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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26714/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 19 dicembre 2025 harespinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale avevarevocato l’autorizzazione concessa a [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare videocolloqui.2.

L’imputato a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso fondato sudue motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 41 bis, comma 2quater, lett. a) e b) e 28, comma 2 e 18, comma, 3 Ord. pen.Il ricorrente lamenta come la motivazione dell’impugnato provvedimentofaccia riferimento a fatti antecedenti l’applicazione del regime speciale aldetenuto e come la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] non siano chiamati a risponderedel medesimo reato associativo di cui risponde il ricorrente.Lamenta poi il ricorrente che il Tribunale non si sia confrontato conl’effettività delle cautele applicate nel corso di svolgimento dei videocolloqui aisoggetti sottoposti a regime speciale.Il fatto che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] non sia anch’ella sottoposta a regimespeciale non consente di limitare il diritto all’affettività e ai rapporti con ilconiuge.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale non ha esplicitato le ragioni del rigetto del reclamo3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.L’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) Ord. pen. stabilisce che il regimespeciale prevede l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna conriguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazionecriminale di appartenenza e/o di attuale riferimento, contrasti con elementi diorganizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internatiappartenenti alla medesima organizzazione ovvero da altre ad essa alleate.Dunque, le limitazioni poste al regime detentivo hanno questa precipuafinalità.Per contro, proprio al fine di tutelare l’affettività, sono ammessi il colloquicon il coniuge e con i familiari, anche se sottoposti al medesimo regime speciale,con la necessità – in quel caso - di un bilanciamento particolarmente attentodegli interessi in gioco: da un lato, il diritto all’affettività e a mantenere i rapporticon i familiari e dall’altro la necessità di evitare che il mezzo per coltivarel’affettività venga strumentalizzato al fine di mantenere i contatti conl’organizzazione di riferimento.Secondo l’insegnamento di questa Corte «la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lostesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenutosottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapportigenitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza(come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazioneparentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti frapresenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o perquella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2015, dep. 2016, Trigila, Rv. 262417– 01).In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare l’affettività familiare mediante colloquivisivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale dei diritti deldetenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede diincontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato diappartenere alla medesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere intal caso particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze diaffettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risultiaccertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodaliziomafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026,Ministero, Rv. 289435 - 01).Nel caso in esame i familiari rispetto ai quali è stata revocata la possibilità diavere un video colloquio non sono sottoposti al medesimo regime del ricorrente,ma sono imputati nel medesimo procedimento per fatti che ineriscono allamedesima organizzazione criminosa.Il bilanciamento fra il diritto all’affettività del detenuto e le esigenze disicurezza e di evitare i contatti è stato operato nel provvedimento impugnato cheha dato ampio sfogo alle ragioni che hanno indotto a tale revoca: il fatto che inregime di alta sicurezza l’imputato avesse già violato le prescrizioni, addiritturacommettendo reati nel corso dei colloqui e aggirando i divieti è ritenuto elementofondamentale che ha portato a valutare il diritto all’affettività come recessivo,almeno in questa fase, rispetto alle esigenze di tutela della prova e di evitare lacommissione di ulteriori reati.Non vi è, dunque, né violazione di legge, né vizio di motivazione, poiché ilTribunale ha operato, in maniera motivata, un bilanciamento delle contrapposteesigenze e ne ha tratto una conclusione non palesemente illogica.2.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 19 dicembre 2025 harespinto il reclamo avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale avevarevocato l’autorizzazione concessa a [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare videocolloqui.2. L’imputato a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso fondato sudue motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 41 bis, comma 2quater, lett. a) e b) e 28, comma 2 e 18, comma, 3 Ord. pen.Il ricorrente lamenta come la motivazione dell’impugnato provvedimentofaccia riferimento a fatti antecedenti l’applicazione del regime speciale aldetenuto e come la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] non siano chiamati a risponderedel medesimo reato associativo di cui risponde il ricorrente.Lamenta poi il ricorrente che il Tribunale non si sia confrontato conl’effettività delle cautele applicate nel corso di svolgimento dei videocolloqui aisoggetti sottoposti a regime speciale.Il fatto che la moglie del [OSCURATO:PERSONA] non sia anch’ella sottoposta a regimespeciale non consente di limitare il diritto all’affettività e ai rapporti con ilconiuge.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale non ha esplicitato le ragioni del rigetto del reclamo3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.L’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) Ord. pen. stabilisce che il regimespeciale prevede l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna conriguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazionecriminale di appartenenza e/o di attuale riferimento, contrasti con elementi diorganizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internatiappartenenti alla medesima organizzazione ovvero da altre ad essa alleate.Dunque, le limitazioni poste al regime detentivo hanno questa precipuafinalità.Per contro, proprio al fine di tutelare l’affettività, sono ammessi il colloquicon il coniuge e con i familiari, anche se sottoposti al medesimo regime speciale,con la necessità – in quel caso - di un bilanciamento particolarmente attentodegli interessi in gioco: da un lato, il diritto all’affettività e a mantenere i rapporticon i familiari e dall’altro la necessità di evitare che il mezzo per coltivarel’affettività venga strumentalizzato al fine di mantenere i contatti conl’organizzazione di riferimento.Secondo l’insegnamento di questa Corte «la sottoposizione al regimecarcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lostesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenutosottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapportigenitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza(come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazioneparentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti frapresenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o perquella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2015, dep. 2016, Trigila, Rv. 262417– 01).In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare l’affettività familiare mediante colloquivisivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale dei diritti deldetenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede diincontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato diappartenere alla medesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere intal caso particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze diaffettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risultiaccertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodaliziomafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026,Ministero, Rv. 289435 - 01).Nel caso in esame i familiari rispetto ai quali è stata revocata la possibilità diavere un video colloquio non sono sottoposti al medesimo regime del ricorrente,ma sono imputati nel medesimo procedimento per fatti che ineriscono allamedesima organizzazione criminosa.Il bilanciamento fra il diritto all’affettività del detenuto e le esigenze disicurezza e di evitare i contatti è stato operato nel provvedimento impugnato cheha dato ampio sfogo alle ragioni che hanno indotto a tale revoca: il fatto che inregime di alta sicurezza l’imputato avesse già violato le prescrizioni, addiritturacommettendo reati nel corso dei colloqui e aggirando i divieti è ritenuto elementofondamentale che ha portato a valutare il diritto all’affettività come recessivo,almeno in questa fase, rispetto alle esigenze di tutela della prova e di evitare lacommissione di ulteriori reati.Non vi è, dunque, né violazione di legge, né vizio di motivazione, poiché ilTribunale ha operato, in maniera motivata, un bilanciamento delle contrapposteesigenze e ne ha tratto una conclusione non palesemente illogica.2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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