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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 18453/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 20/12/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, ricettazione di un'autovettura e porto illegale di arma da sparo (capi 1, 2 e 3 dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, senza effettivo riscontro di un pericolo concreto e attuale di recidiva, con valutazione indifferenziata per tutti gli indagati; in particolare, non era stata considerata la mancanza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] e la sua giovane età, facendosi riferimento esclusivamente alla vicenda criminosa.

In ogni caso, la misura risultava troppo gravosa rispetto al rischio di reiterazione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su un motivo generico, che ripropone una censura adeguatamente valutata dal tribunale (pagine 19 e 20), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

4. Premesso che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282991 - 01), nel caso di specie il tribunale ha fatto riferimento alla personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nonostante risulti incensurato, è incolpato di condotte delittuose di particolare allarme sociale, in concorso con soggetti legati agli ambienti criminali.

In particolare, la rapina è stata commessa con modalità efferate, con un grado di organizzazione sintomatica dei collegamenti con contesti delinquenziali (il reperimento di un'arma e di un veicolo rubato; la pianificazione dell'evento con almeno altre due persone), sì da lasciar presumere che, in presenza di occasioni favorevoli, vi sia il rischio concreto di reiterazione di episodi delittuosi aventi le medesime caratteristiche.

Proprio le interferenze con i circuiti della malavita hanno giustificato il grado di intensità delle esigenze cautelari e l'estremo rimedio del carcere, unico ad incidere sui fattori causali della condotta deviante, escludendosi una capacità di autodeterminazione e autocontrollo in regime di arresti domiciliari.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 20/12/2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, ricettazione di un'autovettura e porto illegale di arma da sparo (capi 1, 2 e 3 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, senza effettivo riscontro di un pericolo concreto e attuale di recidiva, con valutazione indifferenziata per tutti gli indagati; in particolare, non era stata considerata la mancanza di precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] e la sua giovane età, facendosi riferimento esclusivamente alla vicenda criminosa. In ogni caso, la misura risultava troppo gravosa rispetto al rischio di reiterazione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su un motivo generico, che ripropone una censura adeguatamente valutata dal tribunale (pagine 19 e 20), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 4. Premesso che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282991 - 01), nel caso di specie il tribunale ha fatto riferimento alla personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nonostante risulti incensurato, è incolpato di condotte delittuose di particolare allarme sociale, in concorso con soggetti legati agli ambienti criminali. In particolare, la rapina è stata commessa con modalità efferate, con un grado di organizzazione sintomatica dei collegamenti con contesti delinquenziali (il reperimento di un'arma e di un veicolo rubato; la pianificazione dell'evento con almeno altre due persone), sì da lasciar presumere che, in presenza di occasioni favorevoli, vi sia il rischio concreto di reiterazione di episodi delittuosi aventi le medesime caratteristiche. Proprio le interferenze con i circuiti della malavita hanno giustificato il grado di intensità delle esigenze cautelari e l'estremo rimedio del carcere, unico ad incidere sui fattori causali della condotta deviante, escludendosi una capacità di autodeterminazione e autocontrollo in regime di arresti domiciliari. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il
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