CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 0 7962 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 2465/2021della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28 settembre 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani .[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], già amministratore di un condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] n.21, a Bologna, fu sottoposto a procedimento penale dalla locale Procuradella Repubblica per i reati di truffa, circonvenzione di incapace , tentata estorsione ed associazione per delinq u ere finalizzata all’usura; reati addebitatigli, in concorso con a l tri soggetti, dauna denuncia proposta il 19 luglio 2002 (ed integrata il 25 m arzo 2004) da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di uno degli appartamentiubicati nelpredetto condominio. Dopo che il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta del Pubblico Ministero e previo rigetto dell’ opposizione della denunciante, ebbe emesso ordinanzadi archiviazione, [OSCURATO:PERSONA] convenneErnesta [OSCURATO:PERSONA] in giudizio civile risarcitorio dinanzi al Tribunale di Bologna, sul presupposto che essa avesse commesso nei suoi confrontiil delitto di calunnia. [OSCURATO:PERSONA] si difese sostenendo che l’ accoglimento dell’azione risarcitoriaavrebbe postulato che il danneggiato avesse dato la prova degli elementi(oggettivo e soggettivo ) della calunnia, ovverosia, da un lato, della sua innocenza (e quindi dell’oggettiva falsità delle accuse mosse contro di lui) e, dall’altro lato, della consapevolezza di tale innocenza da parte della denunciante (ovverosia del dolo di calunnia nel contegno d i quest’ultima ), non potendo tali elementi desumersi dall’ordinanza di archiviazione del GIP,quale atto inidoneo al giudicato. Il T ribunale di Bologna accolse la domanda e condannò la convenuta a pagare all’attore, a titolo di risarcimento del danno, la somma di oltre 25.000 Euro, con interessie rivalutazione.2.Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d’appellodi Bologna, che ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e proseguito da [OSCURATO:PERSONA] (erede della convenuta-appellante) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( erede dell’attore - appellato ) in seguito al sopravvenuto decesso delle parti originarie. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale– pur condividendo , nelle premesse , le difese di parte appellante i n ordine all a necessità che colui che invoca il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo ( onere che trov erebbe fondamento nel rilievo che «l’iniziativadel privato denuncia n te assolve al la funzione socialmente utile di attivare la risposta della giustizia in conseguenza della violazione di una norma penale, che viceversa potrebbe essere scoraggiata dallapossibilità di andare incontro a resp onsabilità in caso di denuncesolo inesatte o rivelatesi infondate »: pag.13 della se n tenza impugnata)– ha tuttavia reputato che la prova della calunnia posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente emersa all’esito del giudizio. In proposito,se condo la Corte territoriale , doveva aversi riguardo alla circostanza che Ernesta P ilati aveva prodotto a carico di [OSCURATO:PERSONA] una lunga denuncia seguita da una corposa integrazione , incolpandolo di gravi condotte criminose (circonvenzione di incapace, truffa, tentata estorsione) , commesse in concorso con altri soggetti nell’ambito di una vera e propriaassociazione per delinquere finalizzata all’usura, fondando le accuse « esclusivamente su mere supposizioni prive di concretezza», «guardandosi bene dal precisare le circostanze di fatto» in cui tali contegni delittuosi sarebbero stati commessi ed inquadrando, anzi , le denunciate condotte estorsive , fraudolente e riconvenzionali in un quadro di accuse di « natura meramente putativa», desumibile dall’«irrilevanza delle vicende condominiali esposte, rientranti nell’ordinaria dialettica tra condomini e nei rapporti amministratore/condomini». Tali circostanze, ad avviso della Corte territoriale,consentivano di ritenereprovato il dolo di calunnia in capo all a denunciante ( ovverosia la consapevolezza, da parte sua, dell’innocenza del denunciato), in ossequio al principio –più volte enunciato dalla giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen. n. 29117/2012; ma v. anche Cass. pen. n. 12209/2020)– secondo c ui la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. D’altra parte – ha soggiunto il giudice d’ appello – la decisione d i primo grado aveva ritenuto ( ed a tale giudizio di fatto nulla er a stato opposto dall’a ppell ante ) che « le numerose iniziative giudi zi arie intrapresedalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa documentate negli atti di denuncia unite all’intenzionalità dei suoi comportamenti » escludessero « che la stessa versasse in una condizione di (minorata) incapacità di intendere e di volere tale da consentirea terzi di approfittarsi di lei ». Infine, la prova che la denunciante – formulando « mere as s erzioni accusatorie, prive di qualsiasi riscontro fattuale»– fosse pienamente consapevole della non colpevolezza dell’ac c usat o , emergeva anche dalla «proliferazione delle iniziative giudiziarie » poste in essere con esiti perlei negativi, da cui era desumibile l’intento di « cosciente e volontaria alterazione della verità sostanziale » (pagg. 14 - 17 della sentenzaimpugnata). 3.Propone ricorso per cassazione Alessandra G elsomini, sulla base di due motivi; non svolge difese in questa sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA],che resta intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo vi e ne denunciata , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., nonché dell’art. 368 cod. pen.. La ricorrentelamenta che il giudice del merito abbia invertito l’onus probandi in ordine all’elemento ogg e ttivo della calunnia, attribuendo alla denunciante- convenuta l’onere di provare la verità delle accuse, indebitamente sollevandoil denunciato - attore da quello di dimostrare la loro falsità.1.2.anche con il secondo motivo viene denunciata , ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., nonché dell’art. 369cod. pen.. La ricorrente si duoleche la Corte d’appe llo abbia invertito l’ onus probandiin ordine all’elemento subiettivo della calunnia, attribuendo alladenunciante-convenuta l’onere di provare la mancanza di tale dolo, indebitamente sollevandoil denunciato-attore da quello di dimostrarne la sussistenza, ovverosia di provare la consapevolezza della sua innocenza daparte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 2.I due motivi – da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione– sono inammissibili . 2.1.La Corte di merito, come si è evidenziato, ha condiviso in iure le premesse difensive della convenuta - appellante , richiamando , al riguardo, il tradizionale principio di diritto secondo il quale colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr., in proposito, Cass.30/11/2018, n. 30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271). Ciò posto, la Corte territoriale ha tuttavia reputato che , nella fattispecie, la prova della sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia in tutti i suoi elementi (oggettivo esoggettivo) fosse stata debitamente fornita dall’attore, emergendo essa sia dalla proliferazione delle iniziative giudiziarie poste in essere dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con esiti per lei negativi (le quali , da un lato, imponevano di escludere che la stessa versasse in una condizione di minorata incapacità di intendere e di volere tale da consentire a terzi di approfittarsi di lei , mentre, dall’altro lato, tradivano l’intento di «cosciente e volontaria alterazione della verità sostanziale » ), sia, principalmente, dalla circostanza c he con la denuncia e la successiva integrazione erano state formulate «mere asserzioniaccusatorie, prive di qualsiasi riscontro fattuale » richiamando, quali circostanze di fatto in cui sarebbero sta t e post e in essere le gravi condott e estorsive , fraudolentee riconvenzionali , alcune irrilevanti vicende condominiali, con conseguente impossibilità di ritenere che la supposta illiceità del fatto denunciatofosse ragionevolmente fondata su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà , e con conseguente impossibilità di escludere il dolo di calunnia. 2.2. Al cospetto di tali motivate – e pertanto insindacabili – valutazioni di fatto, i motivi di ricorso tendono, inammissibilmente, a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo apprezzamentodi merito, alternativoa quello espresso dalla Co r te territ oriale ; in particolare, non è configurabile la dedottaviolazione dell’art.2697 cod. civ., atteso che, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione della norma citata:cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), la Corte d’appello, nel libero apprezzamento delle risultanze probatorie, ha reputato, con valutazione di merito insindacabile, cheil danneggiato avesse provato il dolo di calunnia della danneggiante. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gelsomini deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3. N on vi è luogo a provvedere sulle spese, stante l’ indefensi o dell’intimato. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor