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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12139/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natm [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, con un unico atto, nei rispettivi interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria riepilogativa dei motivi originari di ricorso trasmessa in data 14 gennaio u.s. dal difensore dei ricorrenti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. ed in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine da 3 a 5 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come nel caso di specie dovesse escludersi sia l'accesso consentito o non arbitrario nell'abitazione oggetto di permanente occupazione (si veda in particolare pag. 3), sia il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della preclusione derivante dalla circostanza che la condotta di occupazione abusiva dell'alloggio comunale posta in essere dagli imputati non risultava finalizzata ad evitare un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, bensì a risolvere in via permanente la propria esigenza di una soluzione abitativa (in particolare pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia l'elemento della protrazione nel tempo della condotta di occupazione dell'alloggio pubblico da parte degli imputati sia la congruità, in relazione a tale circostanza, della pena stabilita dal primo giudice in applicazione della normativa vigente all'epoca dei fatti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natm [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, con un unico atto, nei rispettivi interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria riepilogativa dei motivi originari di ricorso trasmessa in data 14 gennaio u.s. dal difensore dei ricorrenti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. ed in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve farsi applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine da 3 a 5 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come nel caso di specie dovesse escludersi sia l'accesso consentito o non arbitrario nell'abitazione oggetto di permanente occupazione (si veda in particolare pag. 3), sia il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della preclusione derivante dalla circostanza che la condotta di occupazione abusiva dell'alloggio comunale posta in essere dagli imputati non risultava finalizzata ad evitare un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, bensì a risolvere in via permanente la propria esigenza di una soluzione abitativa (in particolare pag. 4); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia l'elemento della protrazione nel tempo della condotta di occupazione dell'alloggio pubblico da parte degli imputati sia la congruità, in relazione a tale circostanza, della pena stabilita dal primo giudice in applicazione della normativa vigente all'epoca dei fatti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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