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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19929/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha determinato la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni diciannove di reclusione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni diciassette e mesi otto di reclusione, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati per i quali questi erano stati condannati con le sentenze n. 2679 del 26/09/2017, irrevocabile dal 28/03/2019, e n. 834 del 29/01/2018, irrevocabile dal 27/11/2018, entrambe pronunciate dalla Corte di appello di Napoli.

1.2. La precedente ordinanza resa il 24/05/2021, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati giudicati dalle due citate sentenze, era stata oggetto di ricorso per cassazione fondato su due motivi.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 6939 del 11/02/2022 pronunciata dalla Prima Sezione penale, ha respinto il secondo motivo di ricorso, che si riferiva alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione per il fatto-reato giudicato con la sentenza del 29/01/2018.

Ha invece accolto il primo motivo di ricorso, annullando dunque con rinvio l'ordinanza, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto più gravi i fatti di cui alla prima sentenza (26/09/2017), senza però considerare che si trattava di più fatti già ritenuti avvinti da continuazione da parte del giudice della cognizione: sicché si trattava di individuare la singola violazione di maggior gravità e di procedere poi ad «enucleare le frazioni sanzionatorie relative alla continuazione interna della decisione».

1.2. La nuova ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, dunque, ha individuato quale violazione più grave quella prevista dall'art. 74 D.P.R. 309/1990, di cui al capo 7 della prima sentenza, per la quale la pena era stata determinata (con applicazione di recidiva qualificata e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) in diciassette anni e sei mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in quindici anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi applicato uguali aumenti di pena a ciascuno dei due condannati, per i reati-satellite giudicati con la medesima sentenza (segnatamente, due anni per il reato di cui al capo 1, tre anni per quello di cui al capo 2, sei mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi 3 e 6) ed infine operato la riduzione di un terzo per il rito.

Solo la prima sentenza, infatti, è stata resa a seguito di giudizio abbreviato.

A tale pena è stato aggiunto, infine, l'aumento a titolo di continuazione per il fatto di cui alla seconda sentenza, determinato per entrambi in tre anni e quattro mesi di reclusione.2.

Hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, con unico atto sottoscritto da comune difensore, deducendo violazione di legge (con riferimento agli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.

In particolare censurano l'omessa distinzione delle posizioni dei due diversi condannati, che pur sono stati ritenuti meritevoli di aumenti di pena diversi a titolo di recidiva.

Il principio indicato dalla sentenza rescindente sarebbe stato violato, perché sarebbe impossibile verificare la congruità degli aumenti di pena, anche rispetto alle singole posizioni dei condannati tra loro.

3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

4. I ricorsi sono manifestamente infondati e perciò inammissibili.

5. Preliminarmente si osserva come la Corte di appello abbia ridotto la misura dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per i fatti giudicati con la seconda sentenza in esecuzione (dai cinque anni di reclusione irrogati con l'ordinanza annullata a tre anni e quattro mesi di reclusione), ancorché ciò non le fosse nemmeno devoluto, stante il rigetto del secondo motivo del precedente ricorso per cassazione.

A maggior ragione, non ha pregio la doglianza dei condannati, non essendo nemmeno più in discussione il punto specifico. 6.

L'annullamento della precedente ordinanza derivava dall'impossibilità di comprendere quale fosse la violazione più grave tra quelle giudicate con la sentenza 26/09/2017, quale la misura della pena per essa irrogata e quali gli aumenti a titolo di continuazione applicati per i restanti fatti-reato giudicati con la medesima sentenza.

La Corte di appello di Napoli si è uniformata al compito devolutole, senza che dal testo dell'ordinanza impugnata emergano illogicità manifeste, cioè tali da inficiare la tenuta logica del provvedimento.

Il ricorrente lamenta motivazione apparente circa l'aumento operato per il fatto-reato di cui alla seconda sentenza, che però non era oggetto di annullamento, e ritiene viziata da illogicità manifesta l'ordinanza, laddove ha determinato in misura pari per entrambi i condannati gli aumenti a titolo di continuazione per i fatti giudicati con la prima sentenza, nonostante la parziale differenza di trattamento relativamente alla recidiva.

La doglianza è manifestamente infondata.L'art. 671 cod. proc. pen.

