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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 09746/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34913/24 -Ud 29 gennaio 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'aggravante ex art 625 comma 1 n.7 cod.pen.- risulta manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato circa il rigetto del corrispondente motivo di appello.

Il giudice di secondo grado, infatti, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che l'esclusione dell'aggravante del delitto di furto relativa all'esposizione alla pubblica fede presuppone che sulla cosa sia esercitata una custodia diretta e continuativa, non bastando una semplice vigilanza generica, come invece nel caso di specie.

A tal proposito infatti, si è affermato il principio per cui l'esclusione dell'aggravante è sostenibile solo in presenza di una sorveglianza esercitata sulla cosa che generi un controllo continuativo, costante ed efficace ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5 ,n. 6351 Ud.dep. 2021, Rv. 280493); nella specie il controllo dell'addetto alla vigilanza — come diffusamente spiegato dalla Corte di merito — era stato causale ed aveva consentito di visualizzare solo una parte dell'azione delittuosa e non l'effettivo impossessamento del bene.

Quanto al sistema di videosorveglianza, la ricorrente trascura di considerare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095) Neanche rileva — nei sensi auspicati dalla ricorrente — l'apposizione della placca antitaccheggio sui beni asportati, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (tra le altre, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34913/24 -Ud 29 gennaio 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'aggravante ex art 625 comma 1 n.7 cod.pen.- risulta manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato circa il rigetto del corrispondente motivo di appello. Il giudice di secondo grado, infatti, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che l'esclusione dell'aggravante del delitto di furto relativa all'esposizione alla pubblica fede presuppone che sulla cosa sia esercitata una custodia diretta e continuativa, non bastando una semplice vigilanza generica, come invece nel caso di specie. A tal proposito infatti, si è affermato il principio per cui l'esclusione dell'aggravante è sostenibile solo in presenza di una sorveglianza esercitata sulla cosa che generi un controllo continuativo, costante ed efficace ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5 ,n. 6351 Ud.dep. 2021, Rv. 280493); nella specie il controllo dell'addetto alla vigilanza — come diffusamente spiegato dalla Corte di merito — era stato causale ed aveva consentito di visualizzare solo una parte dell'azione delittuosa e non l'effettivo impossessamento del bene. Quanto al sistema di videosorveglianza, la ricorrente trascura di considerare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095) Neanche rileva — nei sensi auspicati dalla ricorrente — l'apposizione della placca antitaccheggio sui beni asportati, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (tra le altre, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli
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