CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 32988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza, in data 12/2/2019, aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento n. SIUS 5232/2021 - TDS Torino. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 e 76, comma 4-bis/ DPR 115/2002, 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per non avere il Tribunale risposto ad alcuna delle censure difensive sollevate dall'imputato, ciò comportando inevitabilmente la violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giurisdizionali, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione (il richiamo è a Sez. 6, 20.3.2014, n. 13085, rv 259488, nonché a Sez. 4, 12.2.2014, n. 6779, rv. 259316). In particolare, il Tribunale di Sorveglianza di Torino avrebbe omesso di valutare i decreti di ammissione al gratuito patrocinio emessi dagli stessi giudici di Catania che avevano condannato l'Attanasio per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., e che ben conoscevano le sue condizioni; ed ancora, non avrebbe tenuto conto di una serie di provvedimenti favorevoli, puntualmente elencati, emessi da altri uffici giudiziari, sempre relativi ad ammissioni al gratuito patrocinio, e così pure, della relazione redatta dalla direzione [OSCURATO:PERSONA] del 6 settembre 2016, in cui è stata ritenuta cessata l'attività per cui era stata pronunciata l'ultima delle condanne per il Lo_LI44 ziy suddetto reato associativo, p~g.—..fino all'ormai lontano anno 2004. Oltre a ciò, ha sottolineato il proficuo reinserimento nel sano contesto sociale, conclamato dal conseguimento di lauree in scienze politiche ed in scienze dei servizi giuridici, e dalla ormai prossima laurea in giurisprudenza. Lamenta inoltre che non è stato adeguatamente considerato che altro ufficio giudiziario (Magistrato di Sorveglianza di Macerata), in analogo procedimento, ha richiamato le note favorevoli della Questura di Siracusa del 4/4/19 e della DNA del 16/4/19. Ed infine, quanto alla argomentazione secondo cui il richiedente avrebbe omesso di indicare in istanza i propri redditi in modo analitico, dettagliato e completo, ha eccepito che, in totale assenza di redditi, non si vede cos'altro avrebbe dovuto dichiarare. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. 3. Il RG. presso questa Corte Suprema, in data 24 giugno 2024, ha rassegnato, ex art. 611 cod. proc. pen., le proprie conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorso per Cassazione, in subiecta materia, è consentito soltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. 115/2002). Le Sezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nel concetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art.606 cod. proc. pen. ( Sez . U., n 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ( Sez. U.,n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argonnentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione (Cass. , Sez. 1, 10- 11-1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361). 2. L'ordinanza impugnata articola le ragioni del rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento in due argomenti. Il primo inerisce alla mancata indicazione dei propri redditi in modo analitico, dettagliato e completo, senza far riferimento all'anno a cui sarebbe riferibile l'assenza di redditi; difetto non sanabile, trattandosi di un elemento contenutistico dell'istanza medesima, richiesto a pena di inammissibilità dall'art.79 DPR 115/02. Il secondo affronta, sia pur sinteticamente, l'incidenza del contenuto della documentazione prodotta con l'istanza di ammissione, affermandone la complessiva neutralità e l'inidoneità a superare la presunzione, alla luce delle dettagliate ed aggiornate informazioni di P.G. presenti in atti, comprovanti il mantenimento di legami dell'Attanasio con il clan da lui capeggiato.3. Quanto al primo profilo, come risulta dal provvedimento impugnato, nell'istanza di ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti, [OSCURATO:PERSONA], ha attestato 'genericamente' di non avere redditi, né diritti reali su immobili, allegando all'istanza una certificazione ISEE. L'assenza di riferimento temporale dell'autocertificazione (negativa) sul reddito, in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per il quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente osservato dall'ordinanza impugnata, in quanto non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, ai sensi dell'art. 76, comma 1 d.P.R. 115/2002. L'art. 79 prevede che l'istanza contenga, a pena di inammissibilità "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". Il riferimento temporale dello stato di impossidenza è requisito imprescindibile per la valutazione di meritevolezza del beneficio, posto che l'autocertificazione è documento con valenza probatoria funzionale al riscontro dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio ed al controllo della veridicità di quanto in essa indicato, avuto riguardo al 'momento' in cui l'istanza viene presentata. In proposito, va ricordato - -come fa Sez. 4 n.29458 del 30/09/2020, Attanasio, con motivazione che il Collegio ritiene condivisibile — che la necessità di contestualizzazione temporale dell'autocertificazione è connaturata allo stesso concetto di reddito, legato alla misura temporale dell'entrata economica, alla cui consistenza la disciplina fa corrispondere il sorgere del diritto al patrocinio a spese dello Stato. Che l'indicazione debba essere esplicita emerge, peraltro, non solo dalla lettera dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, ma anche dall'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. cit., laddove si introduce "l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione", così mantenendo l'obbligo di informazione dell'autorità giudiziaria sulla variazione reddituale, per tutta la durata del procedimento. Solo a fronte della sussistenza di un'autocertificazione avente i requisiti richiesti dall'art. 79 cit., dunque, il giudice è tenuto a provvedere alla valutazione di nneritevolezza, anche facendo ricorso, ove necessario, ai poteri conferitigli dall'art 79, comma 3, di chiedere alla parte di integrare l'istanza con la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato; ma siffatto potere non si spinge sino ad invitare l'interessato a completare le parti mancanti dell'istanza e dell'autocertificazione.Nel caso in esame, come sì è sottolineato nel provvedimento impugnato, nell'istanza di ammissione al patrocinio in favore dei non abbienti, [OSCURATO:PERSONA], ha attestato 'genericamente di non avere redditi, né diritti reali su immobili. L'autocertificazione (negativa) sul reddito, priva di riferimenti temporali, ed in mancanza di dichiarazione reddituale relativa all'anno per il quale è scaduto il termine di presentazione, rende di per sé inammissibile la domanda, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Per tali ragioni, corretta appare la decisione impugnata nell'aver ritenuto l'istanza inammissibile. 4. Le ulteriori censure appaiono, di conseguenza, assorbite e, in ogni caso, esulano dal novero delle doglianze deducibili in sede di legittimità, inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato, mentre - come si è già evidenziato - il ricorso per cassazione ex art.99, comma 4, d. P. R. n. 115/2002 è ammesso esclusivamente per violazione di legge. L'art. 76, comma 4-bis. D.P.R. 115/2002 prevede una presunzione di superamento di limite di reddito per quei soggetti condannati «con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis del codice penale [...] nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», presunzione, questa, valevole non soltanto in caso di ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 99, comma 1, DPR 115/2002, ma anche nell'ipotesi di ricorso avverso la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 112, comma 2 DPR 115/2002. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139/2010, la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 deve ritenersi relativa e non assoluta, determinando semplicemente un'inversione dell'onere della prova circa l'entità dei redditi. I giudici delle leggi hanno ritenuto, infatti, che, se è vero che non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad un'organizzazione criminale abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, contrasta con i principi costituzionali il carattere assoluto di tale presunzione, che determina un'esclusione irrimediabile. L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria non elimina, tuttavia, dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua, dunque, ad implicare un'inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Ne consegue che, come condivisibilmente è stato precisato in un precedente arresto di questa Corte di legittimità, «spetta al soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 » (così questa Sez. 4, n 5041 del 21/10/2010, dep. il 2011, Figliolino, Rv.249563 nella cui motivazione la Corte ha precisato che non sussiste alcun obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente né di svolgere accertamenti in tal senso; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4 n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962). Nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver evidenziato che in relazione al titolo di reato di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile (416- bis cod. pen.), ricorre la presunzione di superamento del reddito di cui all'art. 76, comma 4 bis, d P. R. n. 115 del 2002, ha sottolineato che il ricorrente, oltre ai reati associativi, ha altresì commesso numerosi e gravi reati, anche contro il patrimonio, in molta parte consumati anche in costanza di detenzione, ed ha mantenuto legami con il clan da lui capeggiato, comprovati da plurime, dettagliate ed aggiornate informazioni di P.G. presenti in atti. L'apparato argomentativo, pertanto, non è carente o affidato a formule di stile, ed il suo raffronto con altri elementi prospettati dal ricorrente, rientra nella valutazione di merito sottratta al vaglio di questa Corte. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma