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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] "101 Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata

1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato.

Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nelle more dell'esecuzione, aveva violato ripetutamente le regole sulla partecipazione al lavoro, non aveva aderito agli stimoli educativi arrivando al punto da allontanarsi dalla comunità senza alcuna autorizzazione senza farvi ritorno.

Ne segue logicamente che Rubino, fin dall'inizio, non aveva aderito al programma terapeutico.

Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla C:orte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa strettamente funzionali alla riuscita del trattamento terapeutico. 2.

Ritenuto che deve essere dichiarata' l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] "101 Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata 1. Rilevato che l'unico motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nelle more dell'esecuzione, aveva violato ripetutamente le regole sulla partecipazione al lavoro, non aveva aderito agli stimoli educativi arrivando al punto da allontanarsi dalla comunità senza alcuna autorizzazione senza farvi ritorno. Ne segue logicamente che Rubino, fin dall'inizio, non aveva aderito al programma terapeutico. Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla C:orte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa strettamente funzionali alla riuscita del trattamento terapeutico. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata' l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 o
Sentenza Cassazione n. 48163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris