiliscono gli elementi costitutivi
di un’infrazione, ma altresì a quelle che definiscono le conseguenze derivanti da una violazione delle prime (v., in tal senso,
sentenza della Corte 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95, X, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6609, punto 25, e sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 124, punto 67).
126
Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della CEDU:
«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso».
127
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte eur. D.U.»), da tale disposizione risulta che la legge
deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Tale condizione è soddisfatta quando il singolo può conoscere,
sulla base del testo della disposizione rilevante e, se necessario, mediante l’aiuto della sua interpretazione da parte dei
giudici, quali atti o omissioni fanno sorgere la sua responsabilità penale (v. Corte eur. D.U., sentenza Coëme e a. c. Belgio
del 22 giugno 2000,
Recueil des arrêts et décisions
, 2000‑VII, § 145) (sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 69).
128
Dalla giurisprudenza della Corte eur. D.U. risulta che, per soddisfare i requisiti dell’art. 7, n. 1, della CEDU, non si esige
che i termini delle norme in forza delle quali tali sanzioni sono inflitte siano precisi al punto da rendere prevedibili con
assoluta certezza le possibili conseguenze di una loro infrazione (sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124,
punto 71).
129
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte eur. D.U., l’esistenza di termini vaghi nella disposizione non comporta necessariamente
una violazione dell’art. 7 della CEDU e il fatto che una legge attribuisca un potere discrezionale non è di per sé in contraddizione
con l’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un siffatto potere siano definite
con chiarezza sufficiente, alla luce del fine legittimo in gioco, per fornire al singolo adeguata tutela contro l’arbitrio
(v. sentenza Corte eur. D.U., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226, § 75). Al riguardo,
oltre allo stesso testo normativo, la Corte eur. D.U. tiene conto della questione se le nozioni indeterminate utilizzate siano
state precisate da una giurisprudenza costante e pubblicata (v. Corte eur. D.U., sentenza G. c. Francia del 27 settembre 1995,
serie A n° 325-B, § 25) (sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 72).
130
Con riferimento alla legittimità dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
rispetto al principio di legalità delle pene, quale riconosciuto dal giudice comunitario in conformità alle indicazioni fornite
dalla CEDU e alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostengono le
ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale illimitato, in primo luogo, per accertare l’esistenza di
infrazioni alle regole di concorrenza, in secondo luogo, per accertare se i vari atti illeciti costituiscano un’infrazione
unica e continuata ovvero varie infrazioni autonome e, in terzo luogo, per fissare l’importo delle ammende per tali infrazioni.
131
In primo luogo, le infrazioni alle regole di concorrenza per cui la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende, in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, sono esclusivamente le infrazioni alle disposizioni
degli artt. 81 CE ovvero 82 CE. Orbene, erroneamente le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un potere discrezionale
illimitato al momento dell’accertamento di tale infrazione. Per un verso, si deve ricordare che, in linea di principio, la
questione relativa all’esistenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 81 CE e 82 CE è assoggettata ad un controllo completo
da parte del giudice comunitario (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1501, punto 144). Per altro verso, se è vero che, nel caso in cui tale accertamento implichi valutazioni economiche
o tecniche complesse, la giurisprudenza riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, quest’ultimo, comunque,
non è illimitato. Infatti, l’esistenza di un siffatto potere discrezionale non comporta che il Tribunale debba astenersi dal
controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di tale natura. In particolare, il giudice comunitario
è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza,
ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione
per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (v.,
in tal senso, sentenza Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 54, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
132
Del resto, le ricorrenti non affermano che la definizione di uno dei tipi di infrazione di cui all’art. 81 CE, consistente
in «accordi tra imprese (…) che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel (…) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione (…)», non abbia consentito loro di sapere che le intese sul
mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e quella sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica
nel SEE fossero costitutive di infrazioni ai sensi del detto art. 81 CE e implicassero quindi la loro responsabilità.
133
In secondo luogo, relativamente all’asserita assenza di criteri che consentono di stabilire se esista un’infrazione unica
e continuata ovvero varie infrazioni autonome, è giocoforza constatare che detti criteri non appaiono in quanto tali nell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 né nell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 né nell’art. 81 CE. Tuttavia, la nozione di infrazione
unica e continuata è stata utilizzata e precisata da una giurisprudenza costante e pubblicata. Criteri quali l’identità di
oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e l’identità di soggetti (identità delle imprese interessate consapevoli
di partecipare all’oggetto comune), diretti a stabilire se le infrazioni commesse si siano inserite in un «piano d’insieme»
e costituiscano quindi un’infrazione unica, sono stati elaborati nel corso degli anni nell’ambito della giurisprudenza come
quella citata al precedente punto 89.
134
È quindi per ragioni obiettive che la [OSCURATO:PERSONA] può avviare procedimenti distinti, accertare varie infrazioni distinte e
infliggere varie ammende distinte (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, cit. supra al punto 93, punto 124).
135
A tal riguardo, l’analisi del motivo diretto all’annullamento della decisione impugnata (precedente punto 53 e segg.) mostra
chiaramente che i criteri applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] per constatare l’esistenza di due infrazioni distinte sono criteri costanti
formulati dalla giurisprudenza.
136
Benché alcuni criteri lascino alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, il sindacato di tale potere discrezionale esercitato
dal giudice comunitario ha permesso tuttavia, in particolare, secondo giurisprudenza costante e pubblicata, di precisare alcune
nozioni. È il caso, segnatamente, della definizione del mercato di prodotti e del mercato geografico, che è stata applicata
nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] e per la quale quest’ultima ha dovuto procedere a valutazioni economiche complesse. Come
osservato nell’ambito dell’analisi del primo motivo (precedente punto 53 e segg.), la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto attenersi, nell’esercizio
del suo potere discrezionale, ai criteri fissati dalla giurisprudenza quali la sostituibilità dal punto di vista dell’offerta
e quella dal punto di vista della domanda.
137
Inoltre, in un’ottica di trasparenza e ai fini di una maggiore certezza del diritto per le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA]
ha pubblicato la comunicazione sulla definizione del mercato in cui indica i criteri applicati al fine di definire il mercato
in questione per ogni caso di specie. Al riguardo, adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione,
che esse verranno da quel momento in poi applicate alle fattispecie cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio
del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, a pena di essere eventualmente sanzionata a titolo di violazione
di principi giuridici generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, la comunicazione
sulla definizione del mercato, pur non costituendo il fondamento normativo della decisione impugnata, stabilisce in modo generale
e astratto i criteri che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per stabilire l’esistenza di uno o più mercati, ai fini dell’accertamento
dell’esistenza di una o più infrazioni, e garantisce, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese
(v., in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e
C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 211 e 213). Ne consegue che la comunicazione sulla
definizione del mercato ha contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], già
risultanti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
138
A tal riguardo, dai nn. 4 e 5 della comunicazione sulla definizione del mercato emerge che «la [OSCURATO:PERSONA] intende accrescere
la trasparenza della sua politica e dei suoi processi decisionali in materia di politica di concorrenza» e che «[l]a maggiore
trasparenza consentirà inoltre alle imprese ed ai loro consulenti di prevedere più agevolmente se esiste la possibilità che
la [OSCURATO:PERSONA] esprima delle obiezioni sotto il profilo della concorrenza in un determinato caso. Le imprese potrebbero quindi
tenerne conto ai fini delle proprie decisioni interne, per esempio quando contemplano l’eventualità (…) di concludere determinati
accordi».
139
Quindi, alla luce dei diversi elementi sopra rilevati, un operatore avveduto, avvalendosi se necessario dell’assistenza legale,
può prevedere con sufficiente precisione il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] applicherà al fine di accertare, per determinati comportamenti
di un’impresa, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata ovvero di varie infrazioni autonome.
140
In terzo luogo, con riferimento all’asserzione relativa alla mancanza di chiarezza delle sanzioni previste dall’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto
sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale illimitato per la fissazione delle ammende
per violazione delle regole di concorrenza (v., per analogia, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto
74).
141
Infatti, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 limitano il potere discrezionale
della [OSCURATO:PERSONA]. Da un lato, tali disposizioni prevedono un criterio oggettivo in base al quale, per ogni impresa o associazione
di imprese, l’ammenda inflitta non può eccedere il 10% del fatturato. Pertanto, l’ammenda che può essere inflitta ha un tetto
massimo determinabile e assoluto, calcolato in rapporto a ciascuna impresa, per ciascuna ipotesi di infrazione, cosicché l’importo
massimo dell’ammenda che può essere inflitta a una determinata impresa è quantificabile anticipatamente. Dall’altro, l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, che completa l’art. 23, n. 2, dello stesso regolamento,
impone alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare le ammende in ogni singolo caso «[tenendo] conto oltre che della gravità dell’infrazione,
anche della sua durata» (v., per analogia, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 75).
142
Se è vero che il criterio oggettivo del tetto massimo dell’ammenda e i criteri soggettivi della gravità e della durata dell’infrazione
lasciano alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, si tratta nondimeno di criteri che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di
adottare sanzioni tenendo conto del grado di illegittimità del comportamento di cui trattasi. Si deve pertanto ritenere, a
questo punto, che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, pur lasciando
alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale, definiscano i criteri e i limiti ad essa imposti nell’esercizio del suo potere
in materia di ammende (v., per analogia, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 76).
143
Si deve inoltre osservare che, per stabilire ammende ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2,
del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare i principi generali del diritto, in particolare i principi della
parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v., per analogia,
sentenze del Tribunale Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 77, e 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 41).
144
Occorre altresì aggiungere che, ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 31 del regolamento n. 1/2003, la Corte e il Tribunale
hanno una competenza giurisdizionale anche di merito sui ricorsi proposti avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA]
fissa ammende e possono, quindi, non solo annullare le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], ma anche eliminare, ridurre o
aumentare l’ammenda inflitta. Pertanto, la prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] è soggetta al pieno controllo del giudice
comunitario (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit supra al punto 143, punto 41).
Tale sindacato è esercitato dal giudice comunitario nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dall’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 ed ha in particolare permesso, secondo una giurisprudenza costante
e pubblicata, di precisare le nozioni indeterminate che poteva contenere l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nozioni riprodotte
nell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 124, punto 79).
145
Peraltro, in base ai criteri stabiliti nell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, da ultimo, nell’art. 23, nn. 2 e 3, del
regolamento n. 1/2003 e precisati nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato una prassi
amministrativa nota e accessibile. Benché la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funga, di per sé, da contesto normativo
per le ammende in materia di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punto 87 e giurisprudenza ivi citata), tuttavia, in forza del principio della parità
di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] non può trattare situazioni analoghe in maniera differenziata o situazioni diverse nella stessa
maniera, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, causa
106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 309).
146
Inoltre, si deve tener conto del fatto che, in un’ottica di trasparenza e ai fini di una maggiore certezza del diritto per
le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3;
in prosieguo: gli «orientamenti», nei quali indica il metodo di calcolo che essa si è prefissata per ogni caso di specie.
Le considerazioni espresse al precedente punto 137 relative alla comunicazione sulla definizione del mercato valgono anche
per gli orientamenti. Infatti, adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse
verranno da quel momento in poi applicate alle fattispecie cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio
del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, a pena di essere eventualmente sanzionata a titolo di violazione
di principi giuridici generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento. Inoltre, gli orientamenti,
pur non costituendo il fondamento normativo della decisione impugnata, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia
che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte dalla decisione impugnata
e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 137, punti 211 e 213). Ne consegue che l’adozione degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], rientrando
nel contesto normativo imposto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, da ultimo, dall’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 1/2003, ha contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale già risultante da tali disposizioni
(v., in tal senso e per analogia, sentenza Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 124, punto 82).
147
Alla luce dei diversi elementi sopra rilevati, quindi, un operatore avveduto, avvalendosi se necessario dell’assistenza legale,
può prevedere con sufficiente precisione il metodo e l’ordine di grandezza delle ammende nelle quali può incorrere per un
dato comportamento. Il fatto che tale operatore non sia in grado di conoscere con precisione, in anticipo, il livello delle
ammende che la [OSCURATO:PERSONA] deciderà di infliggere nel singolo caso di specie non può costituire una violazione del principio
di legalità delle pene, tenuto conto del fatto che, in base alla gravità delle infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a
sanzionare, gli obiettivi di repressione e di dissuasione giustificano l’intento di evitare che le imprese siano in grado
di valutare i vantaggi che esse trarrebbero dalla loro partecipazione ad un’infrazione tenendo conto, in anticipo, dell’importo
dell’ammenda che verrebbe loro inflitta a causa di tale comportamento illecito (sentenze Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 124, punto 83, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 143, punto 45).
148
A tale riguardo, anche se le imprese non sono in grado di conoscere in anticipo con precisione il livello delle ammende che
la [OSCURATO:PERSONA] deciderà di infliggere nel singolo caso di specie, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 253 CE, nella decisione
di infliggere un’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire una motivazione, in particolare quanto al livello dell’ammenda
inflitta e al metodo scelto al riguardo, e ciò malgrado il fatto che il contesto della decisione sia generalmente noto. Questa
motivazione deve rivelare, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire agli interessati
di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di valutare l’opportunità di adire il giudice comunitario
e, eventualmente, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo (sentenze Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 124, punto 84, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 143, punto 46).
149
Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento fondato sull’esistenza di un’unica infrazione e al conseguente superamento
della soglia del 10% del fatturato, occorre ricordare, da un lato, che dall’esame del motivo diretto all’annullamento della
decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso nel senso dell’esistenza di due infrazioni distinte.
Orbene, come è stato ricordato al precedente punto 94, l’accertamento di una pluralità di infrazioni può comportare l’applicazione
di varie ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del
regolamento n. 1/2003. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva a priori infliggere un’ammenda per ogni singola infrazione e non era
obbligata, prima facie, a infliggere un’unica ammenda complessiva.
150
Dall’altro lato, si deve determinare se l’importo totale delle ammende inflitte a un’impresa autrice di diverse infrazioni
possa superare la soglia del 10%. A tale proposito, si deve ricordare che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003 dispongono che, per ciascuna impresa e associazione di imprese partecipanti all’infrazione,
l’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. Tali disposizioni
non si riferiscono alla somma delle diverse ammende inflitte a una società. Se le ricorrenti hanno effettivamente commesso
infrazioni distinte, è irrilevante il fatto che le infrazioni vengano accertate con più decisioni o con un’unica decisione,
dal momento che l’unica questione rilevante è se si tratti effettivamente di infrazioni distinte. Quindi, la qualificazione
di talune condotte illecite come condotte costitutive di un’unica e medesima infrazione o come una pluralità di infrazioni
incide, in linea di principio, sulla sanzione che può essere inflitta, dal momento che la constatazione di una pluralità di
infrazioni può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti dall’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso e per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] II, cit.
supra al punto 93, punto 118, e BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 91, punto 158).
151
Ne deriva che, infliggendo due ammende i cui importi addizionati superino la soglia del 10% del fatturato delle ricorrenti,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna violazione del principio «nulla poena sine lege».
152
Dalle considerazioni che precedono risulta che le censure relative alla violazione del principio «nulla poena sine lege» e
all’eccezione di illegittimità sollevata con riferimento all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del
regolamento n. 1/2003 devono essere respinte.
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa all’obbligo di infliggere un’ammenda unica per diverse infrazioni
153
Deve essere respinto l’argomento dedotto in subordine dalle ricorrenti secondo cui, anche in presenza di due infrazioni distinte,
avrebbe dovuto essere imposta un’unica ammenda complessiva.
154
E’ vero che dalla giurisprudenza si ricava che la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un’unica ammenda per diverse infrazioni (sentenze
del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑755, punto 236; 15 marzo 2000, cause riunite
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95
a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 4761, e 30 settembre
2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 265).
155
Tuttavia, si tratta di una facoltà che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato in alcune circostanze, segnatamente quando le infrazioni
rientravano in un piano strategico comune coerente (v., in tal senso, sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 154, punti 4761-4764, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 154, punto 236), quando vi era un’unità di infrazioni
(v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 127) ovvero quando le infrazioni accertate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] si concretavano nello
stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio di informazioni
e quando a tali infrazioni avevano partecipato quasi sempre le stesse imprese (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6
aprile 1995, causa T‑144/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 92). L’esame del primo motivo ha dimostrato
che siffatte circostanze non ricorrevano nel caso di specie.
156
Da tale giurisprudenza non può neppure dedursi l’esistenza di una prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale quest’ultima
si sarebbe imposta di avvalersi automaticamente della possibilità di infliggere un’ammenda unica nel caso di una pluralità
di infrazioni, né che sarebbe stata tenuta a motivare la ragione per cui essa non vi avrebbe fatto ricorso. Detta giurisprudenza
tende piuttosto a mostrare che la prassi consistente nell’infliggere un’ammenda unica rappresenta un’eccezione, poiché essa
viene seguita solo in determinate circostanze.
157
A tale proposito, neppure le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] invocate dalle ricorrenti sono idonee a far emergere una prassi del
genere. Infatti, tanto nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001 relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE]
(Caso COMP/36.264 – Mercedes-Benz) (GU 2002, L 257, pag. 1), in particolare al punto 253, quanto nella decisione Vitamine,
citata al precedente punto 119 (punti 711 e 775), le varie infrazioni constatate hanno dato luogo ad ammende con importi diversi,
i quali sono stati poi sommati al fine di stabilire l’importo totale dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto proceduto a
infliggere diverse ammende che sono state successivamente sommate. In ogni caso, la stessa prassi decisionale anteriore della
[OSCURATO:PERSONA] non funge da contesto giuridico di riferimento per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è
definito esclusivamente dal regolamento n. 17, dal regolamento n. 1/2003 e dagli orientamenti (v., in tal senso e per analogia,
sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 234, e Michelin/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 154, punto 254).
158
Pertanto, deve essere respinto l’argomento relativo a un’asserita prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] consistente, da un lato,
nell’infliggere un’unica ammenda globale in caso di infrazioni distinte e, dall’altro, nell’applicare la soglia del 10% del
fatturato complessivo dell’impresa interessata all’importo finale dell’ammenda, quale risulta dalla somma delle differenti
ammende inflitte per ciascuna specifica infrazione commessa dall’impresa in questione.
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa all’inosservanza delle finalità giuridiche della sanzione
159
Le ricorrenti sostengono erroneamente che, nell’infliggere l’ammenda per l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria
automobilistica nel SEE, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare l’effetto dissuasivo ottenuto con la condanna a un’ammenda
per l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici.
160
Infatti, lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] legittimamente persegue fissando l’importo di un’ammenda è volto a garantire
l’osservanza, da parte delle imprese, delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività
all’interno dell’Unione europea o del SEE (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑64/02, Heubach/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5137,
punto 181). Nell’ipotesi di una pluralità di infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] può giustamente ritenere che un siffatto scopo non
possa essere raggiunto mediante la semplice imposizione di una sanzione per una delle infrazioni.
161
Pertanto, tale censura deve essere respinta.
162
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo relativo all’inosservanza del limite superiore della sanzione, di
cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23 del regolamento n. 1/2003, deve essere respinto in quanto infondato.
2.
Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo alla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità
in sede di applicazione dell’ammenda
a) Argomenti delle parti
163
Le ricorrenti fanno valere numerose censure a sostegno del loro motivo relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda e
alla violazione del principio della parità di trattamento in sede di applicazione dell’ammenda stessa.
164
In primo luogo, per quanto attiene alla violazione del principio di proporzionalità, le ricorrenti affermano, in primo luogo,
che nel determinare le ammende la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della notevole differenza di dimensioni tra le imprese
interessate, sebbene gli orientamenti la obbligassero a ciò. Erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento esclusivamente
al fatturato realizzato dalle imprese sul mercato interessato dall’infrazione. Quindi, l’ammenda inflitta alle ricorrenti
rappresenterebbe il 13,7% del fatturato mondiale del gruppo, mentre quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe soltanto il 2,3%
del suo fatturato mondiale. Rispetto a concorrenti importanti come la [OSCURATO:PERSONA], l’Amann ritiene di essere soltanto una media
impresa.
165
In secondo luogo, il principio di proporzionalità sarebbe stato violato in quanto il principio di parità della sanzione di
cui al punto 1 A, settimo comma, degli orientamenti sarebbe stato a sua volta violato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato
la capacità economica o contributiva delle imprese, che si misurerebbe con riferimento ai loro fatturati complessivi.
166
In terzo luogo, il «sistema di forfetizzazione» istituito dagli orientamenti sarebbe anormalmente sfavorevole per le piccole
e medie imprese, circostanza che sarebbe confermata dal membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per le questioni di concorrenza
nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.
167
In quarto luogo, l’ammenda che è stata loro inflitta sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla dimensione del mercato.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato i principi del carattere appropriato della pena e quello della proporzionalità. Le ricorrenti
ricordano, infatti, che le decisioni che comminano un’ammenda perseguono obiettivi tanto repressivi quanto preventivi e che
le pene non possono quindi eccedere quanto necessario per garantire la «risocializzazione» dell’autore. Ne conseguirebbe che,
quanto più il fatturato interessato dall’infrazione è ridotto rispetto al fatturato complessivo di un’impresa, tanto più la
sanzione deve essere lontana dal limite del 10%.
168
Inoltre, le ricorrenti deducono, cifre alla mano, una violazione del principio della parità di trattamento tra loro e la [OSCURATO:PERSONA],
in relazione tanto all’importo di base dell’ammenda quanto all’importo finale della stessa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe
affatto tenuto conto delle modeste dimensioni dell’Amann da un punto di vista assoluto e, per quanto riguarda il filo industriale,
da un punto di vista relativo, e avrebbe quindi commesso un errore di diritto inserendola nello stesso gruppo della [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una posizione economica preponderante,
ma non avrebbe indicato nella decisione impugnata il modo in cui ne ha tenuto conto.
169
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a tenere conto delle dimensioni delle altre imprese coinvolte, dal momento che le dimensioni
e la potenza economica delle imprese costituiscono elementi di valutazione di pari valore che dovrebbero, unitamente ad altri
criteri, essere presi in considerazione nell’ambito della fissazione dell’importo dell’ammenda.
170
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di proporzionalità
171
Va rilevato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è
opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni
deve essere determinata in funzione di numerosi fattori ed è necessario non attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza
sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica in tale contesto che la
[OSCURATO:PERSONA] deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione
della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata
(sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punti 226-228).
– Quanto all’argomento relativo alla mancata considerazione delle dimensioni del mercato
172
Le ricorrenti addebitano erroneamente alla [OSCURATO:PERSONA] di aver fissato ammende sproporzionate rispetto alle dimensioni dei
mercati interessati.
173
Infatti, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere alle
imprese ammende il cui importo non superi il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente per
ciascuna impresa che abbia partecipato all’infrazione. Per determinare l’importo dell’ammenda entro tale limite, tale disposizione
prescrive, al suo n. 3, che si tenga conto della gravità e della durata dell’infrazione. Inoltre, conformemente agli orientamenti,
la [OSCURATO:PERSONA] fissa l’importo di partenza in funzione della gravità dell’infrazione tenendo conto della natura stessa dell’infrazione,
del suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e dell’estensione del mercato geografico.
174
Quindi, né il regolamento n. 1/2003 né gli orientamenti prevedono che l’importo delle ammende debba essere stabilito direttamente
in relazione alle dimensioni del mercato rilevante, essendo tale fattore soltanto uno dei diversi elementi da considerare.
Tale contesto normativo, di per sé, non impone quindi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni limitate del mercato
dei prodotti (v., per analogia, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137,
punto 148).
175
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, nel valutare la gravità di un’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di un gran numero
di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari
della stessa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 155, punto 120). Fra tali elementi
che testimoniano la gravità di un’infrazione non si può escludere che possano figurare, a seconda dei casi, le dimensioni
del mercato del prodotto interessato.
176
Di conseguenza, se le dimensioni del mercato possono costituire un elemento da prendere in considerazione per accertare la
gravità dell’infrazione, la loro importanza varia in funzione del tipo di infrazione e delle circostanze particolari dell’infrazione
in questione.
177
Nel caso di specie, l’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica è consistita essenzialmente
nella fissazione di obiettivi di prezzo per i prodotti di base venduti ai clienti dell’industria automobilistica europea,
nello scambio di informazioni sui prezzi applicabili a taluni clienti, nell’accordo sulla fissazione di obiettivi di prezzi
minimi per tali clienti e nell’accordo diretto a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale
(decisione impugnata, punti 215 e 420). Quanto all’infrazione sul mercato del filo industriale, essa si è esplicata essenzialmente
nello scambio di informazioni sensibili sui listini di prezzo e/o sui prezzi imposti ai singoli clienti, nell’intesa sugli
aumenti dei prezzi e/o obiettivi di prezzo, nell’evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale
e nello spartirsi i clienti (decisione impugnata, punti 99-125 e 345).
178
Siffatte pratiche costituiscono restrizioni orizzontali del tipo «cartello di prezzi» ai sensi degli orientamenti e sono quindi
«molto gravi» per natura. A tal riguardo, si deve osservare che le ricorrenti non contestano il carattere molto grave dell’infrazione
commessa per un periodo di due anni sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE, da un lato, né la
natura molto grave di quella commessa per più di dieci anni sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici,
dall’altro. In tale contesto, la modesta dimensione dei mercati in questione, ammesso che risulti accertata, riveste un’importanza
minore rispetto all’insieme degli altri elementi che attestano la gravità dell’infrazione.
179
In ogni caso, si deve tener conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le infrazioni dovessero essere considerate
molto gravi ai sensi degli orientamenti, i quali, per siffatti casi, dispongono che la [OSCURATO:PERSONA] possa «prevedere» un importo
di partenza che superi EUR 20 milioni. Tuttavia, per quanto attiene all’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria
automobilistica, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un importo di partenza, determinato in funzione della gravità dell’infrazione,
di EUR 5 milioni per le ricorrenti e di EUR 1,3 milioni per le altre imprese (decisione impugnata, punti 432-435). Del pari,
relativamente all’infrazione sul mercato del filo industriale, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un importo di partenza pari a EUR 14
milioni per le imprese appartenenti alla prima categoria (tra cui l’Amann), a EUR 5,2 milioni per quella rientrante nella
seconda categoria, a EUR 2,2 milioni per quelle comprese nella terza categoria e a EUR 0,1 milioni per quella compresa nella
quarta categoria (decisione impugnata, punto 358).
180
Ne deriva che gli importi di partenza, utilizzati come base per il calcolo delle ammende inflitte alle ricorrenti, corrispondevano
a un importo nettamente inferiore a quello che, sulla base degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto «prevedere» per
infrazioni molto gravi.
181
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere l’argomento delle ricorrenti relativo al carattere sproporzionato
delle ammende inflitte alle ricorrenti, tenuto conto delle dimensioni del mercato del filo destinato all’industria automobilistica
nel SEE, da una parte, e di quelle del mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, dall’altra.
– Quanto all’argomento relativo all’esclusiva considerazione del fatturato sui mercati interessati dalle infrazioni
182
Erroneamente le ricorrenti fanno valere una violazione del principio di proporzionalità per l’asserita ragione che la [OSCURATO:PERSONA]
si sarebbe fondata esclusivamente sul fatturato delle imprese sui mercati interessati per i prodotti in questione al fine
di determinare l’importo di partenza delle ammende e che essa non avrebbe tenuto conto delle differenti dimensioni delle imprese
interessate.
183
In primo luogo, quanto alla censura mossa alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi fondata sul fatturato delle imprese interessate sui
mercati rilevanti, si deve osservare che, per la determinazione dell’importo di partenza delle ammende, fissato in funzione
della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario procedere a un trattamento differenziato delle imprese
coinvolte nei cartelli al fine di tener conto dell’effettiva capacità economica delle colpevoli di pregiudicare sensibilmente
la concorrenza nonché al fine di fissare l’ammenda ad un livello tale da garantire un sufficiente effetto dissuasivo. Essa
ha aggiunto che era necessario tener conto del peso specifico di ciascuna impresa e quindi dell’effettivo impatto sulla concorrenza
del comportamento illecito di ciascuna. Ai fini della valutazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basarsi sul
fatturato realizzato da ogni impresa sui mercati in questione per i prodotti interessati dalle intese.
184
Di conseguenza, come osservato al precedente punto 179, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese interessate in due categorie
per quanto attiene all’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica. Le ricorrenti, tenuto conto
del loro fatturato pari a EUR 8,55 milioni, sono state inserite nella prima categoria. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tenuto
conto del loro fatturato compreso tra EUR 1 e 3 milioni, sono state inserite nella seconda categoria. Per quanto attiene all’infrazione
sul mercato del filo industriale, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese in quattro categorie. L’Amann e la [OSCURATO:PERSONA], tenuto
conto del loro fatturato compreso tra EUR 14 e 18 milioni, sono state inserite nella prima categoria. La BST, tenuto conto
del suo fatturato compreso tra EUR 5 e 8 milioni, è stata inserita nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del loro fatturato compreso tra EUR 2 e 4 milioni, sono state inserite nella terza categoria e la
Zwicky, tenuto conto del suo fatturato compreso tra EUR 0 e 1 milione, è stata inserita nella quarta categoria.
185
Alla luce delle suesposte considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un importo di partenza, determinato in funzione della
gravità dell’infrazione, pari a EUR 5 milioni per le ricorrenti relativamente alla prima infrazione (decisione impugnata,
punti 432-435) e a EUR 14 milioni per l’Amann relativamente alla seconda infrazione (decisione impugnata, punti 356-358).
186
Occorre osservare, anzitutto, che gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del
fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, e a condizione che la scelta
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia viziata da un errore manifesto di valutazione, gli orientamenti non ostano a che tali
fatturati siano presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi
generali del diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite
T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181; in prosieguo
la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I», punto 195). Il fatturato, quindi, può essere preso in considerazione in sede di esame degli elementi
di valutazione, che sono la capacità economica effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli
altri operatori, in particolare ai consumatori, e la determinazione dell’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire
un carattere sufficientemente dissuasivo. [OSCURATO:PERSONA] può parimenti prenderlo in considerazione quando valuta il peso specifico
e dunque l’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora
esista una disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (sentenza
del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 82).
187
Relativamente alla scelta che la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare tra l’uno e/o l’altro fatturato, risulta dalla giurisprudenza
che, nell’ambito dell’analisi della capacità economica effettiva delle società colpevoli di pregiudicare sensibilmente la
concorrenza svolta al fine di fissare l’importo di un’ammenda per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, che implica
una valutazione della reale importanza di tali imprese sul mercato interessato, vale a dire del loro influsso su quest’ultimo,
il fatturato complessivo fornisce solo una visione incompleta dello stato dei fatti. Non si può escludere, infatti, che un’impresa
potente avente una moltitudine di attività differenti sia presente soltanto in modo accessorio su uno specifico mercato di
prodotti. Allo stesso modo, non si può escludere che un’impresa con una posizione importante su un mercato geografico extracomunitario
disponga soltanto di una debole posizione sul mercato comunitario o su quello del SEE. In tali ipotesi, il semplice fatto
che l’impresa in questione realizzi un fatturato complessivo importante non significa necessariamente che essa eserciti un
influsso determinante sul mercato di cui trattasi. Tale è il motivo per cui, se è vero che i fatturati di un’impresa realizzati
sui mercati rilevanti non possono essere determinanti per concludere che essa fa parte di un gruppo economico potente, detti
fatturati sono però rilevanti al fine di determinare l’influsso che l’impresa in questione ha potuto esercitare sul mercato
(v., in tal senso, sentenze del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑52/02, SNCZ/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5005, punto 65,
e causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5057, punto 152).
188
In tal senso, risulta da una giurisprudenza costante che la parte del fatturato corrispondente alle merci oggetto dell’infrazione
può fornire una giusta indicazione dell’entità dell’infrazione sul mercato rilevante (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 186, punto 91, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 196). Infatti, tale fatturato può fornire una giusta indicazione della responsabilità di ciascuna
impresa sui detti mercati, dal momento che esso costituisce un elemento obiettivo tale da fornire il giusto metro della nocività
della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza e rappresenta dunque un valido indicatore della capacità
di ciascuna impresa interessata ad arrecare un danno.
189
Alla luce di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di proporzionalità privilegiando, al momento
della fissazione degli importi di base stabiliti nell’ambito del calcolo delle ammende inflitte alle ricorrenti, i fatturati
realizzati sui mercati interessati e per i prodotti di riferimento.
190
In secondo luogo, alla luce di tali considerazioni, non è neppure pertinente la censura rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver
preso in considerazione, nel fissare l’importo delle ammende, le dimensioni delle imprese interessate determinate dal loro
fatturato complessivo.
191
Infatti, si deve ricordare che gli orientamenti prevedono la necessità di prendere in considerazione la capacità economica
effettiva degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori,
e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantire un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto
comma). Gli stessi orientamenti aggiungono che, nei casi che riguardano molte imprese, come i cartelli, può essere opportuno
ponderare l’importo di partenza generale in modo da tener conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza
del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nelle
dimensioni delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazioni, e in modo da adattare conseguentemente tale importo
secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (punto 1 A, sesto comma) (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 186, punto 81).
192
Inoltre, come osservato al precedente punto 186, gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato
in funzione del fatturato complessivo realizzato dalle imprese interessate, ma non ostano neppure a che un siffatto fatturato
sia preso in considerazione ai fini di tale calcolo, nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso punto della presente
sentenza.
193
Nel caso di specie, come osservato ai precedenti punti 183-189, la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di fare riferimento al fatturato
sui mercati in questione per stabilire la capacità di ciascuna impresa interessata di arrecare un danno era coerente e obiettivamente
giustificata. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] perseguiva parimenti uno scopo dissuasivo, rendendo nota la propria intenzione di
penalizzare in maniera più severa le imprese che avevano partecipato ad un cartello su un mercato su cui esse avevano un peso
rilevante.
194
Ne deriva che deve essere parimenti respinto l’argomento relativo al carattere sproporzionato dell’ammenda rispetto ai rispettivi
fatturati complessivi delle ricorrenti. Queste ultime, infatti, non possono validamente concludere che sussista una sproporzione
nell’importo finale dell’ammenda inflitta, dal momento che l’importo di partenza delle loro ammende è giustificato alla luce
dei criteri adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la valutazione dell’importanza di ciascuna delle imprese sul mercato rilevante
(v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto
304, e 5 dicembre 2006, causa T‑303/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4567, punto 185).
– Sul «sistema di forfetizzazione» previsto dagli orientamenti
195
Le censure mosse dalle ricorrenti nei confronti del «sistema di forfettizzazione» previsto dagli orientamenti non sono pertinenti.
196
Infatti, secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende inflitte ai diversi
partecipanti ad un’intesa, il metodo consistente nella ripartizione dei membri dell’intesa stessa in diverse categorie, che
comporta una determinazione a forfait dell’importo di partenza stabilito per le imprese appartenenti ad una stessa categoria,
ancorché conduca ad ignorare le differenze di dimensioni tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, non può essere censurato
purché siano rispettati i principi di proporzionalità e della parità di trattamento (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003,
causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 385; 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punti 83-85, e 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 150). Purché siano
rispettati tali principi, non è compito del Tribunale pronunciarsi sull’opportunità di un siffatto sistema, anche nell’ipotesi
in cui esso dovesse svantaggiare le imprese di dimensioni inferiori. Il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità
sull’esercizio del potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia, deve infatti limitarsi a controllare che
la ripartizione dei membri dell’intesa in categorie sia coerente e oggettivamente giustificata, senza sostituire subito la
sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 15 marzo 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 157).
– [OSCURATO:PERSONA] mancata considerazione dello status di «media impresa» delle ricorrenti
197
L’argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare il fatto che le ricorrenti erano medie imprese è irrilevante.
198
Infatti, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], non essendo tenuta ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi
stabiliti sulla base del fatturato delle imprese interessate, non è nemmeno tenuta ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte
ammende a varie imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo
per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo
o al loro fatturato realizzato sul mercato del prodotto rilevante (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1681, punto 202).
199
A tal riguardo occorre precisare che l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 non impone neppure che, qualora vengano inflitte
ammende a più imprese implicate in una medesima infrazione, l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa di dimensioni piccole
o medie non sia superiore, in termini di percentuale del fatturato, a quello delle ammende inflitte alle imprese più grandi.
Infatti, risulta dalla disposizione suddetta che, tanto per le imprese di dimensioni piccole o medie quanto per le imprese
di dimensioni superiori, per determinare l’importo dell’ammenda occorre prendere in considerazione la gravità e la durata
dell’infrazione. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] infligga alle imprese implicate in una medesima infrazione ammende giustificate, per
ciascuna di esse, in rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, non può addebitarsi alla detta istituzione il fatto
che, per talune di queste imprese, l’importo dell’ammenda sia superiore, in proporzione al fatturato, a quello di altre imprese
(v., per analogia, sentenze 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 198, punto 203, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 194, punto 174).
200
[OSCURATO:PERSONA], quindi, non è tenuta a ridurre le ammende qualora le imprese coinvolte siano piccole e medie imprese. La dimensione
dell’impresa, infatti, viene già presa in considerazione attraverso il tetto massimo fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché in virtù delle disposizioni degli orientamenti. A parte tali
considerazioni relative alle dimensioni, non vi è alcuna ragione di trattare le piccole e medie imprese diversamente dalle
altre imprese. Il fatto che le imprese coinvolte siano piccole e medie imprese non le esonera dal loro dovere di rispettare
le regole di concorrenza (v., per analogia, sentenza SNCZ/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 187, punto 84).
201
Alla luce di tutti questi motivi, deve essere parimenti respinto l’argomento relativo all’asserita violazione del principio
di parità della sanzione.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio della parità di trattamento
202
Relativamente all’asserita violazione del principio della parità di trattamento, si deve osservare che la ripartizione per
categorie deve rispettare il principio secondo cui è vietato trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni
diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. In quest’ottica gli orientamenti
prevedono, al punto 1 A, sesto comma, che una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo
tipo di infrazione possa, in particolare, giustificare una diversificazione al fine della valutazione della gravità dell’infrazione.
203
La suddivisione in gruppi potrebbe costituire violazione del principio della parità di trattamento o perché, tra i vari gruppi,
vengono trattate in maniera diversa imprese che si trovano in una situazione analoga o perché, in seno ad ogni singolo gruppo,
vengono trattate in modo identico imprese che si trovano in situazioni diverse. Nel caso di specie, le ricorrenti denunciano
la sussistenza di entrambe le ipotesi: la prima nell’ambito dell’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica,
la seconda nell’ambito dell’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici. Occorre quindi esaminare
se tali differenze di trattamento tra le imprese sussistano e se siano eventualmente obiettivamente giustificate (v., in tal
senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 196, punti 407 e 408).
204
È pacifico che esiste una differenza significativa di dimensioni tra le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA]. Dal momento che ad esse è stato
applicato, per quanto riguarda l’intesa sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica nel SEE, un importo di
partenza diverso in ragione del loro inserimento in due categorie differenti e, per quanto riguarda l’intesa sul mercato del
filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, un importo di partenza identico in ragione del loro inserimento nel medesimo
gruppo, si deve valutare se la differenza di trattamento possa essere oggettivamente giustificata dalla preminenza attribuita
all’importanza rispettiva delle imprese sul mercato in questione (derivante dal fatturato realizzato sul mercato rilevante
per il prodotto interessato) rispetto alle dimensioni delle imprese (determinate dal fatturato complessivo).
205
A tale riguardo, il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare che era stato coerente e obiettivamente giustificato inquadrare
in uno stesso gruppo varie imprese, una delle quali aveva un fatturato complessivo nettamente, se non addirittura «notevolmente»,
inferiore a quello delle altre imprese, sulla base dei loro fatturati sul mercato interessato e delle loro quote di mercato
molto simili, e applicare loro un importo di partenza specifico identico. In quelle circostanze, si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA]
non avesse affatto violato il principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 186, punti 104-115, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 187, punti 155-158).
206
Occorre trarre la medesima conclusione nel caso di specie. Infatti, come precedentemente osservato, per quanto attiene al
mercato del filo destinato all’industria automobilistica, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] sono state inquadrate rispettivamente nella
prima e nella seconda categoria sulla base del rilievo che il fatturato realizzato dalle ricorrenti su tale mercato era all’incirca
cinque volte maggiore di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, per quanto attiene al mercato del filo industriale, l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA]
sono state inquadrate nella stessa categoria perché i loro fatturati realizzati su tale mercato erano molto simili. È quindi
coerente e obiettivamente giustificato aver raggruppato dette imprese su tale base.
207
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
208
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere respinto il motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità
e della parità di trattamento.
3.
Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta per l’intesa
relativa al filo industriale
a) Argomenti delle parti
209
L’Amann sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli orientamenti inquadrandola nella stessa categoria della [OSCURATO:PERSONA].
210
Infatti, anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe differenziato le imprese fondandosi esclusivamente sui fatturati realizzati nel
2000 con i prodotti oggetto dell’intesa sul mercato del filo industriale. Orbene, essa avrebbe trascurato il fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito l’insieme delle quote della [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1999 e che, pertanto, al suo fatturato si sarebbe
dovuto sommare quello della [OSCURATO:PERSONA] in sede di differenziazione.
211
Inoltre, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a indicare le forcelle di fatturato per tali due imprese (EUR 2-4 milioni
per l’una, EUR 14-18 milioni per l’altra), l’Amann non ha ritenuto di essere in grado di determinare l’esatto importo di tali
fatturati. Orbene, secondo l’Amann, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare con estrema cura l’importo di partenza dell’ammenda
dal momento che, nel complesso, il sistema del calcolo forfettario delle ammende previsto dagli orientamenti non tiene conto
delle differenze di dimensioni tra le imprese. L’Amann osserva che il metodo utilizzato per inquadrare le imprese nei diversi
gruppi deve essere corretto, coerente e non discriminatorio. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe osservato tali obblighi derivanti
dal principio della parità di trattamento. L’Amann ritiene inoltre che, disponendo soltanto delle forbici di fatturati, essa
non è in grado di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto in modo corretto, coerente e non discriminatorio alla determinazione
dell’importo di partenza dell’ammenda. A tale proposito, essa invoca altresì una violazione dell’art. 253 CE.
212
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito al fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione un’importanza
sproporzionata rispetto agli altri criteri di valutazione.
213
[OSCURATO:PERSONA] conclude che tale motivo è infondato.
b) Giudizio del Tribunale
214
In primo luogo, si deve prendere in esame la censura dell’Amann secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proceduto in modo
corretto, coerente e non discriminatorio all’inquadramento delle imprese nei diversi gruppi e alla determinazione dell’importo
di partenza dell’ammenda.
215
Occorre respingere anzitutto l’argomento dell’Amann secondo il quale, in sede di differenziazione degli importi di base, la
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], le cui quote erano state acquisite integralmente dalla [OSCURATO:PERSONA]
dal settembre 1999.
216
Infatti, nella sua risposta dell’11 aprile 2005 alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che,
dal settembre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] non si è occupata della gestione operativa dell’impresa né ha realizzato alcun fatturato. Quindi,
il fatturato di EUR 14-18 milioni dell’anno 2000 realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei
paesi nordici comprende al contempo l’attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA] e l’attività della [OSCURATO:PERSONA] acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] nel
settembre 1999 e, pertanto, non può essere messo in discussione.
217
Si deve poi ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha reputato necessario procedere ad un trattamento differenziato delle imprese coinvolte
nel cartello al fine di tener conto dell’effettiva capacità economica dei colpevoli di pregiudicare sensibilmente la concorrenza
nonché di fissare l’ammenda ad un livello che ne garantisca un’adeguata efficacia dissuasiva. Essa ha aggiunto che era necessario
tener conto del peso specifico della condotta illecita di ciascuna impresa e quindi del suo effettivo impatto sulla concorrenza
(decisione impugnata, punti 354 e 355). Ai fini della valutazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basarsi sul
fatturato realizzato da ogni impresa sul mercato del filo industriale relativo all’ultimo anno dell’infrazione, vale a dire
il 2000, come risultante dalla tabella contenuta nel punto 356 della decisione impugnata.
218
Di conseguenza, come già esposto al precedente punto 184, essa ha suddiviso le imprese in quattro categorie, ha inquadrato
l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria e ha stabilito un importo di partenza di EUR 14 milioni per tali due imprese.
219
Al riguardo, nell’ambito del suo controllo di legittimità dell’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale
deve limitarsi a controllare che tale ripartizione sia coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 196, punto 157 e giurisprudenza ivi citata).
220
Occorre al riguardo considerare che una ripartizione delle imprese in quattro categorie è una maniera ragionevole di prendere
in considerazione la loro importanza relativa sul mercato al fine di stabilire l’importo di partenza, purché non porti ad
una rappresentazione grossolanamente alterata dei mercati in questione. Nella fattispecie il metodo della [OSCURATO:PERSONA], consistente
nello stabilire le categorie in funzione dei fatturati realizzati sul mercato in questione per il prodotto interessato, rispettivamente
pari a EUR 14-18 milioni, EUR 5-8 milioni, EUR 2-4 milioni e EUR 0-1 milione, non può, a priori, essere considerato privo
di coerenza interna.
221
Le censure mosse dall’Amann al metodo utilizzato per la determinazione delle categorie e la fissazione dell’importo di partenza
dell’ammenda per ciascuna di esse sono tanto più infondate in considerazione del fatto che, per quanto attiene alla categoria
di inquadramento dell’Amann, l’importo di EUR 14 milioni scelto come importo di partenza per il calcolo dell’ammenda era il
meno elevato di tale categoria.
222
A tale riguardo, deve essere respinto l’argomento dell’Amann secondo cui essa non avrebbe dovuto trovarsi nella stessa categoria
della [OSCURATO:PERSONA] per l’asserita ragione che i loro rispettivi fatturati sul mercato del filo industriale presenterebbero una differenza
di almeno due milioni di euro e che imprese che presentavano la stessa differenza erano state inquadrate in categorie differenti.
Infatti, va osservato che, nella sentenza 14 luglio 2005, causa C‑57/02 P, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6689, punti
74-80), alla quale fa giustamente riferimento la [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ammesso nella stessa categoria imprese la cui differenza
tra le quote di mercato era più grande di quella esistente nel caso di specie.
223
Infine, sulla base delle considerazioni svolte ai precedenti punti 182-194, si deve respingere l’argomento dell’Amann relativo
al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un’importanza sproporzionata al fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti
oggetto dell’infrazione rispetto agli altri criteri di valutazione.
224
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in maniera corretta, coerente e non discriminatoria all’inquadramento delle imprese
nei differenti gruppi e alla determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
225
In secondo luogo, l’Amann deduce erroneamente la violazione dell’obbligo di motivazione sulla base del rilievo che essa aveva
a disposizione soltanto forbici di fatturati e non poteva pertanto conoscere in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avesse determinato
gli importi di partenza in funzione di detti fatturati.
226
Infatti, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che, nella determinazione dell’importo dell’ammenda in caso di infrazione
alle regole di concorrenza, le essenziali esigenze di forma cui risponde l’obbligo di motivazione risultano rispettate qualora
la [OSCURATO:PERSONA] indichi, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e
la durata dell’infrazione (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1521). Tali esigenze non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare
nella sua decisione i dati in forma numerica relativi al metodo di calcolo delle ammende, fermo restando comunque che la [OSCURATO:PERSONA]
non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare a far uso del proprio potere discrezionale.
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a svariate imprese, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere
valutata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di
elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia
dissuasiva delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente
in considerazione (sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da
C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punti 464 e 465).
227
Nel caso di specie, si ricava dalle considerazioni sin qui esposte che le condizioni imposte dalla giurisprudenza sono state
rispettate, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver valutato la gravità dell’infrazione applicando i criteri degli orientamenti
e di aver poi inquadrato le imprese in funzione della loro importanza sul mercato determinata dal loro fatturato realizzato
sullo stesso mercato e stabilendo un importo di partenza che tiene conto dell’estensione del mercato geografico in questione.
228
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto il suo obbligo di motivazione indicando forbici di fatturati sufficientemente
strette da permettere all’Amann di determinare in che modo la [OSCURATO:PERSONA] avesse fissato gli importi di partenza, pur nel
rispetto dei segreti commerciali.
229
Pertanto, alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.
230
Di conseguenza, il motivo relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta per l’intesa relativa
al filo industriale deve essere respinto in quanto infondato.
4.
Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo al calcolo erroneo della durata dell’infrazione sul mercato del filo industriale
a) Argomenti delle parti
231
Secondo l’Amann, il calcolo della durata dell’infrazione è erroneo.
232
In primo luogo, la durata dell’infrazione che essa avrebbe commesso sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi
nordici sarebbe stata di undici anni, e non di undici anni e nove mesi. La sua ultima partecipazione all’infrazione risalirebbe
alla riunione del 16 gennaio 2001 e non a quella del 18 settembre 2001, come confermerebbe il punto 147 della decisione impugnata.
Quindi, l’importo di partenza dell’ammenda avrebbe dovuto subire un aumento massimo del 110% e non del 115%.
233
Inoltre l’Amann sottolinea che, anche qualora la si dovesse ritenere coinvolta negli accordi in questione dopo il 16 gennaio
2001, sulla base dei contatti bilaterali ritenuti sussistenti dalla [OSCURATO:PERSONA], ciò varrebbe solo fino al maggio 2001. L’infrazione
sarebbe durata quindi per un periodo massimo di undici anni e quattro mesi.
234
In secondo luogo, invocando a tale riguardo varie decisioni della [OSCURATO:PERSONA], l’Amann sostiene che non si sarebbe dovuto
tenere conto del primo anno dell’infrazione nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
235
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare il suo potere discrezionale per aumentare, in applicazione del punto
1 B, secondo comma, degli orientamenti, l’importo di partenza applicando ad esso una percentuale molto inferiore al 10% per
ogni anno di infrazione, dal momento che, a priori, i prezzi del filo destinato all’industria tessile non sarebbero idonei,
o lo sarebbero molto poco, ad arrecare un pregiudizio durevole ai consumatori, dal momento che la quota rappresentata dal
costo del filo rappresenterebbe soltanto lo 0,15% dei costi dei prodotti finali.
236
[OSCURATO:PERSONA] contesta la totalità delle censure e, pertanto, chiede che il motivo venga respinto in quanto infondato.
b) Giudizio del Tribunale
237
Conformemente all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere
in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese responsabili di violazioni delle regole
di concorrenza.
238
Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti distinguono tra le infrazioni di breve
durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l’importo di base applicato in considerazione della gravità
non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali
il detto importo può essere maggiorato del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque
anni), per le quali l’importo in questione può essere maggiorato del 10% per ciascun anno (punto 1 B, primo comma, primo-terzo
trattino).
239
Dal punto 359 della decisione impugnata si ricava che l’Amann ha partecipato all’intesa sul mercato del filo industriale nel
Benelux e nei paesi nordici dal gennaio 1990 al settembre 2001, vale a dire per un periodo di infrazione di 11 anni e 9 mesi.
Tale periodo corrisponde a un’infrazione di lunga durata. L’importo di partenza della sua ammenda è stato di conseguenza maggiorato
del 115% in considerazione della durata dell’infrazione (punto 360 della decisione impugnata).
240
In primo luogo, il fatto che l’Amann non abbia partecipato alla riunione multilaterale del 18 settembre 2001 non basta a dimostrare
che essa abbia rinunciato a partecipare all’infrazione dopo il 16 gennaio 2001, data dell’ultima riunione multilaterale a
cui essa era presente.
