CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 26/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data 13/05/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., in Trapani, in epoca prossima al 31/01/2015. 2. In data 03/09/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, volta all'escussione dei testi di riferimento Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbero dovuto riferire sulla consegna delle bollette -, nonché all'acquisizione della registrazione della telefonata con l'operatore dell'Enel con cui sarebbe stato concluso il contratto per la fornitura di energia elettrica, in carenza di un contratto scritto, anche considerato che la telefonata era stata effettuata da un'utenza intestata ad una società, per cui la comparazione della voce sarebbe stata indispensabile; la motivazione della Corte di merito appare lacunosa in riferimento alla carenza di decisività delle prove richieste; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 494 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in assenza della prova certa circa la conclusione del contratto da parte dell'imputato, che era il legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. per conto della quale era stato concluso il contratto, peraltro a mezzo di utenza cellulare non privata; né alcun effetto giuridico può scaturire dal solo accordo telefonico, in assenza del perfezionamento attraverso apposita documentazione scritta, come previsto dall'art. 51, commi 6 e 7, d. Igs. 206/2005 e dall'intera disciplina di settore, con conseguente insussistenza della fattispecie di reato di sostituzione di persona, sia sotto l'aspetto oggettivo che sotto l'aspetto soggettivo, per mancata individuazione dell'interlocutore della telefonata con l'operatore del'Enel; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in considerazione del fatto che la persona offesa ha espressamente dichiarato di non aver pagato nulla per l'erogazione di energia elettrica, nonché per la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto alla luce di tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che l'imputato si era sostituito al legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel corso della telefonata intercorsa con l'ENEL e funzionale alla voltura di un contratto di somministrazione di energia elettrica che avvantaggiava locali nella disponibilità dell'imputato, ma il cui pagamento veniva fatto ricadere sull'ignaro legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente che le bollette erano state regolarmente emesse dall'ENEL, in numero di tre, tanto è vero che le stesse, tutte rimaste insolute, erano state anche fornite all'ignaro [OSCURATO:PERSONA] una volta che questi si era rivolto all'ENEL; ne discende che non si comprende la rilevanza e la decisività dell'esame dei testi Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato chiesto l'esame ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Quanto alla conclusione del contratto tra l'ENEL e l'imputato, qualificatosi come il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., va osservato che le disposizioni di cui agli artt. 45 e segg. del Codice di consumo - d. Igs. del 06/09/2005 n.206 - prevedono espressamente i "contratti a distanza" come categoria di contratti conclusi tra il professionista ed il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. L'art. 49, infatti, individua gli specifici obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che, a norma dell'art. 50, devono essere forniti su supporto cartaceo al consumatore. L'art. 51, quindi, individua i requisiti formali dei contratti a distanza, prevedendo testualmente, al comma 6, la conclusione del contratto a mezzo telefono: "Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni." Il successivo comma 7, prevede che "Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio." Dalla breve sintesi della normativa di settore esposta si evince chiaramente, quindi, che la conclusione del contratto ben può avvenire a mezzo telefono, e solo la successiva conferma avviene per iscritto o con altro mezzo durevole. Nel caso di specie, quindi, il contratto era stato senz'altro concluso a distanza e la condotta ha integrato senz'altro la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., posto che la condotta ingannevole ha indotto il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di una falsa identità e qualità personale - quella di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -, cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep., 24/01/2020, de [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146). A ciò va aggiunto che i locali commerciali relativi alle utenze in questione erano di proprietà d [OSCURATO:PERSONA], il quale - all'esito della verifica presso i locali di un contatore di energia, sul cui display appariva il codice cliente corrispondente a quello risultante dalle bollette intestate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - riferiva che l'imputato, legale rappresentante della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., aveva acquisito i locali in comodato gratuito nel dicembre 2014, per destinarli ad attività commerciale, liberando in seguito gli immobili, in quanto per problematiche amministrative non aveva potuto avviare l'attività; il teste, in ogni caso, aveva riferito che all'interno del locali, nel periodo in cui erano rimasti nella disponibilità dell'imputato, vi era energia elettrica. Infine, risulta che l'utenza, da cui era stata effettuata la chiamata funzionale all'attivazione della fornitura, era intestata proprio alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui l'imputato era legale rappresentante. Sulla scorta di tali emergenze la Corte territoriale ha, del tutto logicamente, ritenuto non necessari gli accertamento sollecitati in sede di gravame ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (pag. 2 della sentenza impugnata), a fronte di una richiesta difensiva che - considerato l'impianto probatorio - appariva chiaramente esplorativa. Quanto alla motivazione posta a fondamento del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., la motivazione ha evidenziato come la condotta era risultata non solo invasiva della sfera personale della persona offesa, ma aveva anche costretto il Lanaro a confrontarsi con il gestore della fornitura, onerandosi della dimostrazione di non aver concluso il contratto personalmente, con considerevoli perdite di tempo e fastidi personali. Trattasi di motivazione non logicamente attaccabile, che prescinde dalla circostanza che il Lanaro non abbia pagato alcunché per l'erogazione di energia elettrica, circostanza sicuramente non dirimente nella valutazione della Corte di merito, con la quale il motivo di ricorso non si confronta appieno. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della C