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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22789/2026

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e di Vicenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 febbraio 2025, il Tribunale di Vicenza, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulatadall’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimentodel vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguentisentenze:1) Sentenza del Tribunale di Trieste del 23.7.2020, irrevocabile il17.1.2022, relativa al reato di concorso in estorsione aggravatacommesso dal 6 al 20 febbraio 2018;2) Sentenza della Corte di appello di Trieste del 10.9.2020,irrevocabile il 30.8.2022 relativa al reato di cui all’art. 416 cod. pen.,nonché a reati di truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio,esercizio abusivo di attività finanziaria.Osservava che non era ravvisabile una unità di disegno criminoso inquanto:i reati avevano diversa natura;diverse erano le causali delle condotte e le modalità delle stesse;non sussistevano elementi per ritenere che, al momento dellacommissione del primo reato (art. 416 c.p.), quello di estorsione fossestato ideato quantomeno nelle sue linee essenziali, essendo, piuttosto,frutto di una diversa ed estemporanea ideazione e volizione rispetto aquella sistematica e pianificata delle truffe, quali reati satellite del delittoassociativo.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, evidenzia che il giudicante haerroneamente ritenuto che la fattispecie di reato oggetto dellasentenza del Tribunale di Trieste sia stata quella di associazione adelinquere di stampo mafioso e di estorsione, mentre, oggettodella sentenza è stato unicamente la fattispecie estorsiva.2.2.

Con il secondo composito motivo denuncia violazionedi legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione.

Osserva che il vincolo della continuazione può essereravvisato anche per gruppi di reati e che, nel caso di specie, lacondotta estorsiva sarebbe temporalmente coincidente con unaparte dei reati fine giudicati con la sentenza sub 2) e, inparticolare, con quelli commessi nel 2018, posti in essere nelmedesimo ambito territoriale.

Inoltre, ravvisa un ulterioreelemento di contatto ideativo nella circostanza che, all’epoca deifatti, il ricorrente era sottoposto a condotta estorsiva da parte didue clan mafiosi sicché, per quanto è dato comprendere, sia letruffe sia l’estorsione sarebbero state commesse anche perrecuperare denaro da destinare a ripianare alcune posizioni deiclienti nonché per assicurare agli estorsori una quota di liquidità daspartirsi.A conferma dell’assunto deduce che l’odierno ricorrente èstato vittima del reato di estorsione nel medesimo periodotemporale nel quale si collocano i fatti di cui alle sentenze oggettodell’odierna istanza, come da sentenze del GUP del Tribunale diVenezia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Tribunale di Venezia del 5.6.2023 erichiama la nota del 26.2.2019 del GICO della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] ieste dal la quale s i dedurrebbe la s i tuazione diassoggettamento nella quale si sarebbe trovato l’odiernoricorrente, stretto tra due gruppi malavitosi di estorsori.

Deduce ladifesa che «non è revocabile in dubbio che la spinta psicologicaindotta e ab origine deliberata al fine di commettere i reati“patrimoniali” nel 2018 sia stata univocamente determinata dallanecessità di recuperare quanto più possibile per metterlo adisposizione dei suoi estorsori».3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.

Ha osservato che il difensore ripropone una diversalettura degli accadimenti, già respinta dal giudice dell’esecuzione e nonconsentita in sede di legittimità.

Evidenzia che il giudicante ha chiarito chel’esclusione dell’unicità deliberativa trovava il proprio fondamento non nelladiversità delle compagini associative, quanto, piuttosto, nel fatto che il reato diestorsione (di cui alla sentenza n. 273/2020 G.U.P. presso il Tribunale di Trieste)costituiva il frutto di una ideazione e volizione diversa ed estemporanea rispettoa quella pianificata delle truffe, ovvero dei reati satellite dell’associazione perdelinquere.

Quanto al secondo motivo, ha osservato che è generico proponendouna lettura di atti di indagine che si ignora siano stati recepiti in sentenze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto proposto sulla basedi motivi infondati.2.

La giurisprudenza di legittimità, con pronunce costanti, hachiarito che, ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen., i singoli reati devono costituire espressione attuativadi un unico programma criminoso, che consenta di individuare unaideazione unitaria a monte, che contempli tutte le fattispeciecriminose, quantomeno nelle loro linee essenziali.

A tal fine, sono statiindividuati alcuni indici che, ove esistenti, possono costituire indicatoridella unitarietà ideativa dei reati.

Si allude alla omogeneità delleviolazioni sotto il profilo della natura del reato e dell’interesse lesodalla norma incriminatrice, alla contiguità spazio-temporale delleviolazioni, alle singole causali, alle modalità dell’azione e al fatto che,al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali. (Sez.

U. n. 28659del 18/5/2017, Rv. 270074).In questa prospettiva, la circostanza che i reati siano staticommessi in un arco di tempo molto ampio, rende certamente piùcomplesso individuare una ideazione unitar ia.

«In temadi continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sucui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizionipreviste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi,quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deveritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo,salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice diuna attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalitàcircoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).È, però, in astratto possibile che la continuazione venga ravvisatatra gruppi di reati.

Questa Corte ha affermato che «L'ampio arcotemporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudicedall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciutacon riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di taleperiodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dallacontiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Rv. 284532-01;Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Rv. 276387-01).Inoltre, secondo Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307 –01 «[...] il movente, invero, come causa personale determinante, bensi può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, eperciò non necessariamente essere sintomo di un'unica ideazione aborigine dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi.

Poiché, ai finidella continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singolireati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e che la loroprogrammazione sia sufficientemente specifica, è evidente chel'unicità del movente, per quanto elemento da tenere inconsiderazione, non può però ex se essere decisivo ai fini delriconoscimento del vincolo di cui all 'art. 81 cpv. c.p. conquell'automaticità che il ricorrente sembra proporre».3.

Tanto premesso, quanto al primo motivo di ricorso, siosserva che, effettivamente, i l giudice dell ’esecuzione haerroneamente affermato che la sentenza del Tribunale di Trieste del23.7.2020 (sub 2) aveva ad oggetto i reati di associazione adelinquere di stampo mafioso e di estorsione, mentre, in realtà, non viè alcuna contestazione di associazione ex art. 416-bis cod. pen., masolo dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (come del restocorrettamente indicato nella stessa ordinanza dal giudicante, laddoveha indicato l’oggetto delle singole imputazioni).

Tuttavia, tale errorenon ha influito sulla decisione.

Il giudice non ha motivato il rigettosulla base della diversità delle compagini associative, ma, al contrario,sulla diversa natura dei reati (estorsione) nella sentenza sub 1) eassociazione a delinquere, truffe ed altro nella sentenza sub 2).4.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il giudice ha evidenziatoche l’estorsione (commesso in Portogruaro (VE) dal 6 al 20.2.2018) èreato di natura diversa da quelli oggetto della sentenza della Corte diappello di Trieste (art. 416 cod. pen., 640 cod. pen., artt. 19 e 166comma 1 d.lvo. n. 58 del 1998, art. 648-ter cod. pen., art. 132 d.lgs.n. 385 del 1993), ed è frutto di una deliberazione estemporanea edistinta dalla preordinazione “sistematica e pianificata delle truffe qualireati satellite dell’associazione per delinquere”.Tale conclusione non è inficiata dalle allegazioni del ricorrente, ilquale lamenta che il giudicante non abbia adeguatamente valutato lacircostanza che, nel 2018, il ricorrente avrebbe agito nell’intento diperseguire una finalità aggiuntiva rispetto alla mera attuazione delprogetto associativo.

Egli, cioè, avrebbe realizzato sia l’estorsioneoggetto della sentenza sub 1) sia le truffe oggetto della sentenza sub2) (quelle commesse nell’anno in questione), al fine di procurarsirisorse per fronteggiare le richieste estorsive di cui era, a sua volta,vittima.

Nella prospettazione difensiva, pertanto, sarebbe ravvisabileuna ideazione criminosa unitaria ed un’unica determinazione neigruppi di reati di truffa, attuativi del programma associativo,commessi nel 2018 e della estorsione.Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudicedell’esecuzione, rispetto al delitto associativo, certamente quello diestorsione costituisce il frutto di una determinazione estemporanea,non venendo neanche dedotto che il movente dell’azione estorsivaesistesse già al momento della condotta associativa.Quanto alla continuazione con taluni dei reati fine (quellicommessi nel 2018), pur nella sua sinteticità, la motivazione delgiudice dell’esecuzione coglie nel segno.

Non vi sono elementi perindividuare una ideazione autonoma, sopravvenuta ed indipendentedella serie di truffe realizzate nel 2018, rispetto a quelle ideate nel2016.

Quello dedotto dal ricorrente, infatti, può andare ad integrare,al più, il movente, sopraggiunto, dell’azione estorsiva e di talune delletruffe (quelle commesse nel 2018), ma non va confuso con l’ideazioneunitaria a monte.La decisione del giudice dell’esecuzione, quindi, pur nella suasinteticità, ha correttamente colto ed esplicitato le ragioni del rigetto,fondato su una corretta applicazione dei principi di diritto enunciati esu una ricostruzione dei fatti che non sconta profili di illogicità econtraddittorietà, avendo evidenziato come la condotta estorsiva sia ilfrutto di una ideazione estemporanea, rispetto alla quale il movente,pur, in ipotesi, in quel momento comune anche alla commissione delletruffe, si pone come insufficiente a legare i reati sotto un’unicaoriginaria ideazione criminosa, anche in ragione del fatto che le truffecostituiscono, invece, attuazione dell’originario programmaassociativo.Quanto alla documentazione che si deduce allegata a sostegno, siosserva che il Giudice dell’esecuzione fa riferimento, sia pure perescluderne la rilevanza, “all’ampia narrazione contenuta nell’istanza inpremessa”, in tal modo dando conto, sia pure in modo sintetico, diavere valutato le circostanze ivi dedotte.5.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Vicenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2025, il Tribunale di Vicenza, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta formulatadall’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimentodel vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguentisentenze:1) Sentenza del Tribunale di Trieste del 23.7.2020, irrevocabile il17.1.2022, relativa al reato di concorso in estorsione aggravatacommesso dal 6 al 20 febbraio 2018;2) Sentenza della Corte di appello di Trieste del 10.9.2020,irrevocabile il 30.8.2022 relativa al reato di cui all’art. 416 cod. pen.,nonché a reati di truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio,esercizio abusivo di attività finanziaria.Osservava che non era ravvisabile una unità di disegno criminoso inquanto:i reati avevano diversa natura;diverse erano le causali delle condotte e le modalità delle stesse;non sussistevano elementi per ritenere che, al momento dellacommissione del primo reato (art. 416 c.p.), quello di estorsione fossestato ideato quantomeno nelle sue linee essenziali, essendo, piuttosto,frutto di una diversa ed estemporanea ideazione e volizione rispetto aquella sistematica e pianificata delle truffe, quali reati satellite del delittoassociativo.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, evidenzia che il giudicante haerroneamente ritenuto che la fattispecie di reato oggetto dellasentenza del Tribunale di Trieste sia stata quella di associazione adelinquere di stampo mafioso e di estorsione, mentre, oggettodella sentenza è stato unicamente la fattispecie estorsiva.2.2. Con il secondo composito motivo denuncia violazionedi legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione. Osserva che il vincolo della continuazione può essereravvisato anche per gruppi di reati e che, nel caso di specie, lacondotta estorsiva sarebbe temporalmente coincidente con unaparte dei reati fine giudicati con la sentenza sub 2) e, inparticolare, con quelli commessi nel 2018, posti in essere nelmedesimo ambito territoriale. Inoltre, ravvisa un ulterioreelemento di contatto ideativo nella circostanza che, all’epoca deifatti, il ricorrente era sottoposto a condotta estorsiva da parte didue clan mafiosi sicché, per quanto è dato comprendere, sia letruffe sia l’estorsione sarebbero state commesse anche perrecuperare denaro da destinare a ripianare alcune posizioni deiclienti nonché per assicurare agli estorsori una quota di liquidità daspartirsi.A conferma dell’assunto deduce che l’odierno ricorrente èstato vittima del reato di estorsione nel medesimo periodotemporale nel quale si collocano i fatti di cui alle sentenze oggettodell’odierna istanza, come da sentenze del GUP del Tribunale diVenezia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Tribunale di Venezia del 5.6.2023 erichiama la nota del 26.2.2019 del GICO della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] ieste dal la quale s i dedurrebbe la s i tuazione diassoggettamento nella quale si sarebbe trovato l’odiernoricorrente, stretto tra due gruppi malavitosi di estorsori. Deduce ladifesa che «non è revocabile in dubbio che la spinta psicologicaindotta e ab origine deliberata al fine di commettere i reati“patrimoniali” nel 2018 sia stata univocamente determinata dallanecessità di recuperare quanto più possibile per metterlo adisposizione dei suoi estorsori».3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso. Ha osservato che il difensore ripropone una diversalettura degli accadimenti, già respinta dal giudice dell’esecuzione e nonconsentita in sede di legittimità. Evidenzia che il giudicante ha chiarito chel’esclusione dell’unicità deliberativa trovava il proprio fondamento non nelladiversità delle compagini associative, quanto, piuttosto, nel fatto che il reato diestorsione (di cui alla sentenza n. 273/2020 G.U.P. presso il Tribunale di Trieste)costituiva il frutto di una ideazione e volizione diversa ed estemporanea rispettoa quella pianificata delle truffe, ovvero dei reati satellite dell’associazione perdelinquere. Quanto al secondo motivo, ha osservato che è generico proponendouna lettura di atti di indagine che si ignora siano stati recepiti in sentenze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto proposto sulla basedi motivi infondati.2. La giurisprudenza di legittimità, con pronunce costanti, hachiarito che, ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen., i singoli reati devono costituire espressione attuativadi un unico programma criminoso, che consenta di individuare unaideazione unitaria a monte, che contempli tutte le fattispeciecriminose, quantomeno nelle loro linee essenziali. A tal fine, sono statiindividuati alcuni indici che, ove esistenti, possono costituire indicatoridella unitarietà ideativa dei reati. Si allude alla omogeneità delleviolazioni sotto il profilo della natura del reato e dell’interesse lesodalla norma incriminatrice, alla contiguità spazio-temporale delleviolazioni, alle singole causali, alle modalità dell’azione e al fatto che,al momento della commissione del primo reato, i successivi fosserostati programmati almeno nelle loro linee essenziali. (Sez. U. n. 28659del 18/5/2017, Rv. 270074).In questa prospettiva, la circostanza che i reati siano staticommessi in un arco di tempo molto ampio, rende certamente piùcomplesso individuare una ideazione unitar ia. «In temadi continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sucui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizionipreviste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi,quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deveritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo,salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice diuna attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalitàcircoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).È, però, in astratto possibile che la continuazione venga ravvisatatra gruppi di reati. Questa Corte ha affermato che «L'ampio arcotemporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudicedall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciutacon riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di taleperiodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulterioriindici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dallacontiguità spaziale» (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Rv. 284532-01;Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Rv. 276387-01).Inoltre, secondo Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307 –01 «[...] il movente, invero, come causa personale determinante, bensi può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, eperciò non necessariamente essere sintomo di un'unica ideazione aborigine dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi. Poiché, ai finidella continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singolireati siano esecutivi di un'unica preventiva ideazione, e che la loroprogrammazione sia sufficientemente specifica, è evidente chel'unicità del movente, per quanto elemento da tenere inconsiderazione, non può però ex se essere decisivo ai fini delriconoscimento del vincolo di cui all 'art. 81 cpv. c.p. conquell'automaticità che il ricorrente sembra proporre».3. Tanto premesso, quanto al primo motivo di ricorso, siosserva che, effettivamente, i l giudice dell ’esecuzione haerroneamente affermato che la sentenza del Tribunale di Trieste del23.7.2020 (sub 2) aveva ad oggetto i reati di associazione adelinquere di stampo mafioso e di estorsione, mentre, in realtà, non viè alcuna contestazione di associazione ex art. 416-bis cod. pen., masolo dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (come del restocorrettamente indicato nella stessa ordinanza dal giudicante, laddoveha indicato l’oggetto delle singole imputazioni). Tuttavia, tale errorenon ha influito sulla decisione. Il giudice non ha motivato il rigettosulla base della diversità delle compagini associative, ma, al contrario,sulla diversa natura dei reati (estorsione) nella sentenza sub 1) eassociazione a delinquere, truffe ed altro nella sentenza sub 2).4. Quanto al secondo motivo di ricorso, il giudice ha evidenziatoche l’estorsione (commesso in Portogruaro (VE) dal 6 al 20.2.2018) èreato di natura diversa da quelli oggetto della sentenza della Corte diappello di Trieste (art. 416 cod. pen., 640 cod. pen., artt. 19 e 166comma 1 d.lvo. n. 58 del 1998, art. 648-ter cod. pen., art. 132 d.lgs.n. 385 del 1993), ed è frutto di una deliberazione estemporanea edistinta dalla preordinazione “sistematica e pianificata delle truffe qualireati satellite dell’associazione per delinquere”.Tale conclusione non è inficiata dalle allegazioni del ricorrente, ilquale lamenta che il giudicante non abbia adeguatamente valutato lacircostanza che, nel 2018, il ricorrente avrebbe agito nell’intento diperseguire una finalità aggiuntiva rispetto alla mera attuazione delprogetto associativo. Egli, cioè, avrebbe realizzato sia l’estorsioneoggetto della sentenza sub 1) sia le truffe oggetto della sentenza sub2) (quelle commesse nell’anno in questione), al fine di procurarsirisorse per fronteggiare le richieste estorsive di cui era, a sua volta,vittima. Nella prospettazione difensiva, pertanto, sarebbe ravvisabileuna ideazione criminosa unitaria ed un’unica determinazione neigruppi di reati di truffa, attuativi del programma associativo,commessi nel 2018 e della estorsione.Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudicedell’esecuzione, rispetto al delitto associativo, certamente quello diestorsione costituisce il frutto di una determinazione estemporanea,non venendo neanche dedotto che il movente dell’azione estorsivaesistesse già al momento della condotta associativa.Quanto alla continuazione con taluni dei reati fine (quellicommessi nel 2018), pur nella sua sinteticità, la motivazione delgiudice dell’esecuzione coglie nel segno. Non vi sono elementi perindividuare una ideazione autonoma, sopravvenuta ed indipendentedella serie di truffe realizzate nel 2018, rispetto a quelle ideate nel2016. Quello dedotto dal ricorrente, infatti, può andare ad integrare,al più, il movente, sopraggiunto, dell’azione estorsiva e di talune delletruffe (quelle commesse nel 2018), ma non va confuso con l’ideazioneunitaria a monte.La decisione del giudice dell’esecuzione, quindi, pur nella suasinteticità, ha correttamente colto ed esplicitato le ragioni del rigetto,fondato su una corretta applicazione dei principi di diritto enunciati esu una ricostruzione dei fatti che non sconta profili di illogicità econtraddittorietà, avendo evidenziato come la condotta estorsiva sia ilfrutto di una ideazione estemporanea, rispetto alla quale il movente,pur, in ipotesi, in quel momento comune anche alla commissione delletruffe, si pone come insufficiente a legare i reati sotto un’unicaoriginaria ideazione criminosa, anche in ragione del fatto che le truffecostituiscono, invece, attuazione dell’originario programmaassociativo.Quanto alla documentazione che si deduce allegata a sostegno, siosserva che il Giudice dell’esecuzione fa riferimento, sia pure perescluderne la rilevanza, “all’ampia narrazione contenuta nell’istanza inpremessa”, in tal modo dando conto, sia pure in modo sintetico, diavere valutato le circostanze ivi dedotte.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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