CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 33257/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - R iscossione , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Nola, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5372, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 23a,il 30/04/2019, e pubblicata il 18/06/2019; udite: la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: ricavi extracontabili – prolungamento dei termini – responsabilità dei soci di società cancellata- autonom o avviso di accertamento - necessità. -2 - la Procura generale che, nella persona del sost. proc., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria in atti; l’Avvocatura generale dello Stato che, nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ( ma, all’epoca, già cancellatadal Registro delle imprese) veniva emesso notificato l’avviso di accertamento TF503AB02517 per maggiore IRPEF ed IVA, derivanti da ricavi non contabilizzati relativi all’anno di imposta 2011 , il quale veniva altresì notificato, nella sua qualità di socio al 51% , anche all’odierno controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una sua asserita responsabilità solidale ex artt. 2495 c.c. e 36, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, adita dal contribuente, ne rigettava il ricorso, mentre la CTR, in grado di appello, accoglieva le doglianze della parte privata e pronunciava la sentenza impugnata in questa sede. 3. Contro tale decisione, l’Agenzia delle entrate formula un unico motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, che illustra con successive memorie. Il Pubblico ministero ha parimenti depositato memoria , ex art.378 c.p.c., concludendo per ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, gli Enti erariali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentano violazione di legge, in particolare degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R., n. 600 del 1973, 36, comma 4, d.P.R.n. 602 del 1973 e 2495 c.c.: ferma la inapplicabilità retroattiva dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014a società cancellate, come nella specie, primadella entrata in vigore di tale norma, che ha disposto il prolungamento dei termini di accertamento, tuttavia, la sentenza censurata non avrebbe -3 - adeguatamente valorizzato il carattere strumentale della cancellazione dal [OSCURATO:SOCIETA]., operazione realizzata con chiaro abuso del diritto e quindi inopponibile al Fisco. Il motivoè inammissibile per quanto azionato da Agenzia delle entrate -Riscossione, poiché quest’ultima non è stata parte nel precedente doppio grado di merito; esso , siccome proposto da Agenzia delle entrate, è viceversada rigettarsi. Due sono i profili sotto i quali la doglianza merita di essere respinta. 1.1. In primo luogo, merita di essere evidenziato che l a deduzione in ordine alla strumentalità e abusività della cancellazione della società a r.l. Propertysi risolve in un rilievo tardivo e inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere introdotto già in sede di avviso di accertamento (come invece non avvenuto), conformemente al disposto dell’art. 10-bis, comma 9, della l. n. 212 del 2000: «L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3». 1.2.In secondo luogo, l’avviso di accertamento oggetto di causa è stato emesso nei confronti della sola società in liquidazione (e successivamente notificato, tal quale, al Nusco in data13 luglio 2017); ciò – tuttavia – non è sufficiente a far valere la responsabilità del socio quale obbligato solidale per i debiti tributari dell’ente, in quanto era necessaria l’emissione di un autonomo ed apposito avviso. In base all’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, sebbene il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato nei confronti del socio, quale legittimato passivo e successore della società secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, al contrario, la sua responsabilità per i debiti sociali, limitata alle somme riscosse con il bilancio di liquidazione, avrebbe richiesto l’emissione –come detto – di un nuovo e distinto avviso di accertamento: «Per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l’avvenuta riscossione di somme in -4 - base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l’amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta» (così Sez. U, Sentenza n. 3625 del 12/02/2025, Rv. 673808-03; seguita da Sez. 5 , Ordinanza n. 22274 del 01/08/2025, Rv. 676123-01). Al contrario, sono pacifici in causa i seguentifatti: - il bilancio finale di liquidazione della società [OSCURATO:SOCIETA] si era chiuso senza attivo residuo; -la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 26 settembre 2014, cioè prima della data di entrata in vigore, il 13 dicembre 2014, della norma sul prolungamento dei termini di accertamento nei confronti delle società cancellate (art. 28, comma 4, d.lgs.n. 175 del 2014: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»); norma che questa S.C. ha costantemente ritenuto non retroattiva (cfr. di recente Sez. 5, Ordinanza n. 13862 del 25/05/2025, Rv. 675092-01); -nel luglio 2017, all’odierno controricorrente, era notificato (non già un nuovo ma) l’identico avviso di accertamento formato ed emesso nei confronti della società cancellata. Ne discende l’infondatezza del motivo di ricorso, sotto il segnalato profilo. 2. Il ricorso va dunque rigettato, in coerenza – peraltro – con quanto statuito da questa Sezione Tributaria, con sentenza n. 993 del 2024, nel procedimento n. 23433 del 2017 R.G., in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] (liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA].), Bifulco -5 - Rosa e [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, quanto alla medesima vicenda societaria maper gli anni di imposta 2008, 2009, 2010, il fatto che gli avvisi di accertamento fossero stati emessi nei confronti di soggetto giuridico già estinto e con introduzione dell’argomento della “cancellazione elusiva” tardivamente, perché soltanto in corso di causa. 3. Le spese sono liquidate come in dispositivo. L’art. 157 del t.u. spese giust. esclude sussistano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Riscossione e rigetta il ricorso proposto da Agenzia delle entrate, che condanna in solido fra loro, al pagamento, in favore del privato controricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 5.800 ,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%