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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02886/2024

Testo disponibile della fonte

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re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 13635 /20 2 3 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Cam pobasso , sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 15.6.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; Rilevato che -Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 15.6.2023, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione alla sentenza del 29.6.2022 resa dal Tribunale di Isernia, nei procediment i riuniti N. 933/20 e N. 1021/20 R.G., vertenti rispettivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed aventi ad oggetto opposizione al decreto N. 13635/23R.G. ingiuntivo N. 240/20, emesso nei confronti dei predetti opponenti, quali fideiussori de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; con detta ultima sentenza, il Tribunale di Isernia ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la propria incompetenza per materia ed individuando quella del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di impresa; rileva il Tribunale di Campobasso di non essere competente per la causa riassunta dal creditore opposto, in quanto l’opposizione a d.i. è di competenza del Tribunale di Isernia, mentre quella sulla domanda oggetto della riconvenzionale degli opponenti, concernente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, è di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli; Considerato che -il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente proposto ed è fondato; -infatti, è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con N. 13635/23R.G. l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (Cass., n. 35661/2022); -i n secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio - pronunciato in fattispecie analoga - secondo cui “ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023); -ha dunque errato il Tribunale di Isernia anzitutto nel revocare tout court il decreto ingiuntivo opposto –sull’implicito ed erroneo presupposto della inscindibilità dell’intera causa – e dunque nel rimetter e quest’ultima senz’altro alla sezione specializzata delle imprese de l Tribunale di Campobasso; infatti, il giudice i serni no avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo,ferma la possibilità di esercita re del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario, e rimettere invece quella relativa alla pretesa violazione della normativa antitrust al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, comma 1 , lett. c) e d) , del d . l gs. n. 168/2003, e inderogabi lmente competent e per territorio, tra l’altro, per N. 13635/23R.G. gli affari concernenti il distrettodella Corte d’appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, lett. c), del medesimo d.lgs.; -in definitiva, regolando la competenza, per la causa relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è competente la sezione specializzata partenopea, mentre per quella relativaalle altre contestazioni inerenti alla fideiussione, così come proposte con l e opposizioni riuniteex art. 645 c.p.c., è competente il Tribunale di Isernia; - al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito; P. Q. M. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Iserniasulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale, assegnando per la riassunzione termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re – Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 13635 /20 2 3 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Cam pobasso , sezione specializzata per le imprese, con ordinanza del 15.6.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 28.11.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che -Il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 15.6.2023, ha richiesto regolamento di competenza d’ufficio, in relazione alla sentenza del 29.6.2022 resa dal Tribunale di Isernia, nei procediment i riuniti N. 933/20 e N. 1021/20 R.G., vertenti rispettivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed aventi ad oggetto opposizione al decreto N. 13635/23R.G. ingiuntivo N. 240/20, emesso nei confronti dei predetti opponenti, quali fideiussori de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; con detta ultima sentenza, il Tribunale di Isernia ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la propria incompetenza per materia ed individuando quella del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di impresa; rileva il Tribunale di Campobasso di non essere competente per la causa riassunta dal creditore opposto, in quanto l’opposizione a d.i. è di competenza del Tribunale di Isernia, mentre quella sulla domanda oggetto della riconvenzionale degli opponenti, concernente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, è di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Napoli; Considerato che -il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente proposto ed è fondato; -infatti, è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con N. 13635/23R.G. l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (Cass., n. 35661/2022); -i n secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio - pronunciato in fattispecie analoga - secondo cui “ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023); -ha dunque errato il Tribunale di Isernia anzitutto nel revocare tout court il decreto ingiuntivo opposto –sull’implicito ed erroneo presupposto della inscindibilità dell’intera causa – e dunque nel rimetter e quest’ultima senz’altro alla sezione specializzata delle imprese de l Tribunale di Campobasso; infatti, il giudice i serni no avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo,ferma la possibilità di esercita re del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario, e rimettere invece quella relativa alla pretesa violazione della normativa antitrust al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, comma 1 , lett. c) e d) , del d . l gs. n. 168/2003, e inderogabi lmente competent e per territorio, tra l’altro, per N. 13635/23R.G. gli affari concernenti il distrettodella Corte d’appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, lett. c), del medesimo d.lgs.; -in definitiva, regolando la competenza, per la causa relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è competente la sezione specializzata partenopea, mentre per quella relativaalle altre contestazioni inerenti alla fideiussione, così come proposte con l e opposizioni riuniteex art. 645 c.p.c., è competente il Tribunale di Isernia; - al regolamento delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del merito; P. Q. M. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Iserniasulla opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale, assegnando per la riassunzione termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente. Così deciso in Roma
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