CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4188-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore di sostegno del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 44002/1986 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3458/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4188/2021 Numero sezionale 702/2022 rilevato che: Numero di raccolta generale 17458/2022Data pubblicazione 30/05/2022 -[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha respinto il di lui gravame nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione dei terreni siti in Roma e asseritamente posseduti da oltre vent’anni da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA]; -per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, con sentenza 7301/2014, pubblicata in data 14/7/2020, pur riconoscendo che il fallimento della società proprietaria dei terreni oggetto della domanda di usucapione non interrompe il decorso del termine ventennale, ha escluso che nel caso di specie fossero stati provati i requisiti per la richiesta declaratoria; -in particolare, il giudice del gravame ha rilevato che Santirocco aveva dedotto di avere conseguito la disponibilità del bene in oggetto in virtù del subentro in un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 5 marzo 1986 con [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 7930/2008), la relazione instaurata con il bene andava inquadrata nell’ambito della detenzione qualificata e non del possesso utile ad usucapionem, salva la dimostrazione dell’intervenuta interversio possesionis; -la Corte territoriale ha tuttavia accertato che, nel caso in esame, le prove articolate erano risultate inidonee a tal fine, essendo tese a provare elementi di fatto compatibili con l’animus detinendi; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per la cassazione della predetta sentenza e affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si contesta l’omessa valutazione dei requisiti del possesso necessari ai fini dell’accoglimento della domanda di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4188/2021 Numero sezionale 702/2022 intervenuta usucapione ai sensi degli articoli 1140 e 1158, cod. Numero di raccolta generale 17458/2022Data pubblicazione 30/05/2022 civ.; -il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, cod.proc.civ. (cfr. Cass. sez. Un. 7155/2017); -costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'art.1141 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un. n. 7930/2008; Cass.5211/2016); -nel caso in esame, la Corte d’appello ha applicato il suddetto orientamento, effettuando un accertamento di merito – appunto, in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire – incensurabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (cfr. Cass., n. 356/2017, Cass., n. 11410/2010; Cass., 4035/2007); -con il secondo motivo si censura la mancata ammissione del ricorrente alla prova del possesso utile ai fini dell’usucapione; -la censura è inammissibile; -nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità', dedotto mediante la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4188/2021 specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 17458/2022 sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con Data pubblicazione 30/05/2022 le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass.1435/2013;id. 27568/2017); -il motivo proposto, pur astrattamente denunciando la violazione dell’art. 24 Cost., tende in concreto a sollecitare una rivalutazione del merito della causa, vietata in sede di legittimità, atteso che le prove articolate dal Santirocco sono state valutate dalla corte territoriale e ritenute inidonee a dimostrare l’asserita interversione del possesso; -il ricorso è inammissibile e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara il ricorrente tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4188/2021 Numero sezionale 702/2022 Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione Numero di raccolta generale 17458/2022Data pubblicazione 30/05/2022 civile-2 il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P