241
Si potrebbe concludere per la cessazione definitiva della partecipazione all’intesa solo se essa avesse pubblicamente preso
le distanze dal contenuto dell’intesa nel corso della riunione del 16 gennaio 2001, cosa che essa non ha fatto (v., in tal
senso, sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑791, punto 85, e BPB
de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 145, punto 203).
242
Inoltre, come menzionato al punto 99 della decisione impugnata, l’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei
paesi nordici era organizzata al contempo mediante riunioni multilaterali e bilaterali. Orbene, l’Amann ha effettivamente
avuto contatti bilaterali regolari dopo il 16 gennaio 2001. Dal punto 151 della decisione impugnata si ricava, infatti, che
l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA] si sono inviate messaggi di posta elettronica al fine di scambiarsi informazioni sui prezzi, circostanza
che l’Amann non mette peraltro in discussione.
243
Il fatto che gli ultimi messaggi di posta elettronica siano datati maggio 2001 non permette di ritenere che l’Amann abbia
posto fine alla sua partecipazione all’infrazione a partire dal giugno 2001.
244
A tale riguardo si deve osservare che, come ricordato al precedente punto 27, l’intesa si è esplicata nello scambio di informazioni
sui prezzi, sulle riduzioni e sui prezzi speciali e in accordi sui futuri listini dei prezzi, sulle riduzioni e sui prezzi
speciali nonché in accordi volti a evitare di farsi concorrenza sul prezzo a vantaggio del fornitore abituale e di spartirsi
i clienti. Il semplice fatto, ammesso che sia dimostrato, che l’Amann abbia cessato, a seguito di tali messaggi del maggio
2001, di comunicare informazioni agli altri partecipanti all’intesa non dimostra che essa abbia cessato di parteciparvi (v.,
in tal senso, sentenza 27 settembre 2006, causa T‑329/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3255, punto 252).
245
Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore di calcolo applicando una maggiorazione del 5% all’importo di partenza
dell’ammenda inflitta all’Amann per la sua partecipazione all’infrazione posteriormente alla riunione multilaterale del 16
gennaio 2001.
246
In secondo luogo, la modalità di calcolo consistente nel non prendere in considerazione il primo anno di infrazione al momento
della maggiorazione dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione non possiede le caratteristiche di una prassi costante
della [OSCURATO:PERSONA]. Nelle più recenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA], infatti, detta modalità di calcolo ha smesso di trovare
applicazione. Va inoltre constatato, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che le decisioni dedotte dall’Amann a sostegno della propria
argomentazione riguardano infrazioni di durata media (fino a cinque anni) e quindi non sono affatto rivelatrici di un’asserita
prassi decisionale costante della [OSCURATO:PERSONA] in caso di infrazioni di lunga durata. Inoltre, nel fissare l’importo delle
ammende, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (v.,
in tal senso, sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 154, punto 292).
247
Inoltre, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. supra al punto 186, punto 133), invocata dall’Amann, emerge al contrario
che dalle disposizioni del punto 1 B degli orientamenti non risulta affatto che il primo anno di infrazione non debba essere
calcolato. Infatti, è disposto unicamente che non si applichino maggiorazioni per le infrazioni di breve durata, in genere
inferiori ad un anno. È praticata invece una maggiorazione per le infrazioni più durature, la quale, ad esempio, può raggiungere
il 50% qualora la durata dell’infrazione sia compresa tra uno e cinque anni. Il Tribunale ha aggiunto che quest’ultima disposizione
non prevede una maggiorazione automatica del 10% annuo per le infrazioni di durata media, ma lascia, a tal riguardo, un margine
discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, lo stesso vale per il punto 1 B, terzo trattino, degli orientamenti, concernente
le infrazioni di lunga durata, il quale prevede soltanto che la maggiorazione possa essere pari al 10% annuo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 133 e 134). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata, la ragione che aveva indotto
il Tribunale a concludere che non doveva essere applicato un aumento del 10% è connessa soltanto alle peculiarità del caso
di specie, vale a dire che, nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato, senza alcuna giustificazione, un quantum
del 40% nei confronti di talune imprese per un’infrazione protrattasi per cinque anni, mentre aveva adottato una maggiorazione
del 30% nei confronti della ricorrente per un’infrazione durata due anni e dieci mesi.
248
In terzo luogo, l’Amann fa valere erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avvalsa del suo potere discrezionale applicando
automaticamente il tasso massimo di maggiorazione del 10% per anno d’infrazione e, quindi, non tenendo conto del fatto che,
a priori, i prezzi del filo industriale non sono idonei, o lo sono molto poco, ad arrecare un pregiudizio durevole nei confronti
del consumatore.
249
Si deve ricordare che, benché il punto 1 B, primo comma, terzo trattino, degli orientamenti non stabilisca una maggiorazione
automatica del 10% annuo per le infrazioni di durata media, esso riconosce al riguardo un potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA]
(sentenze del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 396, e BPB/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 89, punto 362).
250
Nel caso di specie, si ricava dal precedente punto 239 che, all’atto dell’aumento dell’importo delle ammende stabilito in
funzione della durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato le regole che si era imposta negli orientamenti. Alla
luce degli elementi del caso di specie, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente esercitato il potere discrezionale
conferitole maggiorando l’ammenda del 10% per ogni anno nel quale si è protratta l’infrazione.
251
Emerge altresì da una costante giurisprudenza che un aumento dell’importo dell’ammenda in funzione della durata non è limitato
all’ipotesi in cui sussista un nesso diretto tra la durata e un danno maggiore apportato agli obiettivi comunitari sanciti
dalle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98,
Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punto 106, e Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 154, punto 278).
252
Nel caso di specie, emerge dai punti 347-351 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti pregiudizievoli
concreti dell’intesa sul mercato interessato. Essa ha concluso che era difficile misurarli con precisione, ma che l’impatto
degli accordi collusori era senza dubbio reale.
253
Alla luce della giurisprudenza e tenendo conto degli elementi del caso di specie, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non
sia incorsa in un manifesto errore di valutazione maggiorando l’ammenda del 10% per ogni anno di infrazione.
254
Di conseguenza, il motivo relativo al calcolo erroneo della durata dell’infrazione sul mercato del filo industriale deve essere
respinto.
5.
Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti riguardanti l’infrazione
sul mercato del filo industriale
a) Argomenti delle parti
255
L’Amann invoca il beneficio di una circostanza attenuante in applicazione del punto 3, settimo trattino, degli orientamenti,
fondata sulla sua decisione unilaterale di rinunciare all’infrazione di propria iniziativa e precedentemente ai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene, infatti, di non aver più partecipato ad alcuna riunione dopo quella del 16 gennaio 2001
e di aver posto fine a ogni contatto bilaterale a partire dal mese di marzo 2001. A tal riguardo, essa sottolinea che, non
essendosi avvalsa del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, la giurisprudenza secondo la quale sono gli interventi
della [OSCURATO:PERSONA] a dover indurre le imprese di cui trattasi a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali non osta
al riconoscimento di una circostanza attenuante. In questo modo, l’Amann ritiene di essersi esposta al rischio di sanzioni
da parte dei suoi concorrenti, in particolare della [OSCURATO:PERSONA]. Lungi dall’essere teorico, tale rischio di ritorsioni sarebbe del
resto dimostrato dai messaggi di posta elettronica scambiati con il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe stato confermato
dalla BST nel corso dell’udienza del 19 e 20 luglio 2004. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe peraltro astenuta dall’esame di tali dichiarazioni,
violando in questo modo l’obbligo di chiarimento dei fatti ad essa imposto.
256
Peraltro, facendo valere che la cessazione dell’infrazione sarebbe stata già presa in considerazione al momento della valutazione
della durata, la [OSCURATO:PERSONA] non considererebbe il fatto che la durata oggettiva di un’infrazione deve essere tenuta distinta
dall’aspetto soggettivo della fine della stessa. La considerazione di un comportamento quale circostanza attenuante non dovrebbe
essere esclusa per la ragione che lo stesso ha effetti positivi per l’impresa sotto il profilo della durata dell’infrazione.
257
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.
b) Giudizio del Tribunale
258
Va ricordato, anzitutto, che gli orientamenti prevedono, al punto 3, la riduzione dell’importo di base per «circostanze attenuanti»
quali il ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione, la non applicazione di fatto degli
accordi collusori, l’aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] e altre circostanze
non espressamente menzionate.
259
Occorre parimenti constatare che tale testo non elenca in modo imperativo le circostanze attenuanti che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
tenuta a prendere in considerazione. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] conserva un certo potere discrezionale per valutare in
maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti (sentenza
del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2395, punto 326). Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non
può affatto essere obbligata ad accordare, nell’ambito del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione
di un’infrazione manifesta, indipendentemente se tale cessazione abbia avuto luogo prima o dopo i suoi interventi (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] II, cit. supra al punto 93, punto 292).
260
Si deve inoltre sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, l’aver posto fine alle infrazioni alle regole di concorrenza
dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA], come previsto dal terzo trattino del punto 3 degli orientamenti, può logicamente costituire
una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese di cui trattasi siano state indotte a porre
fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione. Infatti, appare chiaro che tale disposizione
mira a indurre le imprese a cessare immediatamente i loro comportamenti anticoncorrenziali quando la [OSCURATO:PERSONA] avvia un’indagine
nei loro confronti. Una riduzione di ammenda a tale titolo non può essere applicata nel caso in cui una decisione definitiva
di porre fine all’infrazione sia già stata adottata da tali imprese anteriormente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] ovvero
nel caso in cui l’infrazione sia già terminata prima di tale data. Quest’ultima ipotesi viene sufficientemente presa in considerazione
nell’ambito del calcolo della durata del periodo di infrazione assunto a carico (v., in tal senso, sentenza della Corte 25
gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 158; sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa
T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punti 280 e 281, e 12 dicembre 2006, BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 91, punto 128).
261
Peraltro, va osservato che l’Amann fonda il suo diritto a beneficiare di circostanze attenuanti sul fatto di avere deciso
unilateralmente, subito dopo la riunione del 16 gennaio 2001, di non partecipare più ad altre riunioni e di porre fine a ogni
contatto bilaterale. Orbene, come constatato supra al punto 240 e segg., dopo tale riunione multilaterale l’Amann ha continuato
a partecipare a riunioni bilaterali.
262
Per gli stessi motivi, deve essere parimenti respinto l’argomento dell’Amann secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto il ruolo
di capofila nell’intesa e avrebbe formulato minacce nei suoi confronti a seguito della decisione di non partecipare più all’infrazione.
A tal riguardo, l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dell’obbligo di chiarimento dei fatti imposto alla [OSCURATO:PERSONA]
è inconferente. Infatti, come risulta dal precedente punto 261, è inesatto il presupposto di partenza della ricorrente secondo
cui essa avrebbe posto fine alla partecipazione all’infrazione dopo la riunione del 16 gennaio 2001. Essa non può pertanto
validamente affermare che la cessazione dell’infrazione dopo tale riunione abbia comportato la sua esposizione a ritorsioni
da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non può invocare una qualsivoglia violazione dell’obbligo di chiarimento dei fatti a tal
riguardo.
263
Infine, anche supponendo che l’Amann abbia posto fine prima all’infrazione, dalla giurisprudenza citata risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
conserva un certo potere discrezionale per valutare in maniera globale l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo
delle ammende a titolo di circostanze attenuanti e non può affatto essere obbligata ad accordare una siffatta riduzione dell’ammenda
per la cessazione di un’infrazione manifesta prima dei suoi interventi.
264
Pertanto il presente motivo deve essere respinto.
6.
Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’erroneo calcolo dell’importo di partenza e dell’importo di base dell’ammenda
inflitta per l’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica
a) Argomenti delle parti
265
In primo luogo, le ricorrenti denunciano una fissazione arbitraria dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta per l’infrazione
sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica. Infatti, la decisione impugnata non consentirebbe di conoscere
i criteri con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato detto importo né su quale base essa ha stabilito le categorie. Infatti, gli
importi di partenza (EUR 5 milioni per le ricorrenti e EUR 1,3 milioni per le altre imprese coinvolte) non corrisponderebbero
precisamente ai differenti fatturati realizzati con il prodotto oggetto dell’intesa.
266
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe poi spiegato il motivo per il quale, diversamente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], essa considerava
le ricorrenti come un’unità di imprese. A tal proposito, le asserzioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esercizio di una forte influenza
dell’Amann sulla [OSCURATO:PERSONA] prima dell’acquisizione della maggioranza delle quote di quest’ultima non sarebbero convincenti. Secondo
le ricorrenti, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere valutata allo stesso modo di quella delle ricorrenti.
Le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla comunicazione degli addebiti sarebbero altresì dirette a dimostrare
che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sottovalutato l’importanza della «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]». Orbene, le ricorrenti sostengono che non è escluso
che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente inquadrato tali imprese, essa avrebbe ottenuto un altro importo di partenza. Alla
luce di tali osservazioni, la decisione impugnata non sarebbe motivata.
267
La risposta della [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe il suo errore di logica, poiché la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata presa
in considerazione solo fino all’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1999 e, in seguito a detta acquisizione, essa
ha considerato soltanto il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe dovuto imputare alla [OSCURATO:PERSONA] anche il fatturato realizzato
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1999. L’importo di tale fatturato sarebbe stato pari a circa EUR 6 milioni. Pertanto, le ricorrenti criticano
il fatto che l’importo di partenza che è stato loro applicato fosse pari a EUR 5 milioni (la somma dei loro fatturati ammontava
a EUR 8,55 milioni), mentre l’importo di partenza applicato alla [OSCURATO:PERSONA] era di soli EUR 1,3 milioni (il suo fatturato si aggirava
intorno a EUR 6 milioni). Esse denunciano altresì il fatto che l’inquadramento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia portato
a prendere in considerazione i loro fatturati complessivi per l’intero periodo, mentre quello della [OSCURATO:PERSONA] non è stato più
considerato nell’ambito della fissazione dell’importo dell’ammenda, a partire dalla sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA].
268
In secondo luogo, il calcolo dell’importo di base in funzione della durata dell’infrazione, dal maggio/giugno 1998 al 15 maggio
2000, vale a dire un anno e undici mesi, e il conseguente aumento dell’importo di partenza dell’ammenda del 15% sarebbero
erronei.
269
Secondo le ricorrenti, mancano le prove dello svolgimento di una riunione nel maggio/giugno 1998 e di una loro partecipazione
ad essa. Esse osservano che l’unica prova sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] si fonda è rappresentata dalla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla
richiesta di informazioni. Orbene, tale risposta della [OSCURATO:PERSONA] poggerebbe solo su una nota di un ex collaboratore. Lo svolgimento
di tale riunione sarebbe quindi sostenuto soltanto sulla base di «voci» e l’autenticità della nota farebbe sorgere dubbi che
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sciogliere effettuando verifiche. Secondo le ricorrenti, la prima riunione è avvenuta soltanto
nel giugno 1999. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di fornire alcuna indicazione in merito a tale riunione e la [OSCURATO:PERSONA] non
sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni precise relative alla sua partecipazione. Tenuto conto delle incertezze esistenti
in merito a tale riunione, le ricorrenti contestano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver affatto tentato di far luce sul luogo
in cui si sarebbe svolta tale riunione. Esse ritengono dunque che il calcolo dell’importo di base dell’ammenda si sarebbe
dovuto fare soltanto a partire dal 15 aprile 1999.
270
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
b) Giudizio del Tribunale
271
In primo luogo, si deve esaminare l’argomento relativo alla fissazione arbitraria dell’importo di partenza dell’ammenda.
272
A tal proposito, si deve rilevare che gli orientamenti prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione
in quanto tale, sulla base della quale può essere fissato un «importo di partenza generale». La gravità dell’infrazione è
quindi determinata sulla scorta di elementi oggettivi quali la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato
se lo stesso è misurabile e l’estensione del mercato geografico rilevante. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione è
analizzata sulla base di vari elementi soggettivi. Sono prese in considerazione, quindi, le caratteristiche dell’impresa interessata,
in particolare le sue dimensioni e la sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo
di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un «importo di partenza specifico». Ai fini
della determinazione dell’importo di base si tiene conto, in terzo luogo, della durata dell’infrazione così come, in quarto
luogo, delle circostanze aggravanti e attenuanti che consentono di valutare in particolare la gravità relativa della partecipazione
all’infrazione di ciascuna impresa interessata.
273
Per quanto riguarda, più in dettaglio, gli elementi soggettivi valutati nella fissazione dell’importo di partenza, gli orientamenti
prevedono la necessità di prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare
un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello
tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).
274
Secondo gli stessi orientamenti, nei casi che coinvolgono più imprese, tipo i cartelli, può essere opportuno ponderare l’importo
di partenza generale, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento
configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle
imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione, ed adattare conseguentemente l’importo di partenza generale secondo
le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (punto 1 A, sesto comma) (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 186, punto 81).
275
Occorre rilevare che gli orientamenti non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo
o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano neppure a che tali fatturati
siano presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali
del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano. Il fatturato può essere preso in considerazione al momento
della valutazione dei diversi elementi elencati precedentemente ai punti 269 e 270 (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 186, punto 82, e [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 186, punto 195).
276
Nel caso di specie, si ricava dai punti 418 e segg. della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato le disposizioni
degli orientamenti. Essa ha infatti considerato la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato nonché l’estensione
del mercato geografico rilevante. Alla luce di tali elementi, essa ha definito l’infrazione come molto grave pur precisando,
al punto 428 della decisione impugnata, che nel fissare l’importo dell’ammenda essa avrebbe tenuto conto delle piccole dimensioni
del mercato interessato.
277
Successivamente, come nell’ambito dell’intesa sul mercato del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, essa ha reputato
necessario procedere ad un trattamento differenziato delle imprese coinvolte nel cartello del filo destinato all’industria
automobilistica al fine di tener conto dell’effettiva capacità economica dei colpevoli di pregiudicare sensibilmente la concorrenza
nonché di fissare l’ammenda ad un livello che ne garantisca una sufficiente efficacia deterrente. Essa ha aggiunto che era
necessario tener conto del peso specifico del comportamento illecito di ogni impresa e quindi dell’effettivo impatto sulla
concorrenza. Ai fini della valutazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di basarsi sul fatturato realizzato sul
mercato rilevante per il prodotto interessato dall’intesa (decisione impugnata, punti 430-432).
278
Di conseguenza, essa ha suddiviso le imprese in due categorie. L’Amann e la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della somma del fatturato
pari a EUR 8,55 milioni, sono state inquadrate nella prima categoria. [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del loro
fatturato stimato tra EUR 1 e 3 milioni, sono state inquadrate nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato un importo
di partenza, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di EUR 5 milioni per l’Amann e la [OSCURATO:PERSONA] e di EUR 1,3
milioni per la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (decisione impugnata, punti 432-435).
279
Come sottolineato ai precedenti punti 216-221, il Tribunale, nell’ambito del suo controllo di legittimità dell’esercizio del
potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], deve limitarsi a controllare che tale ripartizione sia coerente e obiettivamente giustificata
(v. sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 196, punto 157 e giurisprudenza ivi citata).
280
A tale proposito, si deve considerare che una ripartizione delle imprese in due categorie è una maniera ragionevole di prendere
in considerazione la loro importanza relativa sul mercato al fine di stabilire l’importo di partenza, purché non porti ad
una rappresentazione grossolanamente alterata del mercato in questione. Nel caso di specie, il metodo della [OSCURATO:PERSONA] consistente
nello stabilire categorie in funzione dei fatturati realizzati sul mercato in questione per il prodotto interessato non può,
a priori, essere considerato privo di coerenza interna.
281
In ordine alla determinazione in quanto tale dell’importo di partenza, si deve considerare che la scelta dell’importo di EUR 5
milioni per le imprese rientranti nella prima categoria non può essere definita arbitraria e non oltrepassa i limiti dell’ampio
potere discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone in materia. Tale cifra, infatti, è stata determinata sulla base delle categorie
che, a loro volta, sono state validamente stabilite, come constatato ai precedenti punti 277 e 278. Inoltre, la cifra di EUR 5
milioni scelta come importo di partenza è inferiore al fatturato della ricorrente assunto come riferimento per la prima categoria.
282
Alla luce di tali considerazioni, le ricorrenti affermano erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito le due categorie e
ha calcolato l’importo di partenza dell’ammenda in modo arbitrario.
283
È inoltre irrilevante la censura mossa alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver considerato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come un’«unità di imprese»
e di non avere, pertanto, addizionato i loro fatturati. Infatti, dalla decisione impugnata (punti 40 e 67) si ricava che la
[OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel settembre 1999. Quest’ultima costituiva quindi un’impresa avente autonoma personalità
giuridica e, in quanto tale, poteva essere considerata personalmente responsabile dell’infrazione commessa per il periodo
compreso tra maggio/giugno 1998 e settembre 1999. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione impugnata emerge che essa ha partecipato
all’infrazione dall’8 giugno 1999 al 15 maggio 2000 e, pertanto, che essa poteva essere considerata personalmente responsabile
dei suoi comportamenti configuranti infrazione.
284
Quindi, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non occorreva sommare i fatturati della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e
inquadrare queste ultime nella prima categoria.
285
Va osservato, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] relativo al solo anno 1999. Orbene, sarebbe
corretto aggiungere a tale fatturato la quota di quello della [OSCURATO:PERSONA] per i mesi da ottobre a dicembre 1999, vale a dire i
3/12 del fatturato annuale della [OSCURATO:PERSONA]. Il fatturato della [OSCURATO:PERSONA], quindi, avrebbe dovuto subire un aumento compreso tra
EUR 250 000 e 750 000. Tuttavia, tale errore di calcolo non mette affatto in discussione l’inquadramento delle ricorrenti
nella prima categoria, né l’importo di partenza che era stato loro applicato. Infatti, le ricorrenti non smentiscono la constatazione
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 323 e 433 della decisione impugnata, secondo la quale esse dovevano essere considerate
come un’«unità di imprese» e, in quanto tali, la [OSCURATO:PERSONA] ha sommato, giustamente, i loro rispettivi fatturati.
286
Deve infine essere respinto l’argomento relativo a una violazione dell’art. 253 CE sulla base del rilievo che, da un lato,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato il motivo per il quale, diversamente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], essa considerava
le ricorrenti come un’«unità di imprese» e, dall’altro, la determinazione e il calcolo dell’importo di partenza sarebbero
incomprensibili.
287
Infatti, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato chiaramente ai punti 323 e 433 della decisione impugnata le ragioni per le
quali le ricorrenti dovevano essere considerate come un’«unità di imprese». Dall’altro, come osservato al precedente punto
226, l’obbligo di motivazione non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare nella sua decisione i dati relativi alla modalità di
calcolo delle ammende, fermo restando comunque che la [OSCURATO:PERSONA] non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di
formule aritmetiche, rinunciare ad esercitare il proprio potere discrezionale.
288
Nella fattispecie, come si ricava dai precedenti punti 276-278, la [OSCURATO:PERSONA] ha perfettamente adempiuto il suo obbligo di
motivazione indicando, ai punti 418 e segg. della decisione impugnata, gli elementi di valutazione che le hanno permesso di
misurare la gravità dell’infrazione.
289
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo ad un’erronea fissazione dell’importo di base dell’ammenda, in
ragione di un’erronea determinazione della durata dell’infrazione, dagli atti del fascicolo si ricava che la prima riunione
relativa al mercato del filo destinato all’industria automobilistica non si è svolta nel giugno 1999 come sostenuto dalle
ricorrenti, bensì nel maggio/giugno 1998.
290
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l’Amann menziona espressamente l’esistenza di tale riunione e afferma
che essa ha permesso ai partecipanti di stabilire un primo contatto tra di loro, di scambiarsi informazioni su alcuni prezzi
e di manifestare la loro intenzione di fissare i prezzi per un periodo che non sarebbe stato superiore a sei mesi.
291
Si deve pertanto ritenere che tale argomento sia privo di fondamento in fatto.
292
Inoltre, l’addebito mosso alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver potuto determinare con certezza se la riunione si fosse tenuta in maggio
o in giugno è irrilevante dal momento che il calcolo della durata dell’infrazione è stato effettuato a partire dal mese di
giugno, il quale rappresenta un punto di partenza più favorevole alle ricorrenti.
293
Alla luce di tali considerazioni, il motivo relativo al calcolo erroneo dell’importo di partenza e dell’importo di base dell’ammenda
deve essere respinto.
7.
Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’asserita omessa considerazione della mancata attuazione dell’intesa riguardante
il filo destinato all’industria automobilistica
a) Argomenti delle parti
294
Le ricorrenti sostengono che le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’impatto dell’infrazione sul mercato sono erronee.
Infatti, la decisione impugnata non avrebbe accertato l’effettiva attuazione degli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa
riguardante il filo destinato all’industria automobilistica. I documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le proprie affermazioni
relative all’effettiva attuazione dell’intesa sarebbero invocati solamente come prove dell’esistenza di riunioni tra i partecipanti.
La stessa [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe, al punto 427 della decisione impugnata, di aver incontrato difficoltà nell’accertamento
dell’attuazione dell’intesa.
295
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto aumenti di prezzo al suo cliente, la
[OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti hanno sottolineato che tale aumento corrispondeva alla loro politica individuale dei prezzi
e non era connessa agli accordi. A tal riguardo, alle ricorrenti non è stato accordato il diritto ad essere sentite su tale
punto, dedotto per la prima volta nella decisione impugnata, e ritengono pertanto che esso non possa essere utilizzato quale
prova dell’attuazione dell’intesa.
296
Le ricorrenti invocano l’obbligo che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, in sede di valutazione della gravità dell’infrazione,
di tutti gli elementi che possono essere determinanti ai fini dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. A tal riguardo,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto sussistente una circostanza attenuante che mitigava la pena anche in controversie nelle quali
gli accordi sarebbero stati attuati soltanto in parte. Essendo ancora più rilevante, nel caso di specie, la mancata attuazione,
le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prenderla in considerazione conformemente alla sua prassi decisionale
e, pertanto, avrebbe dovuto accordare loro il beneficio di una circostanza attenuante in forza del punto 3, secondo trattino,
degli orientamenti, ovvero avrebbe dovuto tenerne conto nell’ambito della determinazione della gravità dell’infrazione.
297
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
b) Giudizio del Tribunale
298
In limine, si deve osservare che dal punto 233 della decisione impugnata emerge che, nel corso della riunione del 9 luglio
1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che essa avrebbe tentato di aumentare i prezzi applicati al suo cliente, la [OSCURATO:PERSONA].
Dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] risulta altresì che un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha telefonato a un rappresentante della
[OSCURATO:PERSONA] per confermargli che l’aumento era stato realizzato. Infine, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] conferma di aver aumentato
i suoi prezzi, ma sostiene che tale aumento non è affatto scaturito da un accordo.
299
In primo luogo, le ricorrenti affermano erroneamente che il riferimento all’aumento dei prezzi applicati alla [OSCURATO:PERSONA]
non è stato mai richiamato nella comunicazione degli addebiti e che, pertanto, esse non hanno avuto l’occasione di replicare
allo stesso. Un siffatto argomento risulta privo di fondamento in fatto dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] vi aveva fatto esplicito
riferimento ai punti 192 e 201 della comunicazione degli addebiti.
300
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente constatato un’attuazione dell’accordo fondandosi sul citato aumento dei prezzi
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione del 9 luglio 1999 relative
alla sua intenzione di aumentare i prezzi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la conversazione telefonica tra quest’ultima
e la [OSCURATO:PERSONA] che annuncia la concretizzazione di tale intenzione e la conferma da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tale aumento nell’ambito
del procedimento amministrativo costituiscono, a tal riguardo, una sufficiente serie di indizi. Spetterebbe dunque alle ricorrenti
dimostrare che l’aumento dei prezzi non rappresentava affatto l’applicazione di un accordo, ciò che esse hanno omesso di fare
limitandosi a invocare la loro «politica individuale in materia di prezzi».
301
In terzo luogo, relativamente agli effetti dell’infrazione, al punto 427 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato
che gli accordi collusivi erano stati attuati e avevano avuto un impatto sul mercato di riferimento nonché per il prodotto
interessato «anche se è difficile misurare con precisione tale impatto». Si deve ricordare che, in materia di concorrenza,
l’onere della prova dell’esistenza di effetti di un’infrazione sul mercato, che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] quando ne tiene conto
nell’ambito del calcolo dell’ammenda in rapporto alla gravità dell’infrazione, è meno pesante di quello su essa gravante quando
deve dimostrare l’esistenza in quanto tale di un’infrazione nel caso di un’intesa. In effetti, per tener conto dell’impatto
concreto dell’intesa sul mercato è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca «valide ragioni per tenerne conto» (sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 171, punto 161). L’aumento dei prezzi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] rappresenta quindi, di per
sé, un’ottima ragione per tener conto dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato.
302
In quarto luogo, dalle considerazioni sin qui esposte risulta che le ricorrenti non possono affatto rivendicare il beneficio
della circostanza attenuante vertente sulla non applicazione effettiva degli accordi.
303
Ne consegue che il motivo deve essere respinto.
8.
Sul motivo relativo alla violazione del diritto ad essere sentiti e dei diritti della difesa
a) Argomenti delle parti
304
Due censure sono dedotte a sostegno di tale motivo. La prima censura è relativa alla violazione del diritto ad essere sentiti,
la seconda censura è relativa alla violazione dei diritti della difesa.
305
In primo luogo, l’Amann ritiene che il suo diritto ad esser sentita, sancito dall’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003,
sia stato violato. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato sui documenti citati al punto 116 della decisione impugnata una
parte importante della sua decisione riguardante talune riduzioni. Orbene, in tale contesto, nella comunicazione degli addebiti
tali documenti e le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero stati portati a conoscenza dell’Amann. Tali documenti
non potrebbero dunque essere utilizzati come prove di una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE. L’Amann afferma,
infatti, che la semplice presenza di tali documenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità di consultarli nell’ambito
dell’accesso al fascicolo non possono essere sufficienti a garantire il rispetto del diritto ad essere sentiti.
306
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe parimenti violato il suo diritto ad essere sentita basandosi su addebiti in merito ai quali essa non
avrebbe avuto l’occasione di presentare le sue osservazioni. Infatti, la decisione impugnata farebbe riferimento a una discussione
vertente sulla diminuzione delle riduzioni in Svezia, il 19 settembre 2000, per fondare l’addebito di uno scambio di informazioni
sulle riduzioni e di un accordo per diminuirle. Orbene, la comunicazione degli addebiti non conterrebbe alcuna indicazione
in merito ad accordi siffatti riguardanti la Svezia, ma evocherebbe piuttosto accordi simili per la Finlandia. L’Amann constata
che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, al punto 116 della decisione impugnata, di aver menzionato per errore la Finlandia anziché
la Svezia nella comunicazione degli addebiti. Essa ritiene quindi di non essere stata sentita su tale punto. [OSCURATO:PERSONA]
affermerebbe erroneamente che l’Amann avrebbe potuto dedurre dal documento citato nella comunicazione degli addebiti che si
trattava di un addebito riguardante la Svezia. Il documento in questione, vale a dire un messaggio di posta elettronica del
10 ottobre 2000, infatti, sarebbe stato menzionato in un contesto diverso da quello degli accordi riguardanti le riduzioni.
Inoltre, il contenuto del documento non avrebbe affatto consentito di constatare l’esistenza di un accordo concreto riguardante
le riduzioni. L’Amann fa valere che, secondo la giurisprudenza, ciò che più importa non sono i documenti in quanto tali, ma
le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende trarne. Tale giurisprudenza troverebbe applicazione nella fattispecie nonostante
la decisione impugnata abbia menzionato l’esistenza del succitato messaggio di posta elettronica, dal momento che tale riferimento
sarebbe stato fatto in un altro contesto.
307
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] cadrebbe in contraddizione laddove sostiene che essa intendeva in realtà fare riferimento alla Svezia
e non alla Finlandia, pur adducendo del resto l’esistenza di accordi nei due paesi.
308
In secondo luogo, secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i loro diritti della difesa nel richiedere da loro risposte
a questioni relative a contatti intrattenuti con concorrenti contenute nelle richieste di informazioni del 6 e 24 marzo 2003,
senza precisare che esse venivano interrogate nella veste di «accusate». Esse fanno valere che, secondo la giurisprudenza,
non si potrebbe pretendere dalle ricorrenti che esse forniscano dettagli sui temi discussi e sulle decisioni adottate nel
contesto dei contatti intrattenuti con i concorrenti e, a fortiori, non si potrebbero chiedere alle imprese, oltre a una descrizione
pura e semplice dei fatti e alla produzione di documenti esistenti, informazioni riguardanti l’oggetto, lo svolgimento e i
risultati di contatti con i concorrenti qualora la [OSCURATO:PERSONA] sospetti manifestamente che tali incontri abbiano lo scopo
di limitare la concorrenza. Orbene, le ricorrenti ritengono che ciò sia avvenuto nel caso di specie, fondandosi a tal riguardo
sul punto 4.1 delle citate richieste di informazioni.
309
Dal momento che le ricorrenti hanno risposto in modo circostanziato a tutti i quesiti della [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’esistenza
di un diritto di rifiuto, esse invocano il beneficio di una riduzione superiore a quella del 15% applicata alle loro ammende,
in applicazione del punto D 2 della comunicazione sulla cooperazione. Esse ritengono quindi di aver oltrepassato il limite
di ciò che la [OSCURATO:PERSONA] poteva esigere.
310
Esse ritengono altresì insufficiente la citata riduzione del 15%, rispetto a quella del 50% concessa alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,
secondo loro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, in sede di verifica, essa aveva già trovato documenti
importanti che le permettevano di constatare senza difficoltà l’esistenza di un’infrazione nei settori interessati. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto una posizione di favore rispetto a quella dei suoi concorrenti poiché essa era già informata dell’imminenza
di un procedimento di modo che era scontata la presentazione di un’istanza di trattamento favorevole. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe svolto il ruolo di capofila, come confermerebbero varie imprese coinvolte. Alla luce di tali elementi, le ricorrenti
ritengono che esse avrebbero dovuto beneficiare dello stesso trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA].
311
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale motivo.
b) Giudizio del Tribunale
Sull’asserita violazione del diritto ad essere sentiti
312
Secondo una giurisprudenza consolidata, la comunicazione degli addebiti deve contenere una descrizione degli addebiti redatta
in termini sufficientemente chiari, anche se sommari, da consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti
che la [OSCURATO:PERSONA] imputa a loro carico e di provvedere utilmente alla propria difesa prima che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una
decisione definitiva. Tale esigenza è rispettata quando la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse
da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prende in considerazione soltanto i fatti sui quali gli interessati
hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 63; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 196, punto 109, e [OSCURATO:PERSONA] II, cit. supra al punto
93, punto 138).
313
Quindi, i diritti della difesa sono violati dall’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione
finale unicamente a condizione che un addebito figurante in quest’ultima non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti
in modo sufficiente per consentire ai destinatari di difendersi (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus
UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2325, punto 100).
314
Parimenti, deriva dalla giurisprudenza che ciò che più importa non sono i documenti in quanto tali, ma le conclusioni che
la [OSCURATO:PERSONA] ne abbia tratto. E’ importante inoltre che, se i documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli
addebiti, l’impresa interessata abbia potuto a giusto titolo ritenere che essi non rivestissero alcuna importanza ai fini
della decisione della controversia. Omettendo di informare un’impresa che taluni documenti verranno usati per la decisione,
la [OSCURATO:PERSONA] impedisce all’interessata di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista sul valore probante dei
documenti in causa. Ne consegue che tali documenti non possono essere considerati validi mezzi di prova per quanto la riguarda
(v., in tal senso, sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto
27, e 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3359, punto 21; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa
T‑11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑757, punto 55).
315
Tuttavia, un documento utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di un addebito nella decisione finale, malgrado che tale documento
fosse stato utilizzato nella comunicazione degli addebiti per dimostrare un diverso addebito, può essere fatto valere nella
decisione avverso l’impresa interessata solo se quest’ultima abbia potuto verosimilmente dedurre dalla comunicazione degli
addebiti e dal contenuto del documento le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva ricavarne (v., in tal senso, sentenza Shell/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 314, punto 62).
316
La censura sollevata dall’Amann deve essere esaminata alla luce della giurisprudenza appena esposta.
317
Occorre ricordare che, al punto 116 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere erroneamente menzionato,
ai punti 104 e 126 della comunicazione degli addebiti, che nella riunione del 19 settembre 2000 a Budapest (Ungheria) era
stata decisa una diminuzione delle riduzioni in Finlandia. Essa ha rettificato tale errore nello stesso punto 116 sottolineando
che il paese interessato dalla diminuzione delle riduzioni era, in realtà, la Svezia.
318
Occorre constatare, anzitutto, che il titolo che precede i punti 125 e 126 della comunicazione degli addebiti, rubricato «Riunione
all’hotel Mercure di Budapest del 19 settembre 2000», rinvia alla nota n. 244, la quale fa riferimento al messaggio di posta
elettronica del 10 ottobre 2000 contenente gli elementi discussi nel corso di tale riunione, tra cui la diminuzione delle
riduzioni in Svezia.
319
È giocoforza osservare inoltre che l’Amann ha avuto conoscenza di tale documento, come attesta la sua risposta alla comunicazione
degli addebiti. Quest’ultima riferisce, infatti, che tale documento contiene un messaggio di posta elettronica di J. L. ([OSCURATO:PERSONA])
a F. S. ([OSCURATO:PERSONA]) del 10 ottobre 2000 contenente un verbale molto dettagliato del contenuto della riunione di Budapest.
320
Da tale messaggio emerge chiaramente che l’unico paese interessato dalla diminuzione delle riduzioni era la Svezia e che nessun
altro elemento relativo alla Finlandia poteva creare confusione circa l’esistenza di un eventuale accordo su una siffatta
riduzione in quest’ultimo paese.
321
Inoltre, e contrariamente a quanto sostiene l’Amann, tale messaggio non è stato prodotto in un contesto diverso, poiché esso
elenca gli accordi conclusi nel corso della riunione del 19 settembre 2000, a cui l’Amann non nega, del resto, di aver partecipato.
322
Pertanto, conformemente alla citata giurisprudenza, si deve ritenere che l’Amann abbia potuto ragionevolmente desumere, a
partire dalla comunicazione degli addebiti e dal contenuto del documento, le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva trarre
e, pertanto, abbia potuto rettificare l’errore relativo all’unico paese interessato dalla diminuzione delle riduzioni.
