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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01756/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; .è.,:minati gli atti e il provvedimento impugnato; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di eg,itidrnità, e in particolare quanto al primo e al secondo motivo, perché il difetto di motivazione e la violazione di legge -tati in relazione alla mancata disposizione della perizia sollecitata dalla difesa risultano oenite dai portato delle argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata ( dall'ultimo capoverso di pagina 3) con le quali il ricorso manca di operare alcun preciso confronto critico; guanto al primo motivo, nella parte in cui il difetto di motivazione viene riferito al giudizio adeniiibilità e ai rilievo probatorio da ascrivere alle dichiarazioni testiminiali della persona perché il rilievo è assolutamente inconferente risultando il giudizio di responsabilità sulle d,chiarazioni degli altri testi escussi, non contraddette dai portato generico di quelle persona offesa; quanto al terzo motivo e al quarto motivo per la manifesta infondatezza dei relativi rilievi uisterza di ontoiogici o comunque specifici momenti di contradd ttorietà delle nese (in primo grado) nell'accordare le generiche e in appello nel confermare la i-ec:ciiva attesa anche la diversità dei temi di valutazione, con conseguente inconsistenza della si difensiva diretta a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione proprio alla recida riconosciuta (e ritenuta equivalente alle generiche) e in ragione degli effetti tesa ha prodotto nella specie rispetto al tempo necessario per la prescrizione stessa; riievato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.

P.Q.M. iara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese " )ual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; .è.,:minati gli atti e il provvedimento impugnato; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di eg,itidrnità, e in particolare quanto al primo e al secondo motivo, perché il difetto di motivazione e la violazione di legge -tati in relazione alla mancata disposizione della perizia sollecitata dalla difesa risultano oenite dai portato delle argomentazioni spese sul tema dalla sentenza gravata ( dall'ultimo capoverso di pagina 3) con le quali il ricorso manca di operare alcun preciso confronto critico; guanto al primo motivo, nella parte in cui il difetto di motivazione viene riferito al giudizio adeniiibilità e ai rilievo probatorio da ascrivere alle dichiarazioni testiminiali della persona perché il rilievo è assolutamente inconferente risultando il giudizio di responsabilità sulle d,chiarazioni degli altri testi escussi, non contraddette dai portato generico di quelle persona offesa; quanto al terzo motivo e al quarto motivo per la manifesta infondatezza dei relativi rilievi uisterza di ontoiogici o comunque specifici momenti di contradd ttorietà delle nese (in primo grado) nell'accordare le generiche e in appello nel confermare la i-ec:ciiva attesa anche la diversità dei temi di valutazione, con conseguente inconsistenza della si difensiva diretta a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione proprio alla recida riconosciuta (e ritenuta equivalente alle generiche) e in ragione degli effetti tesa ha prodotto nella specie rispetto al tempo necessario per la prescrizione stessa; riievato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen. P.Q.M. iara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese " )ual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb
Sentenza Cassazione n. 01756/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris