Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 28363/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a del 22/01/2026 della Corte d’appello di Firenze;altre parti non ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ministero dell’Economia e delle Finanze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, qualegiudice della riparazione, ha accolto l’istanza proposta ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo perl’ingiusta detenzione prospettata come patita in forza di ordinanza cautelareemessa con riferimento a tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Trattasi difattispecie per la quale, all’esito della convalida dell’arresto in flagranza, è stataapplicata misura cautelare custodiale e dalla quale il richiedente è stato assolto,per non aver commesso il fatto, con sentenza irrevocabile di primo grado.2.

Avverso l’ordinanza la Procura generale della Repubblica presso la Corted’appello di Firenze ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Si deducono violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio cumulativodi motivazione in merito alla condotta ostativa alla riparazione. [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe esclusa con riferimento alla fuga del richiedente attuata nelcontesto spazio-temporale dell’intervento delle forze dell’ordine con riferimento auna tentata rapina, poi culminata nell’arresto, ritenendo la detta condottasospetta non colposa, se non ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Lamedesima condotta sarebbe stata altresì ritenuta non sinergica rispettoall’intervento dell’autorità senza un reale confronto con l’ordinanza cautelare,ove vi sarebbe un riferimento all’essersi l’instante dato alla fuga insieme agli altriindagati.

A ciò si aggiungerebbe la mancata considerazione delle dichiarazionimendaci rese dal richiedente quanto al possesso di valida documentazione,invece non esibita in sede di arresto essendone privo, oltre che delle differentiversioni dallo stesso rese in merito alla sua presenza sul luogo del delitto.3.

La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è fondatonei termini di seguito specificati.2.

La decisione in merito all’articolato ricorso necessita di una disamina delmodo di atteggiarsi della condizione ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen.con particolare riferimento alla condotta del richiedente integrante fuga.3.

In termini generali, ancorché in sintesi, occorre ribadire che, in tema diriparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’hapatita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante– e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato o concorso aingenerare, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsaapparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n.34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep.2026, Centanni, non mass.; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv.268952 – 01).3.1.

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condottadel richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenzaassolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell’autorità e/o alla suapersistenza (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass.; Sez. 3, n. 36336 del19/06/2019, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv.219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino dolo ovvero eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 4, n. 27458 del05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del21/03/2017, Rv. 270001 – 01).

Occorre quindi muovere, quale correttoapproccio metodologico, non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensìdall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fattiritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini delgiudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del lorocollegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanzesottese all’ordinanza cautelare (quanto all’evidenziato corretto approcciometodologico si vedano, in particolare, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit., iriferimenti ivi contenuti, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non mass., e aessa successivi, tra i quali Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, non mass. sulpunto, e Sez. 4, n. 19432 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass.).3.2.

Come di recente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv.288523 – 01, con iter logico-giuridico condiviso in questa sede, la colpa graveche vale a escludere il diritto all’indennizzo è rappresentata dalla violazione diregole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla qualepuò insorgere, grazie all’efficienza sinergica con l’intervento dell’Autorità, unamisura custodiale.

Tuttavia, il concetto di colpa che assume rilievo qualecondizione ostativa, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nonsi identifica con la «colpa penale», venendo in rilievo la sola componenteoggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’idquod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile edoveroso intervento dell’Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento dialtri risultati.

Sicché, anche il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterioex ante e in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilitàdel singolo soggetto agente ma come prevedibilità secondo il parametro dellacomune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogoa un intervento coercitivo dell’Autorità (ovvero al suo mantenimento).

Èsufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul pianomateriale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, percui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi incampo.4.

Quanto appena chiarito in merito alla condotta ostativa e all’accezione dicolpa ai fini dell’istituto di cui all’art. 314 cod. proc. pen., consente necessarieprecisazioni in ordine al modo di atteggiarsi della condizione ostativa in oggettocon particolare riferimento alla condotta integrante fuga.4.1.

La Suprema Corte ha in merito chiarito, sia riguardo alla fuga che allacondotta consistente nel rendersi irreperibile, che la riparazione può essereesclusa se il comportamento del richiedente sia caratterizzato, sotto il profilosoggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità mediante larappresentazione di una situazione nella quale la stessa autorità procedentedebba necessariamente ritenere l’esistenza di elementi tali da giustificare laprivazione della libertà e non anche quando, invece, il suddetto comportamentosia stato determinato dall’intento di sottrarsi a una ingiusta incriminazione e allesue possibili conseguenze (ex plurimis, Sez. 4, n. 3329 del 14/01/2026, Rv.289266 – 01, in fattispecie caratterizzata da condotta integrante irreperibilità macon ritenuta applicazione del principio anche in caso di fuga; Sez. 4, n. 14456 del25/03/2025, non mass., in merito tanto all’irreperibilità quanto alla fuga, nonchéSez. 4, n. 2758 del 05/05/2000, Rv. 217429 – 01, e Sez. 4, n. 17647 del07/04/2010, Rv. 247332 – 01; si vedano altresì: Sez. 4, n. 7977 del11/02/2021, non mass., con riferimento all’irreperibilità, nella specie valutata inuno con dichiarazione rese dall’indagato; e Sez. 4, n. 28807 del 10/05/2023, nonmass., in fattispecie caratterizzata da fuga e successiva irreperibilità, valutateunitamente a dichiarazioni dell’indagato ritenute mendaci).4.2.

Orbene, occorre in questa sede precisare che la condotta integrantefuga, se sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità, è suscettibile di integrarecausa ostativa alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., oltre che nell’ipotesiin cui sia posta in essere con l’intento di indurre in errore l’autorità anche oveoggettivamente contraria all’ordinamento in termini di colpa grave.Sul punto occorre muovere dallo stesso principio sostanzialmente evocatodalla Suprema Corte nel ritenere non ostativa la fuga se caratterizzata, sotto ilprofilo soggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità, ma lettoalla luce dell’evidenziata nozione di colpa fatta propria dall’art. 314 cod. proc.pen.Sez. 4, n. 1745 del 03/06/1998, Rv. 211648 – 01, in particolare, ha chiaritoche la fuga dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha datocausa alla custodia cautelare subita, sotto il profilo della colpa grave, allorquandosi inquadra nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio aevitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale.Tuttavia, come precisato dalla sentenza da ultimo citata nonchéulteriormente specificato da Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007, Rv. 238248 – 01,il principio di cui innanzi non opera allorquando il comportamento si configuri, intermini oggettivi, comunque come contrario all’ordinamento (tale è stata ritenutadalla citata Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007 la fuga concretizzatasi, in violazionedi legge, nel mancato ottemperamento all’ordine di fermarsi impartitodall’Autorità).4.3.

In sintesi, se sinergica rispetto all’intervento cautelare ovvero al suomantenimento, la fuga è suscettibile di integrare condotta ostativa allariparazione per ingiusta detenzione non solo se caratterizzata, sotto il profilosoggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità ma anchequando, si sostanzi, in termini oggettivi, in una condotta comunque contrariaall’ordinamento e gravemente colposa, perché posta in essere in violazione diregole ovvero macroscopicamente negligente o imprudente; sempre che,secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, si tratti di condotta cheabbia creato o concorso a creare una situazione di prevedibile e doverosointervento dell’Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altririsultati.

Trattasi di conclusioni in linea con il fondamento solidaristicodell’indennizzo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., per cui la colpa grave comeinnanzi intesa (non solo il dolo) costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonistiinteressi in campo.5.

Orbene, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di cui innanzi.Senza un sostanziale confronto con la sentenza assolutoria e con le ragionisottese all’intervento cautelare, volto all’accertamento del concreto atteggiarsidella condotta dell’instante e del suo collegamento sinergico, il Giudice dellariparazione ha sostanzialmente escluso aprioristicamente che la fuga possaintegrare condizione ostativa ex art. 314 cod. proc. pen., in termini di condottadolosa o gravemente colposa.

L’iter logico-giuridico sotteso alla decisione èaltresì privo di riferimento alcuno alle modalità della fuga, al fine di apprezzarlain relazione alla causa ostativa in oggetto, pur dando atto della sua attuazionenel contesto spazio-temporale dell’intervento delle forze dell’ordine, nondescritto nelle sue concrete modalità, nonché culminata nell’arresto all’esito diun inseguimento non descritto in termini fattuali ma prospettato come«rocambolesco».6.

In conclusione, l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Firenze.Così deciso il 23 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 22/01/2026 della Corte d’appello di Firenze;altre parti non ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ministero dell’Economia e delle Finanze;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, qualegiudice della riparazione, ha accolto l’istanza proposta ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo perl’ingiusta detenzione prospettata come patita in forza di ordinanza cautelareemessa con riferimento a tentata rapina aggravata e lesioni personali. Trattasi difattispecie per la quale, all’esito della convalida dell’arresto in flagranza, è stataapplicata misura cautelare custodiale e dalla quale il richiedente è stato assolto,per non aver commesso il fatto, con sentenza irrevocabile di primo grado.2. Avverso l’ordinanza la Procura generale della Repubblica presso la Corted’appello di Firenze ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Si deducono violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e vizio cumulativodi motivazione in merito alla condotta ostativa alla riparazione. [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe esclusa con riferimento alla fuga del richiedente attuata nelcontesto spazio-temporale dell’intervento delle forze dell’ordine con riferimento auna tentata rapina, poi culminata nell’arresto, ritenendo la detta condottasospetta non colposa, se non ai fini della liquidazione delle spese processuali. Lamedesima condotta sarebbe stata altresì ritenuta non sinergica rispettoall’intervento dell’autorità senza un reale confronto con l’ordinanza cautelare,ove vi sarebbe un riferimento all’essersi l’instante dato alla fuga insieme agli altriindagati. A ciò si aggiungerebbe la mancata considerazione delle dichiarazionimendaci rese dal richiedente quanto al possesso di valida documentazione,invece non esibita in sede di arresto essendone privo, oltre che delle differentiversioni dallo stesso rese in merito alla sua presenza sul luogo del delitto.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è fondatonei termini di seguito specificati.2. La decisione in merito all’articolato ricorso necessita di una disamina delmodo di atteggiarsi della condizione ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen.con particolare riferimento alla condotta del richiedente integrante fuga.3. In termini generali, ancorché in sintesi, occorre ribadire che, in tema diriparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’hapatita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante– e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato o concorso aingenerare, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsaapparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep.2026, Centanni, non mass.; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv.268952 – 01).3.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condottadel richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenzaassolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell’autorità e/o alla suapersistenza (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass.; Sez. 3, n. 36336 del19/06/2019, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv.219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotteche rivelino dolo ovvero eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza oviolazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile insede di legittimità (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 4, n. 27458 del05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del21/03/2017, Rv. 270001 – 01). Occorre quindi muovere, quale correttoapproccio metodologico, non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensìdall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fattiritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini delgiudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del lorocollegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanzesottese all’ordinanza cautelare (quanto all’evidenziato corretto approcciometodologico si vedano, in particolare, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit., iriferimenti ivi contenuti, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non mass., e aessa successivi, tra i quali Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, non mass. sulpunto, e Sez. 4, n. 19432 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass.).3.2. Come di recente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv.288523 – 01, con iter logico-giuridico condiviso in questa sede, la colpa graveche vale a escludere il diritto all’indennizzo è rappresentata dalla violazione diregole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla qualepuò insorgere, grazie all’efficienza sinergica con l’intervento dell’Autorità, unamisura custodiale. Tuttavia, il concetto di colpa che assume rilievo qualecondizione ostativa, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nonsi identifica con la «colpa penale», venendo in rilievo la sola componenteoggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’idquod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile edoveroso intervento dell’Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento dialtri risultati. Sicché, anche il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterioex ante e in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilitàdel singolo soggetto agente ma come prevedibilità secondo il parametro dellacomune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogoa un intervento coercitivo dell’Autorità (ovvero al suo mantenimento). Èsufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul pianomateriale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, percui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi incampo.4. Quanto appena chiarito in merito alla condotta ostativa e all’accezione dicolpa ai fini dell’istituto di cui all’art. 314 cod. proc. pen., consente necessarieprecisazioni in ordine al modo di atteggiarsi della condizione ostativa in oggettocon particolare riferimento alla condotta integrante fuga.4.1. La Suprema Corte ha in merito chiarito, sia riguardo alla fuga che allacondotta consistente nel rendersi irreperibile, che la riparazione può essereesclusa se il comportamento del richiedente sia caratterizzato, sotto il profilosoggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità mediante larappresentazione di una situazione nella quale la stessa autorità procedentedebba necessariamente ritenere l’esistenza di elementi tali da giustificare laprivazione della libertà e non anche quando, invece, il suddetto comportamentosia stato determinato dall’intento di sottrarsi a una ingiusta incriminazione e allesue possibili conseguenze (ex plurimis, Sez. 4, n. 3329 del 14/01/2026, Rv.289266 – 01, in fattispecie caratterizzata da condotta integrante irreperibilità macon ritenuta applicazione del principio anche in caso di fuga; Sez. 4, n. 14456 del25/03/2025, non mass., in merito tanto all’irreperibilità quanto alla fuga, nonchéSez. 4, n. 2758 del 05/05/2000, Rv. 217429 – 01, e Sez. 4, n. 17647 del07/04/2010, Rv. 247332 – 01; si vedano altresì: Sez. 4, n. 7977 del11/02/2021, non mass., con riferimento all’irreperibilità, nella specie valutata inuno con dichiarazione rese dall’indagato; e Sez. 4, n. 28807 del 10/05/2023, nonmass., in fattispecie caratterizzata da fuga e successiva irreperibilità, valutateunitamente a dichiarazioni dell’indagato ritenute mendaci).4.2. Orbene, occorre in questa sede precisare che la condotta integrantefuga, se sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità, è suscettibile di integrarecausa ostativa alla riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., oltre che nell’ipotesiin cui sia posta in essere con l’intento di indurre in errore l’autorità anche oveoggettivamente contraria all’ordinamento in termini di colpa grave.Sul punto occorre muovere dallo stesso principio sostanzialmente evocatodalla Suprema Corte nel ritenere non ostativa la fuga se caratterizzata, sotto ilprofilo soggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità, ma lettoalla luce dell’evidenziata nozione di colpa fatta propria dall’art. 314 cod. proc.pen.Sez. 4, n. 1745 del 03/06/1998, Rv. 211648 – 01, in particolare, ha chiaritoche la fuga dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha datocausa alla custodia cautelare subita, sotto il profilo della colpa grave, allorquandosi inquadra nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio aevitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale.Tuttavia, come precisato dalla sentenza da ultimo citata nonchéulteriormente specificato da Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007, Rv. 238248 – 01,il principio di cui innanzi non opera allorquando il comportamento si configuri, intermini oggettivi, comunque come contrario all’ordinamento (tale è stata ritenutadalla citata Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007 la fuga concretizzatasi, in violazionedi legge, nel mancato ottemperamento all’ordine di fermarsi impartitodall’Autorità).4.3. In sintesi, se sinergica rispetto all’intervento cautelare ovvero al suomantenimento, la fuga è suscettibile di integrare condotta ostativa allariparazione per ingiusta detenzione non solo se caratterizzata, sotto il profilosoggettivo-psicologico, dall’intento di indurre in errore l’autorità ma anchequando, si sostanzi, in termini oggettivi, in una condotta comunque contrariaall’ordinamento e gravemente colposa, perché posta in essere in violazione diregole ovvero macroscopicamente negligente o imprudente; sempre che,secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, si tratti di condotta cheabbia creato o concorso a creare una situazione di prevedibile e doverosointervento dell’Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altririsultati. Trattasi di conclusioni in linea con il fondamento solidaristicodell’indennizzo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., per cui la colpa grave comeinnanzi intesa (non solo il dolo) costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonistiinteressi in campo.5. Orbene, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di cui innanzi.Senza un sostanziale confronto con la sentenza assolutoria e con le ragionisottese all’intervento cautelare, volto all’accertamento del concreto atteggiarsidella condotta dell’instante e del suo collegamento sinergico, il Giudice dellariparazione ha sostanzialmente escluso aprioristicamente che la fuga possaintegrare condizione ostativa ex art. 314 cod. proc. pen., in termini di condottadolosa o gravemente colposa. L’iter logico-giuridico sotteso alla decisione èaltresì privo di riferimento alcuno alle modalità della fuga, al fine di apprezzarlain relazione alla causa ostativa in oggetto, pur dando atto della sua attuazionenel contesto spazio-temporale dell’intervento delle forze dell’ordine, nondescritto nelle sue concrete modalità, nonché culminata nell’arresto all’esito diun inseguimento non descritto in termini fattuali ma prospettato come«rocambolesco».6. In conclusione, l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Firenze. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Firenze.Così deciso il 23 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris