CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6581-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOIA - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] 2019/2022, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - oltre che contro [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE; -intimato - avverso la sentenza n. 21/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 24 aprile 2019 al COA di Benevento, al CNF e agli controinteressati legittimati, 19 avvocati iscritti all’albo del citato COA, proponevano in relazione al rinnovo dello stesso COA per il quadriennio 2019-2022, ricorso per l’annullamento del verbale di ammissione delle candidature del 3 aprile 2019 e dell’atto di proclamazione del successivo 15 aprile 2019 in relazione alla posizione di taluni consiglieri eletti (tra cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unico odierno ricorrente), per asserita violazione delle norme contenenti il divieto di essere eletti per un terzo mandato consiliare consecutivo. L’adito CNF, con sentenza n. 21/2020 (depositata il 13 febbraio 2020), accertava e dichiarava l’ineleggibilità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], oltre che di quella inerenti altri avvocati eletti, annullando la loro proclamazione alla carica di consiglieri del COA di Benevento. Con l’adottata decisione, il CNF, ricostruendo il quadro normativo di riferimento - con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, come incisa dalla interpretazione offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2019 - e sviluppando il proprio percorso argomentativo sul piano ermeneutico e logico-sistematico, ha ritenuto che, nella ricognizione dei mandati rilevanti ai fini dell’applicazione del divieto di cui alla suddetta norma, occorre porre riguardo all’avvenuto espletamento consecutivo di due precedenti mandati (ivi compresi quelli svolti prima dell’entrata in vigore della legge n. 113/2017), dovendosi in ogni caso escludere, nel computo di tali mandati, quelli che hanno avuto una durata inferiore a due anni, con la specificazione che il riferimento al biennio considerato rilevante dalla normativa applicabile è quello che prende in considerazione la durata legale del mandato, quella cioè indicata per legge e da questa prevista per i trascorsi incarichi di consiglieri (diversamente ritenendo, infatti, tutti i mandati precedenti –fatta eccezione per quelli prorogati dalla legge n. 247/2012 – sarebbero di durata infrabiennale o l’eventuale maggiore durata deriverebbe da vicende fattuali del tutto casuali). Sulla base di tale raggiunta conclusione, il CNF – avuto riguardo alla circostanza che, tra gli altri, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di consigliere del COA di Benevento nel biennio 2010-2011, in quello 2012-2013, prorogato “ex lege” dall’art. 65 della legge n. 247/2012, e successivamente prolungato con delibera di sospensione delle elezioni indette fino a ottobre 2017, oltre che nel periodo dall’ottobre 2017 al dicembre 2018 – egli (pur non computando l’ultimo intervallo temporale siccome inferiore ai due anni) si era venuto a trovare nella condizione di ineleggibilità ai sensi dell’anzidetta normativa, con conseguente annullamento della sua proclamazione alla carica di consigliere del suddetto COA, dichiara con verbale del 15 aprile 2019. 2. Avverso la citata sentenza del CNF ha proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni unite il solo avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Hanno resistito con un congiunto controricorso vari avvocati – come nominativamente indicati in epigrafe - tutti iscritti al COA di Benevento. Nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e la difesa dei controricorrenti in prossimità dell’udienza contenente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato testualmente “violazione della legge 113/17, eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento, difetto di motivazione e contraddittorietà. Con questa doglianza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso sostenere che, avuto riguardo alla norma di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 113/2017 (di innovativa introduzione), come sottolineato anche dalle Sezioni unite con la sentenza n. 32781/2018, si deve ritenere che i mandati inferiori alla durata di due anni (da valutarsi come dato temporale oggettivo e, in quanto tale, incontrovertibile) costituiscono un indifferente giuridico ai fini del divieto di eleggibilità, ravvisando l’erroneità (e la contraddittorietà rispetto alla premessa) della interpretazione adottata con la sentenza impugnata, secondo cui la durata non inferiore ai due anni deve riguardarsi come “durata legale” del mandato e ciò a prescindere dalla effettiva durata temporale superiore o inferiore ai due anni. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il CNF, nell’effettuare il computo della durata dei mandati precedenti, avrebbe dovuto escludere tutti quelli di durata inferiore a due anni, rilevando l’insussistenza della causa di ineleggibilità in capo allo stesso, avendo egli – per quanto risultante dalla documentazione ufficiale rilasciata dalla segreteria dell’Ordine professionale di appartenenza – ricoperto la carica di consigliere per mandati mai superiori ai due anni, ad eccezione di quello dal gennaio 2012 all’ottobre 2017 in regime di “prorogatio”. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto testualmente “violazione di legge, eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione”, sotto il profilo che, nel caso di specie, i reclamanti non avrebbero potuto proporre un’azione in forma collettiva in difetto della specifica indicazione della posizione di interesse sostanziale di ciascuna delle parti impugnanti ad ottenere l’annullamento degli atti oggetto di reclamo, alcuna delle quali trovantisi anche in una condizione di conflitto di interessi in relazione alle diverse posizioni occupate in seno al COA di Benevento. 3. Occorre dare atto che con istanza del 29 agosto 2023, ritualmente depositata in cancelleria, il difensore del ricorrente ha comunicato che, nelle more della fissazione dell’udienza dinanzi a queste Sezioni unite, con verbale di proclamazione (allegato alla istanza stessa) degli eletti del 28 gennaio 2023 è stato rinnovato il COA di Benevento per il periodo 2023-2026 e che lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è risultato eletto alla carica di consigliere. Per effetto di tale sopravvenuta evenienza e della scadenza del citato COA per il periodo precedente (come attestato anche nella memoria depositata dai controricorrenti), deve ritenersi essere venuto meno – come sostenuto dal medesimo ricorrente – l’interesse alla decisione sul reclamo dallo stesso proposto avverso la sentenza del CNF n. 21/2020 (depositata il 13 febbraio 2020). Da ciò deriva –in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte -la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso (cfr., per tutte, SU n. 28383/2020), con compensazione totale delle spese giudiziali (non essendoci stato contrasto su tale epilogo del processo, avendo anche i controricorrenti dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere). Trattandosi, per l’appunto, di declaratoria di inammissibilità “sopravvenuta” del ricorso, non sussistono i presupposti per date atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo, se dovuto, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 14782/2018 e n. 31732/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa p