Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 28411/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3807-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANA' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3807/2016 Cron.

Rep.

Ud. 16/06/2022 CC contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 901/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dalle attuali parti ricorrenti ― dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in prosieguo, anche: il MINISTERO) con profilo professionale di ufficiale giudiziario/ex B3, in servizio presso l’UNEP della Corte di Appello di Torino ― avente ad oggetto la dichiarazione di nullità/illegittimità del CCNI del MINISTERO del 29 luglio 2010, nella parte in cui inquadrava gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area e sottraeva loro le mansioni di esecuzione e la condanna del MINISTERO al loro corretto inquadramento nella terza area, con profilo di funzionario UNEP. 2.La Corte territoriale esponeva che dopo il nuovo inquadramento del personale in Aree, operato dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, il CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 5 aprile 2000 aveva collocato la figura professionale dell’ufficiale giudiziario in due distinte aree (area B ed area C) ed in diverse posizioni economiche.

3. La declaratoria della posizione B3 prevedeva l’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario in essa inquadrato di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, sicché gli originari ricorrenti avevano svolto, oltre alla attività di notificazione, anche attività di esecuzione e protesto.

4. Secondoil giudice dell’appello, correttamente il Tribunale aveva escluso il diritto dei lavoratori inquadrati nell’ area B posizione B3 ad essere inquadrati, nel sistema previsto dal successivo CCNI di amministrazione del 29.7.2010, nel profilo professionale di «funzionario UNEP» appartenente all’area terza.

5. Alla luce delle declaratorie professionali del CCNI del 2010 non era l’attività di esecuzione, svolta dagli appellanti fino al 2010, ad essere qualificante del profilo di «funzionario UNEP», tanto che essa poteva essere svolta anche dai lavoratori con profilo di «ufficiale giudiziario» dell’area seconda, benché in via residuale (nell’ipotesi di esigenze di servizio).

6. Non poteva essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui dopo la riforma dell’articolo 52, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001 operata dall’articolo 62 D.L.gs nr. 150/2009 sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva la definizione della equivalenza delle mansioni; nel nuovo testo dell’articolo 52, piuttosto, la valutazione della equivalenza delle mansioni doveva essere effettuata con riferimento all’area di inquadramento, la quale era pur sempre definita dal contratto collettivo.

7. La circostanza che nel precedente sistema introdotto dal CCNI del 2000 essi avevano svolto in via ordinaria l’ attività di esecuzione e che, invece, nel sistema del 2010 tale attività era da loro svolta in via residuale (per disposizione del capo dell’ufficio, in caso di necessità di servizio) non configurava demansionamento. 8.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe, affidato a tre motivi di censura, cui il MINISTERO ha resistito con controricorso.

9. Con la memoria depositata per la odierna adunanza camerale il difensore delle parti ricorrenti ha esposto e documentato che successivamente alla notifica del ricorso in cassazione il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva indetto una procedura selettiva interna, ai sensi dell’articolo 21 quater DL 27 giugno 2015 nr. 83 conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2015 nr. 132, per il passaggio degli ufficiali giudiziari in servizio alla data del 14 novembre 2009 nell’area terza-F1; alla procedura avevano partecipato tutti i ricorrenti, assumendo all’esito (o essendo in attesa di assumere) la qualifica superiore.

Ha dichiarato, pertanto, il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La dichiarazione del difensore del sopravvenuto difetto di interesse delle parti ricorrenti al ricorso determina la sua definizione con formula di inammissibilità.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, n.25625), n el giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere ― che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ― ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente,fino alla decisione della causa.

3. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione , poichéla pronuncia di inammissibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli stessi ricorrenti in forza del conseguimento del superiore inquadramento richiesto (o della certezza di conseguirlo), sulla base di una specifica disposizione normativa intervenuta in corso di lite (articolo 21 quaterDL 27/06/2015 nr. 83, conv . con mod . dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132).

4. Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato; la ratio dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico dei ricorrenti rimasti soccombenti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame,ma non per quella sopravvenuta(Cassazione civile sez.

VI, 02/07/2015, n.13636).

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3807-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAGANA' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3807/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 901/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 29 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta dalle attuali parti ricorrenti ― dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (in prosieguo, anche: il MINISTERO) con profilo professionale di ufficiale giudiziario/ex B3, in servizio presso l’UNEP della Corte di Appello di Torino ― avente ad oggetto la dichiarazione di nullità/illegittimità del CCNI del MINISTERO del 29 luglio 2010, nella parte in cui inquadrava gli ufficiali giudiziari ex B3 e B3S nella seconda area e sottraeva loro le mansioni di esecuzione e la condanna del MINISTERO al loro corretto inquadramento nella terza area, con profilo di funzionario UNEP. 2.La Corte territoriale esponeva che dopo il nuovo inquadramento del personale in Aree, operato dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001, il CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 5 aprile 2000 aveva collocato la figura professionale dell’ufficiale giudiziario in due distinte aree (area B ed area C) ed in diverse posizioni economiche. 3. La declaratoria della posizione B3 prevedeva l’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario in essa inquadrato di tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, sicché gli originari ricorrenti avevano svolto, oltre alla attività di notificazione, anche attività di esecuzione e protesto. 4. Secondoil giudice dell’appello, correttamente il Tribunale aveva escluso il diritto dei lavoratori inquadrati nell’ area B posizione B3 ad essere inquadrati, nel sistema previsto dal successivo CCNI di amministrazione del 29.7.2010, nel profilo professionale di «funzionario UNEP» appartenente all’area terza. 5. Alla luce delle declaratorie professionali del CCNI del 2010 non era l’attività di esecuzione, svolta dagli appellanti fino al 2010, ad essere qualificante del profilo di «funzionario UNEP», tanto che essa poteva essere svolta anche dai lavoratori con profilo di «ufficiale giudiziario» dell’area seconda, benché in via residuale (nell’ipotesi di esigenze di servizio). 6. Non poteva essere condivisa la tesi degli appellanti secondo cui dopo la riforma dell’articolo 52, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001 operata dall’articolo 62 D.L.gs nr. 150/2009 sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva la definizione della equivalenza delle mansioni; nel nuovo testo dell’articolo 52, piuttosto, la valutazione della equivalenza delle mansioni doveva essere effettuata con riferimento all’area di inquadramento, la quale era pur sempre definita dal contratto collettivo. 7. La circostanza che nel precedente sistema introdotto dal CCNI del 2000 essi avevano svolto in via ordinaria l’ attività di esecuzione e che, invece, nel sistema del 2010 tale attività era da loro svolta in via residuale (per disposizione del capo dell’ufficio, in caso di necessità di servizio) non configurava demansionamento. 8.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe, affidato a tre motivi di censura, cui il MINISTERO ha resistito con controricorso. 9. Con la memoria depositata per la odierna adunanza camerale il difensore delle parti ricorrenti ha esposto e documentato che successivamente alla notifica del ricorso in cassazione il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva indetto una procedura selettiva interna, ai sensi dell’articolo 21 quater DL 27 giugno 2015 nr. 83 conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2015 nr. 132, per il passaggio degli ufficiali giudiziari in servizio alla data del 14 novembre 2009 nell’area terza-F1; alla procedura avevano partecipato tutti i ricorrenti, assumendo all’esito (o essendo in attesa di assumere) la qualifica superiore. Ha dichiarato, pertanto, il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La dichiarazione del difensore del sopravvenuto difetto di interesse delle parti ricorrenti al ricorso determina la sua definizione con formula di inammissibilità. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, n.25625), n el giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere ― che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ― ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente,fino alla decisione della causa. 3. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione , poichéla pronuncia di inammissibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli stessi ricorrenti in forza del conseguimento del superiore inquadramento richiesto (o della certezza di conseguirlo), sulla base di una specifica disposizione normativa intervenuta in corso di lite (articolo 21 quaterDL 27/06/2015 nr. 83, conv . con mod . dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132). 4. Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato; la ratio dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico dei ricorrenti rimasti soccombenti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame,ma non per quella sopravvenuta(Cassazione civile sez. VI, 02/07/2015, n.13636). PQM La Corte dichiara l’inammissibilità
Sentenza Cassazione n. 28411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris