CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 30556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 21786-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 441, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 419/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 20 giugno 2020 la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Augusta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al [OSCURATO:PERSONA] dall'Ente datore in relazione alla condotta addebitata consistita nell'aver il [OSCURATO:PERSONA] disatteso l'ordine di servizio che nella giornata lo assegnava alla riparazione stradale in zona Priolo per dirigersi con il mezzo messogli a disposizione dal Comune in zona diversa ubicata in posizione del tutto opposta ove, fermato dalla polizia, si accertava essersi il [OSCURATO:PERSONA] appropriato di materiale edile utilizzato in un'opera di urbanizzazione pubblica appositamente divelto, con conseguente ordine di reintegra e risarcimento del danno. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere stato correttamente dal primo giudice dato rilievo alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], contestata in particolare sotto il profilo considerato dall'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 del non aver raggiunto il luogo indicatogli per rendere la prestazione, relativamente al profilo dell'appropriazione del materiale edile, con specifico riguardo alla modalità di tale appropriazione, data dallo svellimento dell'opera di urbanizzazione pubblica, che conferisce alla condotta medesima rilevanza penale, escludendone la riconducibilità ad una sanzione conservativa ed attestandone, al contrario, la proporzionalità rispetto alla massima sanzione irrogata per l'idoneità della condotta medesima a ledere il vincolo fiduciario. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune. - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali e 55 quater d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l'erroneità del convincimento maturato circa la riconducibilità all'originaria contestazione di addebito del fatto della sottrazione mediante svellimento del materiale edile rinvenuto in possesso del ricorrente, riferendosi la contestazione alla sola circostanza di non aver il ricorrente raggiunto il luogo indicatogli per rendere la prestazione, condotta questa punibile con una sanzione conservativa. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 624 c.p. il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica della qualificazione della condotta del ricorrente in termini di reato di furto in difetto dei relativi elementi costitutivi. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione, di cui la Corte medesima non darebbe alcun conto in motivazione, degli elementi di fatto idonei ai fini di una riqualificazione in fatto ed in diritto della condotta del ricorrente e comunque ai fini di una riconsiderazione della gravità del fatto. - Con il quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata considerazione degli elementi di fatto connotanti la condotta addebitata come insuscettibile di determinare una lesione del vincolo fiduciario tra le parti - Tutti gli esposti motivi, che, in quanto strettamente connessi per essere, come dichiara lo stesso ricorrente, "destinati di concerto a censurare la ricostruzione giuridica operata dall'Ecc.ma Corte d'Appello", possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che la stessa esposizione in fatto della condotta del ricorrente oggetto della contestazione disciplinare da parte della Corte territoriale dà ampiamente conto di come questa, lungi dall'ampliare arbitrariamente l'ambito dell'addebito contestato al ricorrente, abbia correttamente dato ragione della rilevanza che nella lettera di contestazione del Comune datore rivestono ai fini del provvedimento da adottare tutti gli aspetti dell'articolata condotta - non solo il non aver il ricorrente raggiunto, una volta presentatosi in servizio e preso in consegna il mezzo messogli a disposizione dal Comune per recarvisi, il luogo della prestazione da rendere nella giornata, ma altresì il non aver il ricorrente ottemperato all'ordine di servizio ricevuto, l'essersi avvalso del mezzo del Comune per impossessarsi del materiale edile in un luogo ubicato in direzione del tutto opposta a quello della prestazione, di aver sottratto quel materiale per essere lo stesso già posizionato quale componente di un'opera di urbanizzazione pubblica - e di aver altrettanto correttamente qualificato la condotta in termini di inadempimento agli obblighi contrattuali, di distrazione del mezzo dell'Ente per uso personale, di volontaria perpetrazione di un'azione di rilevanza penale, derivandone, sulla base di un giudizio congruamente motivato, per essere stato condotto con riferimento all'essenziale parametro dell'affidamento del datore circa l'esatto adempimento delle prestazioni future, la coerenza della massima sanzione irrogata rispetto alla condotta così delineata - Il ricorso va dunque rigettato - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. C