CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 35601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato l'ordinanza emessa ex art. 676, comma 1 e 667, comma 4 cod. proc. pen. con la quale il Tribunale di Imperia ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare estinta la pena di cui alla sentenza n. 142/2008 pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Sanremo, divenuta irrevocabile il 23/9/2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] con l'istanza originaria ha richiesto che venisse dichiarata estinta la pena di anni tre di reclusione di cui alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 23 settembre 2008, perché il termine decennale è ormai decorso. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando che il termine non è decorso in quanto la pena indicata era stata oggetto di diversi provvedimenti di cumulo per effetto dei quali opererebbe il principio di unitarietà dell'esecuzione e non si potrebbe pertanto sciogliere il cumulo al fine di dichiarare l'estinzione per prescrizione di una delle pene unificata.La difesa ha proposto opposizione avverso l'ordinanza evidenziando che la soluzione adottata sarebbe errata, ciò in quanto la dichiarazione di prescrizione non potrebbe essere impedita da un provvedimento di natura amministrativa tanto che la diversa interpretazione sarebbe contraria ai principi costituzionali. Il Tribunale ha respinto l'ordinanza evidenziando come, a prescindere dal cumulo, non sia allo stato ancora decorso il termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, ha rilevato che la pena della quale il ricorrente chiede che venga dichiarata la prescrizione era stata oggetto di indulto, poi revocato. Il tale situazione il termine di prescrizione non sarebbe decorso in quanto la data dalla quale prendere le mosse non sarebbe quella della irrevocabilità della sentenza di condanna cui la pena si riferisce quanto, piuttosto, la data nella quale è divenuta irrevocabile la pronuncia in ordine al reato commesso nel quinquennio che costituisce il presupposto della revoca. Data che nel caso di specie sarebbe individuabile nel giorno 31 marzo 2014 dal quale -senza che abbia rilievo l'ordinanza del 21 ottobre 2014 con la quale l'indulto è stato revocato- il termine decennale non è a oggi interamente decorso. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 172 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente omesso di considerare la pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inesistente il titolo esecutivo che sarebbe il presupposto per la revoca dell'indulto. 4. In data 12 aprile 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Al fine di meglio illustrare le regioni della presente decisione appare opportuno ripercorrere cronologicamente, per come risultano dagli atti, i provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. 1.1. A [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 141/2008, emessa il 23 giugno 2008 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Sanremo, irrevocabile il 23 settembre 2008, è stata applicata la pena di anni tre di reclusione. Per l'intera pena oggetto della sentenza è stato concesso l'indulto ai sensi della L. 241/2006. La citata pena è stata ricompresa in diversi provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti.Dagli atti risulta che nel corso del quinquennio il ricorrente ha commesso un reato, accertato con sentenza del Tribunale di Milano del 19/2/2010, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2014. Sempre dagli atti risulta che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 ottobre 2014, in conseguenza di tale ultima sentenza, ha revocato l'indulto concesso con la sentenza emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Milano. Successivamente il ricorrente ha presentato istanza diretta alla restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna del Tribunale di Milano posta quale presupposto per la revoca dell'indulto. L'istanza, inizialmente rigettata dal giudice dell'esecuzione, con sentenza del 16 giugno 2021, è stata accolta dalla Corte di cassazione che, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha concesso al ricorrente la restituzione nel termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 14254/12, pronunciata il 19/2/2010, circostanza questa che ha determinato il venir meno dell'irrevocabilità della pronuncia. 1.2. Il 12 luglio 2021 il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale la difesa aveva chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 172 cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento e questa Corte, qualificata l'impugnazione come opposizione, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Imperia, competente per l'ulteriore corso. Il Tribunale, letti gli atti, ripercorsi i contenuti dell'istanza e della decisione impugnata, ha deciso nei termini sopra indicati. 1.3. Avverso il provvedimento ha proposto, come detto, ricorso per cassazione la difesa del condannato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 172 cod. pen. evidenziando che la decisione del giudice dell'esecuzione, secondo il quale il termine di prescrizione della pena non sarebbe maturato in quanto questo decorrerebbe dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha accertato il reato che ha determinato la revoca dell'indulto, sarebbe errata. In tale prospettiva, infatti, il giudice avrebbe omesso di considerare che a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione -che ha restituito nel termine il ricorrente a proporre appello e ha dichiarato inesistente il titolo esecutivo- l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Milano sarebbe venuta meno. La doglianza è infondata. 1.4. Nel caso in cui sia stato concesso l'indulto il termine di prescrizione della pena, non essendo questa eseguibile per la condizione cui questa è sottoposta, non decorre.Il termine, d'altro canto, inizia decorrere solo nel momento in cui la condizione si avvera. In questo caso, quindi, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna che è presupposto della revoca del beneficio (cfr. in termini Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01; da ultimo Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021 Huwamangho, Rv. 282225 - 01;), momento questo nel quale la pronuncia può essere in concreto utilizzata come titolo esecutivo (cfr. Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 - 01). 1.5. Nel caso di specie si è verificata la peculiare situazione nella quale è stato concesso l'indulto, il ricorrente ha commesso un reato nel quinquennio, questo è stato accertato con sentenza irrevocabile, l'indulto è stato revocato e, successivamente, con la restituzione nel termine a impugnare, è venuta meno l'irrevocabilità della sentenza presupposto della revoca. In tale situazione, come correttamente evidenziato incidentalmente dal giudice dell'esecuzione nella parte finale dell'ordinanza impugnata, il termine di prescrizione della pena non è decorso. Venuta meno l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Milano e il titolo esecutivo a questa conseguente, infatti, si deve ritenere che la pena per la quale è stato concesso l'indulto, venuta meno la condizione, non sia allo stato eseguibile e, pertanto, il citato termine, non potendosi più considerare la data del 31 marzo 2014, non ha in effetti ancora iniziato a decorrere. Qualora la sentenza di condanna dovesse essere riformata e il ricorrente dovesse essere assolto, d'altro canto, la stessa pena non sarebbe estinta per il decorso della prescrizione ma, molto più semplicemente, per effetto dell'indulto, non più revocabile. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il