«viene tradizionalmente ritenuto norma di confine tra cognizione ordinaria ed esecuzione penale, posto che essa conferisce al giudice dell'esecuzione poteri più incisivi di quelli tradizionalmente riconosciutigli dall'ordinamento (come ad esempio in materia di amnistia, indulto, verifica del divieto di bis in idem ecc.), in quanto gli sono demandati poteri di rivalutazione del fatto sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione» (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, in motivazione).

I parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. non sono richiamati dall'art. 671 cod. proc. pen., norma che consente al giudice dell'esecuzione di intervenire su provvedimenti che hanno già fatto applicazione di tali parametri.

Tuttavia, tradizionalmente la giurisprudenza richiama l'art. 133 cod. pen. quale norma che indica anche al giudice dell'esecuzione la necessità di determinare, quando provvede ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aumenti logici, proporzionati, controllabili.

Ed allora, dal momento che il ricorrente lamenta una manifesta illogicità della motivazione che ha determinato aumenti uguali a carico di condannati gravati da una recidiva di peso diverso (e solo in ciò risiederebbe la rilevata manifesta illogicità), occorre ricordare anzitutto che la recidiva è circostanza aggravante inerente la persona del colpevole, sintomo di maggiore pericolosità del soggetto agente (cfr. Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 - 01).

I parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e rilevanti ai fini dell'individuazione della sanzione equa riguardano, invece, anche elementi diversi dalla pericolosità (per esempio, quelli indicati nel primo comma dell'art. 133 cod. pen. attengono alla gravità oggettiva del fatto, a prescindere dalle caratteristiche del suo autore) ed è noto che nell'individuazione della sanzione il giudice può fare riferimento anche ad uno soltanto dei parametri (v. per tutte Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), non essendo peraltro necessario in ogni caso, a fini sanzionatori, operare una valutazione comparativa tra i correi (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446).

Perciò, nell'aver sanzionato nello stesso modo identici reati commessi da persone i cui precedenti penali erano diversi non vi è alcuna illogicità manifesta, tantomeno risultante ictu ocull dal provvedimento impugnato.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha determinato la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni diciannove di reclusione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni diciassette e mesi otto di reclusione, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati per i quali questi erano stati condannati con le sentenze n. 2679 del 26/09/2017, irrevocabile dal 28/03/2019, e n. 834 del 29/01/2018, irrevocabile dal 27/11/2018, entrambe pronunciate dalla Corte di appello di Napoli. 1.2. La precedente ordinanza resa il 24/05/2021, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati giudicati dalle due citate sentenze, era stata oggetto di ricorso per cassazione fondato su due motivi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6939 del 11/02/2022 pronunciata dalla Prima Sezione penale, ha respinto il secondo motivo di ricorso, che si riferiva alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione per il fatto-reato giudicato con la sentenza del 29/01/2018. Ha invece accolto il primo motivo di ricorso, annullando dunque con rinvio l'ordinanza, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto più gravi i fatti di cui alla prima sentenza (26/09/2017), senza però considerare che si trattava di più fatti già ritenuti avvinti da continuazione da parte del giudice della cognizione: sicché si trattava di individuare la singola violazione di maggior gravità e di procedere poi ad «enucleare le frazioni sanzionatorie relative alla continuazione interna della decisione». 1.2. La nuova ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, dunque, ha individuato quale violazione più grave quella prevista dall'art. 74 D.P.R. 309/1990, di cui al capo 7 della prima sentenza, per la quale la pena era stata determinata (con applicazione di recidiva qualificata e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) in diciassette anni e sei mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in quindici anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi applicato uguali aumenti di pena a ciascuno dei due condannati, per i reati-satellite giudicati con la medesima sentenza (segnatamente, due anni per il reato di cui al capo 1, tre anni per quello di cui al capo 2, sei mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi 3 e 6) ed infine operato la riduzione di un terzo per il rito. Solo la prima sentenza, infatti, è stata resa a seguito di giudizio abbreviato. A tale pena è stato aggiunto, infine, l'aumento a titolo di continuazione per il fatto di cui alla seconda sentenza, determinato per entrambi in tre anni e quattro mesi di reclusione.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, con unico atto sottoscritto da comune difensore, deducendo violazione di legge (con riferimento agli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. In particolare censurano l'omessa distinzione delle posizioni dei due diversi condannati, che pur sono stati ritenuti meritevoli di aumenti di pena diversi a titolo di recidiva. Il principio indicato dalla sentenza rescindente sarebbe stato violato, perché sarebbe impossibile verificare la congruità degli aumenti di pena, anche rispetto alle singole posizioni dei condannati tra loro. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4. I ricorsi sono manifestamente infondati e perciò inammissibili. 5. Preliminarmente si osserva come la Corte di appello abbia ridotto la misura dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per i fatti giudicati con la seconda sentenza in esecuzione (dai cinque anni di reclusione irrogati con l'ordinanza annullata a tre anni e quattro mesi di reclusione), ancorché ciò non le fosse nemmeno devoluto, stante il rigetto del secondo motivo del precedente ricorso per cassazione. A maggior ragione, non ha pregio la doglianza dei condannati, non essendo nemmeno più in discussione il punto specifico. 6. L'annullamento della precedente ordinanza derivava dall'impossibilità di comprendere quale fosse la violazione più grave tra quelle giudicate con la sentenza 26/09/2017, quale la misura della pena per essa irrogata e quali gli aumenti a titolo di continuazione applicati per i restanti fatti-reato giudicati con la medesima sentenza. La Corte di appello di Napoli si è uniformata al compito devolutole, senza che dal testo dell'ordinanza impugnata emergano illogicità manifeste, cioè tali da inficiare la tenuta logica del provvedimento. Il ricorrente lamenta motivazione apparente circa l'aumento operato per il fatto-reato di cui alla seconda sentenza, che però non era oggetto di annullamento, e ritiene viziata da illogicità manifesta l'ordinanza, laddove ha determinato in misura pari per entrambi i condannati gli aumenti a titolo di continuazione per i fatti giudicati con la prima sentenza, nonostante la parziale differenza di trattamento relativamente alla recidiva. La doglianza è manifestamente infondata.L'art. 671 cod. proc. pen. «viene tradizionalmente ritenuto norma di confine tra cognizione ordinaria ed esecuzione penale, posto che essa conferisce al giudice dell'esecuzione poteri più incisivi di quelli tradizionalmente riconosciutigli dall'ordinamento (come ad esempio in materia di amnistia, indulto, verifica del divieto di bis in idem ecc.), in quanto gli sono demandati poteri di rivalutazione del fatto sostanzialmente analoghi a quelli riservati in sede di cognizione al giudice del processo, quanto alla "ricostruzione" della continuazione» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, in motivazione). I parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. non sono richiamati dall'art. 671 cod. proc. pen., norma che consente al giudice dell'esecuzione di intervenire su provvedimenti che hanno già fatto applicazione di tali parametri. Tuttavia, tradizionalmente la giurisprudenza richiama l'art. 133 cod. pen. quale norma che indica anche al giudice dell'esecuzione la necessità di determinare, quando provvede ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., aumenti logici, proporzionati, controllabili. Ed allora, dal momento che il ricorrente lamenta una manifesta illogicità della motivazione che ha determinato aumenti uguali a carico di condannati gravati da una recidiva di peso diverso (e solo in ciò risiederebbe la rilevata manifesta illogicità), occorre ricordare anzitutto che la recidiva è circostanza aggravante inerente la persona del colpevole, sintomo di maggiore pericolosità del soggetto agente (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838 - 01). I parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e rilevanti ai fini dell'individuazione della sanzione equa riguardano, invece, anche elementi diversi dalla pericolosità (per esempio, quelli indicati nel primo comma dell'art. 133 cod. pen. attengono alla gravità oggettiva del fatto, a prescindere dalle caratteristiche del suo autore) ed è noto che nell'individuazione della sanzione il giudice può fare riferimento anche ad uno soltanto dei parametri (v. per tutte Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), non essendo peraltro necessario in ogni caso, a fini sanzionatori, operare una valutazione comparativa tra i correi (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446). Perciò, nell'aver sanzionato nello stesso modo identici reati commessi da persone i cui precedenti penali erano diversi non vi è alcuna illogicità manifesta, tantomeno risultante ictu ocull dal provvedimento impugnato. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
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