CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26309 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria del Molise, n. 3 42 /0 1 /20 21 depositata in data 21 / 07 /202 1 e notificata a mezzoPEC in data 27 /07 2021 ; uditala relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA]:cartella di pagamento Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Fattidi causa [OSCURATO:SOCIETA]. i mpugnava la cartella di pagamento con cui il Riscossorerichiedeva il pagamento di tributi sanzioni e interessi relativi almancato versamento Irap per il periodo d'imposta 2011. Lacommissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva parzialmenteil ricorso riconoscendo non dovute le sanzioni erogate per ilritardato omesso pagamento delle imposte. Appellaval'ufficio. Conla sentenza qui gravata del ricorso per c assazione il giudice di secondogrado ha confermato la statuizione d el la CTP . Ricorre a questa Corte l' A mministrazione F inanziaria con atto affidatoa tre motivi di censura. Lasocietà contribuente non ha svolto attività difensiva in questo giudiziodi L egittimità. Ragionidella decisione Ritiene la Corte che debba esaminarsi per primo, in quanto preliminaree – all’esito dello scrutinio – dirimente il secondo motivo di ricorso. Talemezzo di impugnazione censura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 edegli artt. 5 e 6 del d. Lgs. n. 472 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere erroneamente il giudice del merito ritenuto fornita la prova della sussistenza delle difficoltà finanziarie che nel 2016 avrebbero determinato la decadenza dalla rateizzazione dell’avviso bonario oggetto dell’atto impugnato, riguardandole prove f ornite solo i periodi d’imposta dal 2009 al 2012. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Ilmotivo, che propone in concreto una questione di violazione di legge,e quindi si sottrae a ogni profilo di inammissibilità , è fondato. Conriguardo alle specifiche previsioni in tema di forza maggiore, comeinterpretate dalla giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che «intema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art.5 d. Lgs. n. 472 del 1997, applicand o alla materia fiscale il principio sancitoin generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficientela mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficientela coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazionedel dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova dellasua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dallaprova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente èincorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presuppostidell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza»(Cass. n. 2139/2020). Nel caso di specie, la CTR, non si è conformata al superiore principiodi diritto. Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezzadel trasgressore non costituiscono fattori del tutto esterni alle normali dinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibilied evitabili o affrontabili con un’accorta g estione aziendale, dalmomento che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, è circostanzasuscettibile di previsione ; sicché non può sostenersi che – in forzadella deduzione e prova di tale inadempimento - sia stata superata lapresunzione prevista dall’art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997. Ancora , secondo la giurisprudenza di questa Corte, « i n tema di sanzioni Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 tributarie,posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggettosui propri comportamenti, elidend o il requisito della coscienza evolontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento delle pubbliche amministrazioni integrassedetto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024). È stato, altresì, evidenziato che proprio «la sussistenza di una situazionedi illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore,ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6,comma 5, del d. Lgs. n. 47 2 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenzadi un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al doveredel contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 39548/2021;si veda, anche, Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale). Applicando i suddetti principi al caso di specie, diversamenteda quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR (“comportamento omissivo della Regione Calabria che aveva interrotto ilflusso dei pagamenti” ; così a pag. 4 della sentenza impugnata, terzo capoverso) involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024) . Circostanze che peraltro non hanno impedito alla società di destinare somme al pagamento degli stipendi e neppure al “riversamento di somme a beneficio di terzi” (ancora pag. 4 della sentenza impugnata, quarto capoverso), a ulteriore riprova della possibilità – concretamente non Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 seguita, di qui la giusta applicazione delle sanzioni - per la stessa di determinarsidiversamente anche con riguardo agli obblighi tributari. Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso – che denuncia la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 c. 2 lett.e) del d. Lgs. n. 546 del 192 e dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. per i giudici di secondo grado mancato di esaminare il motivo diappello formulato dall'ufficio secondo il quale le difese formulate dalla contribuente risultavano inconferenti e non riferibili al contenuto dell'atto impugnato avendo la società omesso specific amente di contestare le imposte diverse dall'iva dovuta per i periodi d’imposta 2009 e 2011 – e il terzo motivo di ricorso - il quale lamenta l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per non essersi la sentenza diappello avveduta di come la contribuente non abbia offerto prova della sussistenzadelle difficoltà finanziarie che determinarono la decadenza dallarateizzazione dell’avviso bonario in forza della quale venne emessa lacartella ora impugnata - sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti aifini del decidere. La sentenza, a seguito dell’accoglimento del motivo di cui si è detto,è quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti dicausa applicando i superiori principi di diritto . P.Q.M accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiara assorbit i i restanti motivi ; cassala sen