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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16377/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20917-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 105/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato (con diversa motivazione) la pronuncia della CTP di Reggio nell'Emilia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di indagini bancarie; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. n. 600/1973; dell'art.115 c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto fornita la prova liberatoria, dimostrando analiticamente i movimenti bancari sia in prelievo che in versamento, anche ove per alcuni vi sia stata manipolazione di documenti, tempestivamente deferita con querela all'autorità giudiziaria; che in tema di presunzione ex art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. n. 600/1973, questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto necessaria la dimostrazione giustificativa di ogni singolo movimento, non potendosi far riferimento generale all'attività del contribuente (cfr, per tutte, Cass.

V, n. 17157/2018); che tale operazione di ricognizione ha svolto l'impugnata sentenza, ritenendo induttivamente provati anche i movimenti per cui la documentazione è risultata manomessa, reagendo il contribuente con denuncia querela; Ric. 2020 n. 20917 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- che il motivo, riproducendo le argomentazioni erariali dell'appello ed anche trascrivendo stralci del ricorso introduttivo del contribuente, tende a richiedere una valutazione del merito mediante un diverso apprezzamento del compendio probatorio offerto dalle parti; che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357); che, pertanto, il ricorso è inammissibile; che non vi è ragione a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM A La Corte dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20917-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 105/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato (con diversa motivazione) la pronuncia della CTP di Reggio nell'Emilia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di indagini bancarie; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. n. 600/1973; dell'art.115 c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto fornita la prova liberatoria, dimostrando analiticamente i movimenti bancari sia in prelievo che in versamento, anche ove per alcuni vi sia stata manipolazione di documenti, tempestivamente deferita con querela all'autorità giudiziaria; che in tema di presunzione ex art. 32, primo comma, n. 7 d.P.R. n. 600/1973, questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha ritenuto necessaria la dimostrazione giustificativa di ogni singolo movimento, non potendosi far riferimento generale all'attività del contribuente (cfr, per tutte, Cass. V, n. 17157/2018); che tale operazione di ricognizione ha svolto l'impugnata sentenza, ritenendo induttivamente provati anche i movimenti per cui la documentazione è risultata manomessa, reagendo il contribuente con denuncia querela; Ric. 2020 n. 20917 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- che il motivo, riproducendo le argomentazioni erariali dell'appello ed anche trascrivendo stralci del ricorso introduttivo del contribuente, tende a richiedere una valutazione del merito mediante un diverso apprezzamento del compendio probatorio offerto dalle parti; che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357); che, pertanto, il ricorso è inammissibile; che non vi è ragione a pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM A La Corte dichiara inammissibile
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