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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25408/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 12/05/2022 dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Pescara, con sentenza del 12/05/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.Ftt. 309/1990, 81 comma 2 cod. pen., 110 e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 81 comma 2 e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 61 numero 5, 110 e 423 comma 1 cod. pen. N 2.

Avverso tale sentenza l'imputato ricorre tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 606 lettera e) cod. proc. pen. in riferimento alla valutazione della dosimetria della pena riferita alla personalità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 12/05/2022 dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Pescara, con sentenza del 12/05/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.Ftt. 309/1990, 81 comma 2 cod. pen., 110 e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 81 comma 2 e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, 61 numero 5, 110 e 423 comma 1 cod. pen. N 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 606 lettera e) cod. proc. pen. in riferimento alla valutazione della dosimetria della pena riferita alla personalità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.). Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 25408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris