CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminarsi la pena inflittale dalla stessa Corte con la sentenza di condanna in data 29 aprile 2013. Osserva che non è ravvisabile la eccepita violazione del principio fissato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. posto che la sentenza emessa in esito al giudizio di appello non ha determinato una pena base del reato continuato più grave rispetto a quella inflitta con la sentenza del primo grado e che comunque la questione in tema di quantum della pena avrebbe dovuto formare oggetto del giudizio di impugnazione esulando dalla competenza del giudice dell'esecuzione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre la [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione apparente con riferimento all'art. 594, comma 3, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 416-bis.1 cod. pen. Il provvedimento impugnato ha disatteso il principio affrenato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 40910 del 2005 secondo cui il giudice di appello, nel caso in cui escluda su impugnazione dell'imputato una circostanza aggravante, non può assumere come pena base una di entità maggiore rispetto quella determinata in primo grado. Ha, infatti, in assenza di appello del pubblico ministero, aumentato la pena base con la porzione di pena relativa all'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. rimediando all'errore in cui era incorso il giudice del primo grado che, nel concedere le attenuanti generiche aveva provveduto al giudizio di bilanciamento. In tal modo, anche se la pena riterminata è comunque più mite, risulta ugualmente violato il divieto di reformatio in peius. Né in senso contrario può valorizzarsi il dato che il giudice di appello ha comunque diminuito la pena base da 12 a 10 anni atteso che il giudice di primo grado non aveva calcolato l'aggravante speciale o ritenendola elisa in esito al giudizio di equivalenza in violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. o applicandola in modo illegale con un aumento inferiore ad un terzo. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art 671 cod. proc. pen. A differenza di quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, la giurisprudenza di legittimità ha attribuito al giudice dell'esecuzione la Possibilità di sindacare e rettificare la pena determinata in sede cognitiva in violazione del divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i motivi propongono questioni manifestamente infondate sicché il ricorso, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile. 1. Come correttamente rilevato dal ricorrente davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. è deducibile l'illegalità della pena purché derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108). Va qualificata come illegale la sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, al limite legale. Non è tale, invece, quella che costituisce il frutto di un errore di calcolo, trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza, salvo che l'errore abbia carattere macroscopico nel senso che non sia in alcun modo giustificabile ma frutto di un'argomentata, pur discutibile, valutazione. In altri termini, si impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., solo nel caso in cui tale intervento sia imposto dalla necessità di far rispettare il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 7 convenzione EDU che informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, Alfieri, Rv 243742; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv 256879; Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, Tonna, Rv 253562; Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv 259733).). 2. Detti principi, anche per la evidente connessione con le regole che disciplinano i giudizi di impugnazione, non hanno subito modifiche a seguito del definitivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che ha disegnato un nuovo ruolo del giudice dell'esecuzione reinterpretando la portata del principio della intangibilità del giudicato (Sez. U n. 18821 del 24/10/201, [OSCURATO:PERSONA]. 258651e Sez. U, n..42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv 260695 e 260700). Infatti, anche nella nuova cornice interpretativa, avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, che ha sottolineato che tale organo non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso, la regola generale dell'immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna subisce deroghe solo nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessariamente imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona, come la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e non quando si tratta di errore che ben poteva essere censurato attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, Rv. 274532). 3. Nel caso in verifica, la Corte di appello, una volta riscontrato che, secondo la stessa prospettazione del proponente, la denunciata maggiore misura della pena, pur sempre rientrante nel limite massimo edittale, non derivava da un errore macroscopico né da cause assimilabili alla efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità bensì dalla esplicitazione solo da parte del giudice di appello, nel sostanziale rispetto del principio fissato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., del quantum di pena correlata alla riconosciuta aggravante speciale a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha correttamente escluso la sindacabilità in sede esecutiva di tale ultima valutazione, riservata al giudice della cognizione nell'osservanza dei limiti e nel rispetto delle modalità dei mezzi di impugnazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila, giudicata equa, in favore della Cassa delle ammende. Vanno eseguiti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen