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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48764/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze di conferma della condanna del suddetto per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159/2011.

Con il primo motivo è stato dedotto vizio motivazione in ordine all'integrazione dell'ipotesi di reato de quo in quanto la suddetta Corte avrebbe pretermesso di procedere alla rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato alla luce della pronuncia Costituzionale n. 291/2013; con il secondo motivo, invece, si eccepisce l'inosservanza o l'erronea violazione di legge penale nell'applicazione della recidiva.

Ritenuto che entrambi i motivi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Per quanto concerne la prima doglianza, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il periodo di detenzione cui il I3ertoli è stato assoggettato è di non lunga durata (l'esecuzione è avvenuta a distanza di circa un anno dalla sua adozione), sicché non vi era la necessità di rivalutare la persistenza pericolosità sociale dello stesso.

In ordine, invece, all'applicazione della recidiva reiterata e. infraquinquennale nei confronti dell'imputato,' la Corte - con motivazione sufficiente e non censurabile in sede di legittimità - ha rapportato le violazioni precedenti a quella attuale, ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere del Bertoli e di spregio dei provvedimenti dell'autorità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze di conferma della condanna del suddetto per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011. Con il primo motivo è stato dedotto vizio motivazione in ordine all'integrazione dell'ipotesi di reato de quo in quanto la suddetta Corte avrebbe pretermesso di procedere alla rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato alla luce della pronuncia Costituzionale n. 291/2013; con il secondo motivo, invece, si eccepisce l'inosservanza o l'erronea violazione di legge penale nell'applicazione della recidiva. Ritenuto che entrambi i motivi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Per quanto concerne la prima doglianza, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che il periodo di detenzione cui il I3ertoli è stato assoggettato è di non lunga durata (l'esecuzione è avvenuta a distanza di circa un anno dalla sua adozione), sicché non vi era la necessità di rivalutare la persistenza pericolosità sociale dello stesso. In ordine, invece, all'applicazione della recidiva reiterata e. infraquinquennale nei confronti dell'imputato,' la Corte - con motivazione sufficiente e non censurabile in sede di legittimità - ha rapportato le violazioni precedenti a quella attuale, ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere del Bertoli e di spregio dei provvedimenti dell'autorità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novemb
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