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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10831/2026

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ella, [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6341/2018 depositata il 24/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Alfonso della Cananea proponeva ricorso, sorretto da unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe della CommissioneTributaria Regionale del Lazio che, in controversia attinente alla tassazionedella previdenza integrativa aziendale “Fondenel”, aveva rigettato il ricorsoper revocazione della sentenza n. 7791/2017 della medesima CTR, propostodal contribuente.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 10813/2019Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 10831/2026Data pubblicazione 23/04/20262.

Successivamente, Giacinto della Cananea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costanza della Cananea depositavano atto di costituzione ingiudizio, rappresentando che Alfonso della Cananea era deceduto a Roma indata 11.7.2024 (doc. 1 allegato), senza lasciare alcuna disposizione di ultimavolontà, lasciando eredi universali i predetti, il tutto confermato dadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da Giacinto dellaCananea in data 7.10.2024 (doc. 2), e che in data 17.6.2025 DonatellaCiocca ha presentato la dichiarazione di successione (doc. 3).3.

Infine, in prossimità dell’adunanza, la difesa dei contribuentidepositava atto di rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Si dà atto che, in data 12 marzo 2026, la Difesa dei ricorrenti hadepositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, a spese compensate,sottoscritta per accettazione dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].2.

Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a spesecompensate, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. e verificata la puntualeprevisione contenuta nella procura speciale resa al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Puoti.3.

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigettoo di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9maggio 2023, n. 12456).Numero registro generale 10813/2019Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 10831/2026Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella, [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.6341/2018 depositata il 24/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Alfonso della Cananea proponeva ricorso, sorretto da unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe della CommissioneTributaria Regionale del Lazio che, in controversia attinente alla tassazionedella previdenza integrativa aziendale “Fondenel”, aveva rigettato il ricorsoper revocazione della sentenza n. 7791/2017 della medesima CTR, propostodal contribuente.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 10813/2019Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 10831/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Successivamente, Giacinto della Cananea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costanza della Cananea depositavano atto di costituzione ingiudizio, rappresentando che Alfonso della Cananea era deceduto a Roma indata 11.7.2024 (doc. 1 allegato), senza lasciare alcuna disposizione di ultimavolontà, lasciando eredi universali i predetti, il tutto confermato dadichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da Giacinto dellaCananea in data 7.10.2024 (doc. 2), e che in data 17.6.2025 DonatellaCiocca ha presentato la dichiarazione di successione (doc. 3).3. Infine, in prossimità dell’adunanza, la difesa dei contribuentidepositava atto di rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si dà atto che, in data 12 marzo 2026, la Difesa dei ricorrenti hadepositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, a spese compensate,sottoscritta per accettazione dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].2. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a spesecompensate, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. e verificata la puntualeprevisione contenuta nella procura speciale resa al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Puoti.3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigettoo di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9maggio 2023, n. 12456).Numero registro generale 10813/2019Numero sezionale 3024/2026Numero di raccolta generale 10831/2026Data pubblicazione 23/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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