CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 13579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7631/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro A.F.M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.366/2023 depositata il 21/09/2023. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 7631/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 13579/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, giacché dal verbale di conciliazione allegato alla rinuncia si desume che la controricorrente e l’intimata hanno preventivamente accettato la rinuncia, che la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a presentare nel termine previsto nel verbale, ed hanno altresì concordato la compensazione integrale delle spese del giudizio P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 19/05/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7631/2024 Numero sezionale 435/2025 Numero di raccolta generale 13579/2025 Data pubblicazione 21/05/2025