323
A tal riguardo, è irrilevante l’argomentazione dell’Amann secondo cui la frase contenuta nel messaggio «Svezia: (…) occorre
aumentare i prezzi speciali del 3,5% al 1° aprile 2001 o diminuire le riduzioni» non gli avrebbe consentito di sapere che
la [OSCURATO:PERSONA] intendeva fondarsi su detta frase per dimostrare l’esistenza di un accordo sulla diminuzione delle riduzioni
in Svezia. Infatti, dalle suesposte considerazioni deriva che l’Amann avrebbe dovuto aspettarsi che la [OSCURATO:PERSONA] si basasse
su tale elemento.
324
Pertanto, si deve concludere che il diritto dell’Amann ad essere sentita non è stato violato.
Sull’asserita violazione dei diritti della difesa, in particolare del principio del divieto di autoincriminazione
325
Si ricava dalla giurisprudenza relativa alla portata dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di procedimenti di indagine preliminare
e di procedimenti amministrativi che la [OSCURATO:PERSONA] può obbligare un’impresa, eventualmente mediante una decisione, a fornirle
tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre
a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali quest’ultima sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza della
trasgressione, che deve essere provata dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3283, punti 34 e 35; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 90, punti 61 e 65, e Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 260, punto 34).
326
Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto al silenzio assoluto a un’impresa destinataria di una decisione di richiesta
di informazioni ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17. Infatti, il riconoscimento di un tale diritto andrebbe
oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo
svolgimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune.
Un diritto al silenzio può essere riconosciuto all’impresa interessata soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a
fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione che dev’essere provata dalla
[OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 186, punto 402).
327
Per preservare l’effetto utile dell’art. 11 del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può quindi obbligare le imprese a fornirle
tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui queste ultime siano a conoscenza ed a comunicarle, se
del caso, i relativi documenti di cui siano in possesso, anche se essi possono servire ad accertare l’esistenza di un comportamento
anticoncorrenziale. Tale potere di indagine della [OSCURATO:PERSONA] non contrasta né con l’art. 6, nn. 1 e 2, della CEDU né con
la giurisprudenza della Corte eur. D.U. (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 186, punti 403 e 404).
328
Ad ogni modo, il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti riguardanti meri aspetti di fatto posti dalla [OSCURATO:PERSONA]
e a soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una violazione
del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa o di quello del diritto ad un processo equo, che offrono,
nel settore del diritto della concorrenza, una protezione equivalente a quella garantita dall’art. 6 della CEDU. Infatti,
nulla impedisce al destinatario di una richiesta di informazioni di dimostrare, in un momento successivo nell’ambito del procedimento
amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, che i fatti esposti nelle risposte o i documenti
comunicati hanno un significato diverso da quello considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit. supra al punto 186,
punto 406).
329
Infine, quando la [OSCURATO:PERSONA], in una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, oltre a porre
quesiti riguardanti meri aspetti di fatto e a sollecitare la produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di
descrivere l’oggetto e lo svolgimento di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni
di tali riunioni, laddove è chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere
la concorrenza, una siffatta domanda è idonea a obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione
alle regole comunitarie di concorrenza, cosicché detta impresa non è tenuta a rispondere a domande di tal genere. In una simile
ipotesi, il fatto che un’impresa fornisca nondimeno informazioni su tali punti deve essere considerato come una collaborazione
spontanea dell’impresa che può giustificare una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione
(sentenza del Tribunale 6 dicembre 2005, causa T‑48/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5259, punto 107). Risulta
parimenti dalla giurisprudenza che, in questa stessa ipotesi, le imprese non possono asserire che il loro diritto a non autoincolparsi
sia stato violato per il fatto che esse hanno risposto spontaneamente a richieste siffatte (sentenza del Tribunale Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 259, punto 46).
330
Alla luce di tale giurisprudenza, occorre stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto delle ricorrenti a non autoincolparsi.
331
In primo luogo, va sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato l’invio di informazioni mediante richieste di informazioni
(lettere del 6 e 24 marzo 2003) e non attraverso decisioni.
332
Per quanto attiene allo stesso contenuto delle informazioni richieste, si ricava dal punto 4 delle succitate richieste che
la [OSCURATO:PERSONA] attendeva, in particolare, indicazioni sulle riunioni con i concorrenti, la data, il luogo e l’elenco dei partecipanti,
l’oggetto e lo svolgimento di tali riunioni nonché informazioni sui contatti bilaterali. Le ricorrenti non erano affatto obbligate
a rispondere alle questioni qualora dalle loro risposte fosse risultata un’ammissione della loro partecipazione all’infrazione
presunta. Tuttavia, esse hanno spontaneamente risposto a siffatte richieste e, pertanto, non possono pretendere che, così
facendo, il loro diritto a non autoincolparsi sia stato violato.
333
In secondo luogo, per quanto riguarda l’addebito mosso dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle informate delle presunzioni
a loro carico, occorre ricordare, in limine, la necessità di un nesso fra le informazioni chieste dalla [OSCURATO:PERSONA], a norma
dell’art. 11 del regolamento n. 17, e la violazione oggetto di esame, menzionata nella domanda. Infatti, l’art. 11, n. 1,
del regolamento n. 17 autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a raccogliere, in particolare presso le imprese, «tutte le informazioni necessarie»,
ai fini dell’applicazione da parte di detta istituzione dei principi enunciati negli artt. 81 CE e 82 CE. Inoltre, il n. 3,
dell’art. 11 del regolamento n. 17 prevede che nella domanda di informazioni la [OSCURATO:PERSONA] indichi, in particolare, «le basi
giuridiche e lo scopo della domanda». Risulta quindi dal combinato disposto dei nn. 1 e 3 dell’art. 11 del regolamento n. 17,
nonché dagli obblighi relativi al rispetto dei diritti della difesa delle imprese considerate, che il criterio di necessità,
enunciato dall’art. 11 del regolamento n. 17, deve essere valutato in funzione della finalità dell’inchiesta, quale è obbligatoriamente
precisata nella stessa domanda di informazioni. Infatti, come statuito dalla Corte in merito a una disposizione analoga a
quella dell’art. 11 del regolamento n. 17, nella sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 29), relativa ai poteri di accertamento attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 14 del regolamento n. 17,
l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare l’oggetto e lo scopo dell’accertamento costituisce un’esigenza fondamentale
al fine non solo di evidenziare il carattere motivato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche
di consentire ad esse di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi al contempo i loro diritti
di difesa. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni le quali consentano di accertare
le presunzioni di violazione che giustificano lo svolgimento dell’inchiesta e sono indicate nella domanda di informazioni
(sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T‑39/90, SEP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1497, punto 25, e 8 marzo 1995, causa
T‑34/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑545, punti 40, 62 e 63).
334
Deriva da tale giurisprudenza che, nella richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad imputare esplicitamente
le presunte infrazioni alle imprese interessate e che, pertanto, in tale fase, essa non è tenuta ad informare l’impresa della
sua chiamata in causa. Infatti, purché la [OSCURATO:PERSONA] indichi chiaramente le basi giuridiche e lo scopo della sua richiesta,
si deve ritenere che i diritti della difesa dell’impresa interessata siano stati garantiti.
335
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha perfettamente adempiuto i suoi obblighi indicando chiaramente, nelle richieste di informazioni
succitate, l’oggetto e lo scopo della domanda.
336
A tal riguardo, e in terzo luogo, anche la censura mossa alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver comunicato loro le informazioni già
in suo possesso è irrilevante. Infatti, nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, sono proprio
l’invio della comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, che consente al destinatario della detta
comunicazione di avere cognizione degli elementi probatori contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, a garantire
i diritti della difesa e il diritto ad un equo processo dell’impresa in questione. È infatti con la comunicazione degli addebiti
che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase
del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio di detta comunicazione l’impresa interessata può far valere pienamente
i diritti della difesa. Laddove tali diritti fossero estesi al periodo che precede l’invio della comunicazione degli addebiti,
l’efficacia dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe compromessa, in quanto l’impresa sarebbe in grado, già dalla prima
fase dell’inchiesta della [OSCURATO:PERSONA], di identificare le informazioni note a quest’ultima e, pertanto, quelle che possono
esserle ancora nascoste (sentenza della Corte Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 260, punti 58-60).
337
In quarto luogo, le ricorrenti rivendicano erroneamente il beneficio a una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda
a titolo della cooperazione per aver risposto alla richiesta di informazioni fornendo ragguagli in misura asseritamente superiore
rispetto a quanto poteva pretendersi in virtù dell’art. 11 del regolamento n. 17.
338
In ragione della cooperazione fornita dalle ricorrenti nel corso dell’indagine relativa alle due intese, le ammende inflitte
sono state entrambe ridotte del 15% in applicazione del punto D 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti constatato che le ricorrenti avevano trasmesso informazioni e documenti che hanno contribuito a
provare materialmente l’esistenza dell’infrazione e, in particolare, hanno ammesso di aver partecipato a riunioni con le loro
concorrenti, al fine di scambiare, discutere, se non mantenere i prezzi. Del resto, esse non hanno contestato in modo sostanziale
i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue accuse (punti 390-397 e 460-463 della decisione impugnata).
339
Da un lato, occorre ricordare che una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo
è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza
di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94,
SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 156, e 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 270).
340
Dall’altro, la collaborazione di un’impresa all’inchiesta non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione
non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 (v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punti 341 e 342). Viceversa,
nel caso in cui, nel rispondere a una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 11, un’impresa fornisca informazioni ben
più dettagliate di quelle che la [OSCURATO:PERSONA] può pretendere in forza dello stesso articolo, l’impresa in parola può beneficiare
di una riduzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925,
punto 262).
341
Resta nondimeno il fatto che è il contenuto delle informazioni comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] che deve consentire di stabilire
se le ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso informazioni che andavano oltre ciò che la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di
pretendere.
342
Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato in che modo le informazioni trasmesse, con riferimento al loro contenuto, andassero
oltre ciò che la [OSCURATO:PERSONA] poteva pretendere.
343
Inoltre, si deve constatare che le ricorrenti non hanno ammesso tutti gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto alla base della
decisione impugnata. Infatti, si deve osservare, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di aver proseguito le sue offerte
di prodotti senza mai tener conto delle discussioni e che l’Amann ha contestato la durata dell’infrazione.
344
Pertanto, la riduzione del 15% dell’ammenda accordata alle ricorrenti risulta essere giustificata alla luce delle circostanze
del caso di specie. Di conseguenza, l’argomento relativo all’insufficienza della riduzione del 15%, confrontata con quella
del 50% concessa alla [OSCURATO:PERSONA], deve parimenti essere respinto.
345
Tale motivo deve dunque essere respinto.
346
Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso proposto dalle ricorrenti deve essere respinto.
Sulle spese
347
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Amann & Söhne GmbH & Co. KG e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 2010.
[OSCURATO:PERSONA]
A – Oggetto della controversia
B – Procedimento amministrativo
C – Decisione impugnata
1. Mercati rilevanti
a) Mercati dei prodotti
b) Mercati geografici
2. Dimensioni e struttura dei mercati rilevanti
3. Descrizione delle infrazioni
4. Dispositivo della decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti e diretto all’annullamento della decisione impugnata, relativo alla violazione dell’art. 7,
n. 1, primo periodo, del regolamento n. 1/2003
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
a) [OSCURATO:PERSONA] distinzione dei mercati di prodotti e geografici
b) Sull’asserita esistenza di un «piano d’insieme»
B – Sui motivi diretti ad ottenere la riduzione dell’ammenda
1. Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’inosservanza del limite superiore della sanzione, previsto dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa alla violazione del principio «nulla poena sine lege» e all’eccezione di illegittimità dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa all’obbligo di infliggere un’ammenda unica per diverse infrazioni
[OSCURATO:PERSONA] censura relativa all’inosservanza delle finalità giuridiche della sanzione
2. Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo alla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità
in sede di applicazione dell’ammenda
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di proporzionalità
– Quanto all’argomento relativo alla mancata considerazione delle dimensioni del mercato
– Quanto all’argomento relativo all’esclusiva considerazione del fatturato sui mercati interessati dalle infrazioni
– Sul «sistema di forfetizzazione» previsto dagli orientamenti
– [OSCURATO:PERSONA] mancata considerazione dello status di «media impresa» delle ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio della parità di trattamento
3. Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo all’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta per l’intesa
relativa al filo industriale
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo al calcolo erroneo della durata dell’infrazione sul mercato del filo industriale
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
5. Sul motivo, dedotto dall’Amann, relativo alla mancata considerazione di alcune circostanze attenuanti riguardanti l’infrazione
sul mercato del filo industriale
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
6. Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’erroneo calcolo dell’importo di partenza e dell’importo di base dell’ammenda
inflitta per l’infrazione sul mercato del filo destinato all’industria automobilistica
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
7. Sul motivo, dedotto dalle ricorrenti, relativo all’asserita omessa considerazione della mancata attuazione dell’intesa
riguardante il filo destinato all’industria automobilistica
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
8. Sul motivo relativo alla violazione del diritto ad essere sentiti e dei diritti della difesa
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sull’asserita violazione del diritto ad essere sentiti
Sull’asserita violazione dei diritti della difesa, in particolare del principio del divieto di autoincriminazione
Sulle spese
*
Lingua processuale: il tedesco.