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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15416/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione (in relazione al delitto di omicidio premeditato, di risalente consumazione, aggravato dall'impiego del metodo mafioso) e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento del locale G.u.p., che aveva negato la scarcerazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di attenuazione del regime custodiale.

Il Tribunale, quanto a quest'ultima istanza„ procedeva all'esame di merito, giudicando immutato il quadro cautelare che aveva giustificato la misura di massimo rigore.

Il Tribunale aderiva, nel resto, alla decisione del G.u.p., reputando irrilevante che, nell'intestazione del provvedimento gravato, il suo autore si fosse erroneamente qualificato come G.i.p.

2. Avverso l'ordinanza adottata in sede di appello cautelare, Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al loro soddisfacimento, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non sarebbe operante dopo la pronuncia di condanna di primo grado.

Il ricorrente contesta, in secondo luogo, l'avvenuto apprezzamento delle esigenze cautelari, a suo dire insussistenti, o attenuate, alla luce del tempo trascorso, dei progressi trattannentali che si sarebbero registrati nel corso della carcerazione per espiazione di pena (che si era da poco conclusa), della sua cessata appartenenza malavitosa, della regolare condotta osservata sino al ripristino dello stato detentivo e, intervenuto quest'ultimo, della mancata proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio :1975, n. 354.

Inoltre, il ricorrente assume che la pena irrogatagli con la sentenza di condanna, ove mai divenisse definitiva, sarebbe attratta in cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal riconoscimento della continuazione), e risulterebbe già scontata per intero; onde l'impossibilità di mantenere il regime custodiale.

Infine, il ricorrente torna a dedurre l'incompetenza funzionale del giudice autore del provvedimento appellato in sede cautelare, in tesi adottato dal G.i.p., anziché dal G.u.p. a norma dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.3.

La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

1.1. Le presunzioni, in tema di rilievo e intensità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operano certamente anche quando la misura coercitiva sia stata applicata contestualmente o successivamente alla pronuncia della condanna di primo grado, dovendo l'eventuale loro superamento essere valutato, in questo caso, alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del giudizio di primo grado e dalle modalità del fatto, quale accertato nella relativa sentenza (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826- 01; Sez. 1, n. 37535 del 07/10/2010, Mauriello, Rv. 248542-01; Sez. 1, n. 30298 del 24/04)2003, Privitera, Rv. 226250-01).

Nel comma 1-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. sono dettati parametri valutativi integrativi in materia di prognosi cautelare, valevoli a far tempo dall'adozione della condanna anzidetta, ma tale disciplina non pregiudica l'applicazione del regime presuntivo legale (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269956-01; Sez. 1, n. 18955 del 07/04/2004, Branciforte, Rv. 228161-01).

In definitiva, il principio da osservare è quello per cui la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo, che legittima l'emissione di una misura cautelare personale finanche in presenza di un giudicato cautelare contrario, anteriormente formatosi, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. elemento idoneo a fondare le presunzioni (relative) di pericolosità ivi previste (Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103-01).

Ciò precisato, la discussione alimentata dal ricorrente sul punto appare accademica, in quanto l'ordinanza impugnata ha riscontrato in positivo, al di là delle pur esistenti presunzioni legali, l'esistenza e il grado delle esigenze cautelari del caso concreto.

1.2. A quest'ultimo proposito si è formato un primo giudicato cautelare, avendo questa Corte, con sentenza 16 dicembre 2022, respinto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza di riesame, confermativa della custodia cautelare in carcere, reputata esclusivamente idonea alla prevenzione dei rischi di recidiva e di fuga.E' noto che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già considerati (da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648- 01).

Ora, nessun elemento sopravvenuto rispetto alla decisione di riesame, dunque valutabile perché non precluso, viene in considerazione nella presente sede, per la semplice ragione che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. fu presentata a giudizio di riesame ancora pendente.

A ragione, dunque, l'ordinanza impugnata ha confermato la misura cautelare in atto, in assenza di novità apprezzabili incidenti sul quadro cautelare.

1.3. E' poi da osservare che totalmente inconferente appariva il richiamo operato dalla difesa, nell'istanza presentata al G.u.p., al limite dei due terzi menzionato, quale sbarramento finale dei termini di custodia cautelare, dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non si riferisce alla pena concreta in prospettiva da espiare, eventualmente incisa dal criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., ma alla comminatoria astratta edittale, relativa al reato per cui si procede; e l'argomento è stato in seguito dalla difesa abbandonato.

L'entità della pena, in prospettiva, da espiare assume viceversa sicura rilevanza a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che evoca un criterio di ragionevole sua proporzione rispetto alla misura prescelta; mentre l'art. 273, comma 2, stesso codice preclude l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare, non destinata a sfociare in una pena, almeno residualmente, eseguibile.

In questo contesto il ricorrente evoca, ancora in questa sede, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., sostenendo che dalla sua applicazione in sede esecutiva, imposta dal successivo art. 80, non resterebbe pena ulteriore da mettere in esecuzione.

E' noto, tuttavia, che, in presenza di reati commessi in tempi diversi, e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, può essere necessario ricorrere alla formazione dei c.d. cumuli parziali, e che i limiti del citato art. 78 cod. pen. vanno autonomamente commisurati con riferimento a ciascun cumulo (da ultimo, Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459-CI1).

E il ricorrente non offre sufficienti elementi per consentire, in questa chiave, alcuna ponderata valutazione; né consta, soprattutto, che li avesse offerti all'atto dell'istanza presentato al G.u.p., o nell'appello cautelare.

1.4. Quanto all'ultima questione oggetto di ricorso, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente chiarito che il provvedimento appellato è stato adottato dal giudice 4 subentrato, per gli eventuali adempimenti ulteriori, nella titolarità del processo già definito, con il rito abbreviato, in udienza preliminare, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

Ogni contestazione sul punto deve considerarsi puramente nominalistica.

Neppure l'ultima doglianza è dunque suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede.

2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione (in relazione al delitto di omicidio premeditato, di risalente consumazione, aggravato dall'impiego del metodo mafioso) e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento del locale G.u.p., che aveva negato la scarcerazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di attenuazione del regime custodiale. Il Tribunale, quanto a quest'ultima istanza„ procedeva all'esame di merito, giudicando immutato il quadro cautelare che aveva giustificato la misura di massimo rigore. Il Tribunale aderiva, nel resto, alla decisione del G.u.p., reputando irrilevante che, nell'intestazione del provvedimento gravato, il suo autore si fosse erroneamente qualificato come G.i.p. 2. Avverso l'ordinanza adottata in sede di appello cautelare, Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al loro soddisfacimento, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, non sarebbe operante dopo la pronuncia di condanna di primo grado. Il ricorrente contesta, in secondo luogo, l'avvenuto apprezzamento delle esigenze cautelari, a suo dire insussistenti, o attenuate, alla luce del tempo trascorso, dei progressi trattannentali che si sarebbero registrati nel corso della carcerazione per espiazione di pena (che si era da poco conclusa), della sua cessata appartenenza malavitosa, della regolare condotta osservata sino al ripristino dello stato detentivo e, intervenuto quest'ultimo, della mancata proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio :1975, n. 354. Inoltre, il ricorrente assume che la pena irrogatagli con la sentenza di condanna, ove mai divenisse definitiva, sarebbe attratta in cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal riconoscimento della continuazione), e risulterebbe già scontata per intero; onde l'impossibilità di mantenere il regime custodiale. Infine, il ricorrente torna a dedurre l'incompetenza funzionale del giudice autore del provvedimento appellato in sede cautelare, in tesi adottato dal G.i.p., anziché dal G.u.p. a norma dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen.3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni che seguono. 1.1. Le presunzioni, in tema di rilievo e intensità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operano certamente anche quando la misura coercitiva sia stata applicata contestualmente o successivamente alla pronuncia della condanna di primo grado, dovendo l'eventuale loro superamento essere valutato, in questo caso, alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del giudizio di primo grado e dalle modalità del fatto, quale accertato nella relativa sentenza (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826- 01; Sez. 1, n. 37535 del 07/10/2010, Mauriello, Rv. 248542-01; Sez. 1, n. 30298 del 24/04)2003, Privitera, Rv. 226250-01). Nel comma 1-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. sono dettati parametri valutativi integrativi in materia di prognosi cautelare, valevoli a far tempo dall'adozione della condanna anzidetta, ma tale disciplina non pregiudica l'applicazione del regime presuntivo legale (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269956-01; Sez. 1, n. 18955 del 07/04/2004, Branciforte, Rv. 228161-01). In definitiva, il principio da osservare è quello per cui la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo, che legittima l'emissione di una misura cautelare personale finanche in presenza di un giudicato cautelare contrario, anteriormente formatosi, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. elemento idoneo a fondare le presunzioni (relative) di pericolosità ivi previste (Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103-01). Ciò precisato, la discussione alimentata dal ricorrente sul punto appare accademica, in quanto l'ordinanza impugnata ha riscontrato in positivo, al di là delle pur esistenti presunzioni legali, l'esistenza e il grado delle esigenze cautelari del caso concreto. 1.2. A quest'ultimo proposito si è formato un primo giudicato cautelare, avendo questa Corte, con sentenza 16 dicembre 2022, respinto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza di riesame, confermativa della custodia cautelare in carcere, reputata esclusivamente idonea alla prevenzione dei rischi di recidiva e di fuga.E' noto che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già considerati (da ultimo, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648- 01). Ora, nessun elemento sopravvenuto rispetto alla decisione di riesame, dunque valutabile perché non precluso, viene in considerazione nella presente sede, per la semplice ragione che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. fu presentata a giudizio di riesame ancora pendente. A ragione, dunque, l'ordinanza impugnata ha confermato la misura cautelare in atto, in assenza di novità apprezzabili incidenti sul quadro cautelare. 1.3. E' poi da osservare che totalmente inconferente appariva il richiamo operato dalla difesa, nell'istanza presentata al G.u.p., al limite dei due terzi menzionato, quale sbarramento finale dei termini di custodia cautelare, dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non si riferisce alla pena concreta in prospettiva da espiare, eventualmente incisa dal criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., ma alla comminatoria astratta edittale, relativa al reato per cui si procede; e l'argomento è stato in seguito dalla difesa abbandonato. L'entità della pena, in prospettiva, da espiare assume viceversa sicura rilevanza a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che evoca un criterio di ragionevole sua proporzione rispetto alla misura prescelta; mentre l'art. 273, comma 2, stesso codice preclude l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare, non destinata a sfociare in una pena, almeno residualmente, eseguibile. In questo contesto il ricorrente evoca, ancora in questa sede, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., sostenendo che dalla sua applicazione in sede esecutiva, imposta dal successivo art. 80, non resterebbe pena ulteriore da mettere in esecuzione. E' noto, tuttavia, che, in presenza di reati commessi in tempi diversi, e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, può essere necessario ricorrere alla formazione dei c.d. cumuli parziali, e che i limiti del citato art. 78 cod. pen. vanno autonomamente commisurati con riferimento a ciascun cumulo (da ultimo, Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459-CI1). E il ricorrente non offre sufficienti elementi per consentire, in questa chiave, alcuna ponderata valutazione; né consta, soprattutto, che li avesse offerti all'atto dell'istanza presentato al G.u.p., o nell'appello cautelare. 1.4. Quanto all'ultima questione oggetto di ricorso, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente chiarito che il provvedimento appellato è stato adottato dal giudice 4 subentrato, per gli eventuali adempimenti ulteriori, nella titolarità del processo già definito, con il rito abbreviato, in udienza preliminare, nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 91 disp. att. cod. proc. pen. Ogni contestazione sul punto deve considerarsi puramente nominalistica. Neppure l'ultima doglianza è dunque suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla ca
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